Language of document : ECLI:EU:T:2008:320

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

9 settembre 2008

Causa T‑143/08

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Previdenza sociale – Rigetto della domanda riguardante il rimborso al 100% di talune spese mediche del ricorrente»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, in particolare, l’annullamento delle decisioni dell’ufficio liquidatore del regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee con cui, da una parte, è stata negata la presa a carico al 100% di talune spese mediche sostenute dal ricorrente e, dall’altra, è stato negato il rimborso delle spese di una visita medica conformemente alle norme applicabili alle consultazioni delle celebrità mediche, nonché la condanna della Commissione al versamento di taluni importi di spese mediche.

Decisione: Il ricorso è irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Spese mediche – Malattia grave – Rimborso al 100% – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 72, n. 1; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 28 e allegato I, punto IV)

La presa a carico delle spese mediche al 100%, ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello Statuto, presuppone che la malattia in questione sia considerata come facente parte delle malattie espressamente menzionate in tale disposizione o che l’autorità che ha il potere di nomina riconosca che la detta malattia è di gravità comparabile a quella delle malattie menzionate nella disposizione stessa. A tal fine, spetta manifestamente all’interessato precisare di quale malattia si tratta e produrre i documenti giustificativi. Al riguardo, da una parte, conformemente all’art. 28 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, le domande di rimborso delle spese debbono essere corredate dei documenti giustificativi originali e, dall’altra, ai sensi del punto IV dell’allegato I di tale regolamentazione, le domande dirette a far riconoscere che una malattia è di gravità comparabile a quella delle quattro malattie menzionate all’art. 72, n. 1, dello Statuto devono essere corredate della relazione del medico curante dell’interessato.

Qualora una domanda non contenga alcun elemento nuovo tale da giustificare la presa a carico al 100% delle spese mediche del funzionario interessato, il silenzio dell’amministrazione che fa seguito a tale domanda non modifica affatto la sua situazione giuridica, risultante dalla decisione implicita di rigetto di una domanda anteriore con la quale egli aveva già portato tale pretesa a conoscenza dell’amministrazione, e non costituisce quindi un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

(v. punti 37, 39 e 41)