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Sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 2009 - Alber/UAMI (Manico)

(Causa T-391/07) 

["Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Manico - Motivo assoluto di rifiuto - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009] - Obbligo di motivazione - Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) - Principio dell'esame d'ufficio dei fatti - Art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009)"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alfons Alber (Verano, Italia) (rappresentante: S. Schneller, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 16 agosto 2007 (procedimento n. R 361/2007-4) nonché contro la decisione dell'esaminatore dell'UAMI 16 gennaio 2007 in questo stesso procedimento, nella parte in cui respinge la domanda di marchio comunitario n. 4396727 per taluni prodotti che formano oggetto della medesima.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Alfons Alber è condannato alle spese.

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1 - GU C 315 del 22.12.2007.