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Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – NE / Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Causa C-205/20)1

(Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Direttiva 2014/67/UE – Articolo 20 – Sanzioni – Proporzionalità – Effetto diretto – Principio del primato del diritto dell’Unione)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: NE

Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

con l’intervento di: Finanzpolizei Team 91

Dispositivo

L’articolo 20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), laddove esige che le sanzioni da esso previste siano proporzionate, è dotato di effetto diretto e può quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l’abbia recepito in modo non corretto.

Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare una normativa nazionale, parte della quale è contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all’articolo 20 della direttiva 2014/67, nei soli limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate.

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1 GU C 348 del 19.10.2020.