Ricorso proposto l'11 ottobre 2007 - Repubblica del Portogallo / Commissione
(Causa T- 387/07)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica del Portogallo (Lisbona, Portogallo) (Rappresentanti: L. Inês Fernandes, S. Rodrigues e A. Gattini, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
Annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 31 luglio 2007, C(2007) 3772, relativa alla riduzione del sostegno finanziario concesso dal Fondo europeo di sviluppo regionale a favore della sovvenzione globale "SGAIA" ai sensi della decisione della Commissione 28 luglio 1995 C(95) 1769.
Condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.
Motivi e principali argomenti
Assenza di chiarezza della motivazione. Con l'espressione "conformemente a quanto dimostrato sopra", la convenuta si richiama genericamente all'analisi sommariamente effettuata e ricostruita nella decisione impugnata. La convenuta non identifica chiaramente, al capitolo 6, intitolato "Conclusioni", le norme o le disposizioni violate dalla Repubblica del Portogallo.
Inesistenza dell'irregolarità dedotta e violazione della Convenzione stipulata tra la Commissione e la Caixa Geral de Depósitos in data 15 novembre 1995, da parte dei servizi della Commissione nella decisione impugnata. L'irregolarità dedotta dalla Commissione nella decisione impugnata è priva di fondamento, atteso che non tiene conto di quanto previsto dall'art. 8, nn. 5 e 6, della Convenzione, che consente di effettuare sino al 31/12/2001 i rimanenti versamenti futuri.
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