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Ricorso proposto il 2 luglio 2013 – Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio

(Causa T-351/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd (Suzhou, Cina) e Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG (Roding, Germania) (rappresentanti: K. Neuhaus, H.-J. Freund e B. Ecker, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare inammissibile il ricorso;

annullare il regolamento di esecuzione del Consiglio (CE) n. 372/2013 1 , del 22 aprile 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 1008/2011 del 10 ottobre 2011, nella parte che si riferisce ai ricorrenti;

condannare il convenuto a sostenere le proprie spese e quelle delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento del Consiglio (CE) n.1225/2009 2 o dell’articolo 296 TFUE, paragrafo 2, dal momento che il Consiglio ha commesso errori manifesti di valutazione o ha violato il suo obbligo di motivazione classificando il Brasile come paese analogo ai fini del calcolo del valore normale. Il Consiglio ha commesso un errore nel determinare o nel trascurare di indicare la ragione per cui sussiste concorrenza sufficiente nel mercato brasiliano, in particolare rispetto al grado di concorrenza tra produttori nazionali e rispetto al grado di concorrenza esercitato dalle esportazioni.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio o dell’articolo 296 TFUE, paragrafo 2, dal momento che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione o ha violato il proprio obbligo di motivazione rigettando una richiesta di adeguamento al valore normale in misura pari al 14% del dazio d’importazione sul prodotto di cui trattasi nel paese analogo Brasile.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, dal momento che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’applicazione della «regola del dazio inferiore», confrontando il margine di dumping stabilito nel regolamento impugnato con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell’indagine originale del 2005, invece di stabilire un nuovo livello di eliminazione del pregiudizio.

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1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 112, pag. 1)

2 Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51)