Ricorso proposto il 14 aprile 2008 - Ferrero/UAMI - Tirol Milch (TiMi KINDERJOGHURT)
(Causa T-140/08)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ferrero SpA (Alba, Italia) (rappresentanti: avv.ti C. Gielen e F. Jacobacci)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tirol Milch rGmbH (Innsbruck, Austria)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 gennaio 2008 nel procedimento R 628/2007-2;
condannare l'UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: un marchio denominativo che consiste nei termini "TiMi KINDERJOCHURT" per prodotti della classe 29 (domanda n. 792 978).
Titolare del marchio comunitario: Tirol Milch reg. Gen. mbH.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.
Decisione della divisione di annullamento: nullità del marchio oggetto del ricorso.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.
Motivi dedotti: la seconda commissione di ricorso ha commesso un errore stabilendo che le decisioni definitive precedenti tra le stesse parti e relative allo stesso marchio sono vincolanti nel successivo ricorso di nullità dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso; violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, poiché il marchio oggetto del ricorso è simile ad un marchio anteriore.
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