Language of document : ECLI:EU:T:2011:213

Causa T‑145/08

Atlas Transport GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo ATLAS — Marchio Benelux figurativo anteriore atlasair — Requisiti di forma — Presentazione di una memoria contenente i motivi del ricorso — Sospensione del procedimento amministrativo — Art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 60 del regolamento (CE) n. 207/2009] — Regola 20, n. 7, del regolamento (CE) n. 2868/95»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Termine e forma del ricorso — Deposito tempestivo di una memoria contenente i motivi del ricorso — Presupposto per la ricevibilità

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole  48, nn. 1 e 2, e 49)

2.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso — Sospensione del procedimento — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 79; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 20, n. 7; regolamento della Commissione n. 216/96, art. 8)

1.      In forza dell’art. 59 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il ricorso avverso una decisione deve essere presentato per iscritto all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.

Inoltre, la regola 48, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 stabilisce che il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso deve contenere l’indicazione della decisione impugnata e della modifica o dell’annullamento richiesti.

Da ultimo, la regola 49 del regolamento n. 2868/95 precisa che, se il ricorso non è conforme all’art. 59 del regolamento n. 40/94, nonché alla regola 48, n. 1, lett. c), e n. 2, del regolamento n. 2868/95, la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile, a meno che tutte le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all’art. 59 del regolamento n. 40/94.

Da una lettura sistematica di tali disposizioni emerge che al ricorrente che intenda agire dinanzi alla commissione di ricorso incombe l’obbligo, a pena della dichiarazione di inammissibilità, di depositare presso l’Ufficio, entro il termine previsto, una memoria contenente i motivi del ricorso, e che tali motivi devono sostanziarsi in qualcosa di più rispetto a un’indicazione della decisione impugnata e alla volontà del ricorrente che tale decisione sia modificata o annullata dalla commissione di ricorso.

Inoltre, da un’interpretazione letterale del termine «motivi», ripreso nell’ultima frase dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, emerge che il ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso deve esporre per iscritto le ragioni che determinano il ricorso stesso. Non spetta alla commissione di ricorso stabilire, mediante deduzioni, i motivi che fondano il ricorso sul quale essa si deve pronunciare. La memoria del ricorrente deve quindi consentire di comprendere perché questi chiede alla commissione di ricorso di annullare o modificare la decisione.

Pertanto, poiché l’art. 59 del regolamento n. 40/94 obbliga il ricorrente a presentare una memoria scritta con i motivi del ricorso, il ricorrente deve indicare per iscritto e con sufficiente chiarezza quali siano gli elementi di fatto e/o di diritto che giustificano la domanda presentata alla commissione di ricorso diretta ad annullare o a modificare la decisione impugnata.

(v. punti 37-41, 46)

2.      La regola 20, n. 7, del regolamento n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, e l’art. 8 del regolamento n. 216/96, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), che prevedono la possibilità di sospendere il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso rispettivamente nel corso di un procedimento di opposizione e in seguito al parere del cancelliere della commissione di ricorso sull’ammissibilità del ricorso dinanzi a detta commissione, costituiscono l’espressione del principio generalmente riconosciuto negli Stati membri relativo alla possibilità per un organo decisionale di sospendere un procedimento di cui è investito qualora le circostanze della fattispecie lo giustifichino.

Un’applicazione per analogia della regola 20, n. 7, lett. c), del regolamento n. 2868/95 nel contesto di un procedimento di nullità è giustificata, perché tanto il procedimento di opposizione basato sull’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, quanto il procedimento per cause di nullità relativa basato sull’art. 52, n. 1, lett. a), di detto regolamento sono diretti ad analizzare il rischio di confusione tra i due marchi, e poiché la possibilità di sospendere il procedimento contribuisce all’efficacia di detti procedimenti.

Pertanto, la commissione di ricorso ha il potere di sospendere un procedimento di nullità qualora ciò sia opportuno considerando le circostanze.

Il potere discrezionale della commissione di ricorso quanto alla sospensione o meno del procedimento è ampio. La regola 20, n. 7, lett. c), del regolamento n. 2868/95 descrive tale ampia discrezionalità stabilendo che la commissione di ricorso può sospendere il procedimento se tale sospensione è opportuna considerando le circostanze. La sospensione resta una facoltà per la commissione di ricorso, che può farvi ricorso soltanto qualora lo ritenga giustificato. Il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non è quindi sospeso automaticamente a seguito di una domanda in tal senso presentata da una parte dinanzi a detta commissione.

La circostanza che la commissione di ricorso disponga di un’ampia discrezionalità per sospendere il procedimento dinanzi ad essa pendente non sottrae tale discrezionalità al sindacato del giudice. Tale circostanza limita tuttavia detto sindacato, quanto al merito, a quello dell’assenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere.

Quando esercita il suo potere discrezionale in relazione alla sospensione del procedimento, la commissione di ricorso deve rispettare i principi generali che disciplinano un procedimento equo in seno a una comunità di diritto. Quindi, nell’esercitare tale potere discrezionale, essa deve non soltanto tenere conto dell’interesse della parte il cui marchio comunitario è contestato, ma anche di quello delle altre parti. La decisione di sospendere o meno il procedimento dev’essere il risultato di un bilanciamento degli interessi in gioco.

(v. punti 66-70, 76)