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Ricorso presentato il 10 ottobre 2007 - Comune di Napoli/Commissione

(Causa T-388/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Comune di Napoli (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, G. Tarallo, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la Decisione C(2007)3893 dell'8 agosto 2007 della Commissione europea;

Condannare la Commissione al risarcimento dei danni;

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

La presente azione è diretta ad ottenere l'annullamento della Decisione della Commissione dell'8 agosto 2007, C(2007) 3893, con cui la convenuta ha provveduto ad una rettifica finanziaria dell'intervento del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) concesso a favore del Ricorrente per la realizzazione di una "Rete di piazze telematiche per la Città di Napoli", e al risarcimento dei danni da essa causati.

A sostegno della richiesta di annullamento della Decisione impugnata, il Ricorrente fa valere:

-    L'illogicità, l'inadeguatezza e l'assenza assoluta dei presupposti giuridici e fattuali assunti a base della Decisione, nella misura in cui la Commissione ha volutamente omesso di prendere in considerazione l'insieme dei parametri (formali e sostanziali) che dovrebbero essere valutati ai fini di una corretta applicazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, con la conseguenza di aver viziato irrimediabilmente la propria valutazione circa l'esistenza delle irregolarità contestate al Ricorrente;

-    L'errata interpretazione ed applicazione della nozione di irregolarità di cui all'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella misura in cui gli addebiti contestati al Ricorrente non rientrano nella nozione di "modifiche importanti" circa la natura o le condizioni di attuazione dell'azione finanziata, né tanto meno nella categoria di "spese indebite" ai fini del bilancio comunitario;

-    La responsabilità della Commissione per il ritardo iniziale del progetto, nella misura in cui, sebbene la data per l'avvio del Progetto e per l'ammissibilità delle spese fosse il 1º luglio 1997, la convenzione di finanziamento è stata approvata dalla Commissione il 14 luglio 1997 e notificata al Comune di Napoli soltanto il 25 luglio 1997;

-    L'omessa considerazione, al fine della valutazione sull'ammissibilità delle spese, dell'intero periodo di sette mesi che la Commissione ha impiegato per approvare la variante progettuale richiesta dal Ricorrente;

-    L'erronea conclusione della Commissione circa il fatto che il rinvenimento di amianto, ed il conseguente ritardo dovuto alla sua rimozione, non costituisca una causa di forza maggiore;

-    Erronea limitazione dell'effetto sospensivo della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale al periodo compreso tra il 2 agosto 2001 (data della sentenza) e il 5 dicembre 2001 (data della notifica al ricorrente della sentenza di appello del Consiglio di Stato), da un lato, e per avere limitato il detto periodo alle sole fatture emesse nel quadro dell'appalto per la fornitura di attrezzature informatiche, oggetto della sospensione stessa;

-    La violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui la Commissione non ha in alcun modo tenuto conto, ai fini della determinazione della riduzione del contributo, della buona fede nella condotta del Ricorrente, della trascurabile natura e gravità delle (presunte) irregolarità, dell'effettiva realizzazione dell'azione finanziata, e, infine, della circostanza che la responsabilità dei fatti contestati deve essere attribuita in parte alla stessa Commissione, ed in parte a cause di forza maggiore;

-    La violazione dell'obbligo di motivazione, nella misura in cui la Decisione non chiarisce perché le irregolarità contestate sono da considerarsi "importanti";

-    Per quanto riguarda il risarcimento del danno, il Ricorrente fa valere che, anche qualora il comportamento della Commissione non fosse giudicato illecito, esso gli ha comunque arrecato danni. La Decisione di recupero, in particolare, avrebbe arrecato danni del tutto imprevedibili ed anomali, specie ove si consideri che l'azione è stata realizzata con successo e con le felicitazioni della stessa Commissione.

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