Language of document : ECLI:EU:T:2010:516

Causa T‑141/08

E.ON Energie AG

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che constata una violazione di sigilli — Art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento (CE) n. 1/2003 — Onere della prova — Presunzione d’innocenza — Proporzionalità — Obbligo di motivazione»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Elementi di prova necessari — Grado di efficacia probatoria necessario

(Art. 81, n. 1, CE)

2.      Diritto dell’Unione — Principi — Diritti fondamentali — Presunzione d’innocenza — Procedimento in materia di concorrenza — Applicazione

(Art. 6, n. 2, UE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

3.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale — Decisione fondata su elementi di prova diretti — Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione

(Artt. 81 CE e 82 CE)

4.      Concorrenza — Ammende — Condizioni per l’imposizione di ammende da parte della Commissione — Infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza — Decisione che constata una violazione di sigilli — Onere della prova a carico della Commissione — Limiti

[Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 1, lett. e)]

1.      Nel settore del diritto della concorrenza, in caso di controversia sull’esistenza di un’infrazione, spetta alla Commissione produrre la prova delle infrazioni da essa accertate e raccogliere elementi di prova idonei a dimostrare adeguatamente l’esistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione. A tal fine, essa deve raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per corroborare la ferma convinzione che l’asserita infrazione abbia avuto luogo.

(v. punto 48)

2.      Il principio della presunzione d’innocenza, quale risulta in particolare dall’art. 6, n. 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza della Corte, ribadita peraltro dal preambolo dell’Atto unico europeo e dall’art. 6, n. 2, UE, nonché dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono tutelati nell’ordinamento giuridico comunitario. Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica segnatamente alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende.

Qualora il giudice nutra un qualsivoglia dubbio, tale circostanza deve avvantaggiare l’impresa destinataria della decisione che constata un’infrazione. Il giudice non può quindi concludere che la Commissione abbia adeguatamente dimostrato l’esistenza dell’infrazione in questione qualora sussista ancora un dubbio in merito a tale questione, in particolare nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda.

(v. punti 51‑52, 238)

3.      Se la Commissione constata una violazione delle norme sulla concorrenza basandosi sul comportamento delle imprese interessate, il giudice dell’Unione sarà indotto ad annullare la decisione di cui trattasi qualora esse deducano un’argomentazione che ponga in una luce diversa i fatti accertati dalla Commissione e che consenta quindi di sostituire un’altra spiegazione plausibile dei fatti a quella indicata dalla Commissione per concludere nel senso dell’esistenza di un’infrazione.

Tuttavia, allorché la Commissione si basi su elementi di prova diretti che sono, in linea di principio, sufficienti a dimostrare l’esistenza dell’infrazione, non è sufficiente che l’impresa interessata menzioni la possibilità che si sia verificata una circostanza atta a pregiudicare il valore probatorio di detti elementi di prova affinché la Commissione sia tenuta a dimostrare che detta circostanza non ha potuto pregiudicare il valore probatorio di questi. Al contrario, salvo il caso in cui una simile prova non possa essere fornita dall’impresa interessata a causa del comportamento della stessa Commissione, incombe all’impresa interessata dimostrare in misura giuridicamente sufficiente, da un lato, l’esistenza della circostanza da essa invocata e, d’altro lato, che tale circostanza mette in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si basa la Commissione.

(v. punti 54, 56, 199)

4.      Conformemente all’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 CE e 82 CE, la Commissione può irrogare ammende quando, intenzionalmente o per negligenza, sono stati infranti i sigilli apposti dagli agenti o dalle persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Pertanto, conformemente a tale disposizione, la Commissione è tenuta a dimostrare la violazione del sigillo. Per contro, non le incombe dimostrare che qualcuno sia effettivamente entrato nel locale che era stato sigillato o che i documenti ivi trasferiti siano stati manipolati.

(v. punti 85, 256)