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Ricorso proposto il 17 aprile 2008 - Deutsche Rockwool Mineralwoll / UAMI - Redrock Construction (REDROCK)

(Causa T-146/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Germania) (rappresentante: avv. S. Beckmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Redrock Construction s.r.o. (Praga, Repubblica ceca)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del convenuto 18 febbraio 2008, procedimento R 506/2007-4;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Redrock Construction s.r.o.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo "REDROCK" per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 17, 19, 36 e 37 (domanda n. 3 866 365).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco "Rock" per prodotti e servizi delle classi 1, 6-8, 17, 19, 37 e 42 (n. 302 29 274) per cui l'opposizione era diretta contro la registrazione in tutte le classi ad eccezione della classe 36.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto parziale della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/941, in quanto tra i marchi in conflitto sussisterebbe un rischio di confusione o almeno di associazione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).