Language of document : ECLI:EU:T:2015:671

Cause riunite T‑261/13 e T‑86/14

Regno dei Paesi Bassi

contro

Commissione europea

«IPCA – Regolamento (CE) n. 2494/95 – Indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (IPCA-CT) – Regolamento (UE) n. 119/2013 – Indice dei prezzi sulle abitazioni occupate dal proprietario – Regolamento (UE) n. 93/2013 – Eurostat – Comitatologia – Misure di attuazione – Procedura di regolamentazione con controllo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 23 settembre 2015

Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere di esecuzione conferito alla Commissione per l’adozione di atti di esecuzione – Limiti – Obbligo di rispettare gli obiettivi generali dell’atto legislativo di cui trattasi e di adottare disposizioni necessarie o utili per l’attuazione della disciplina di tale atto – Portata – Attuazione di un atto legislativo che preveda il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo ai fini dell’adozione di misure di esecuzione – Mancato ricorso a tale procedura nell’atto di esecuzione – Inammissibilità

(Art. 291, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 2494/95, artt. 4, commi 2 e 3, 5, § 3, e 14, § 3; regolamenti della Commissione n. 93/2013, art. 4, § 1, e n. 119/2013, art. 1, punto 2; decisione del Consiglio 1999/468, art. 5 bis)

Quando alla Commissione è conferito un potere di esecuzione sulla base dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, è chiamata a precisare il contenuto dell’atto legislativo al fine di garantire la sua attuazione a condizioni uniformi in tutti gli Stati membri. Inoltre, risulta che la Commissione, nell’ambito del suo potere di esecuzione, i cui limiti vanno valutati, segnatamente, con riferimento agli obiettivi generali essenziali di un atto legislativo, è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti esecutivi necessari o utili per l’attuazione di tale atto, purché essi non siano contrastanti con quest’ultimo. Pertanto, si deve considerare che la Commissione precisa il contenuto dell’atto legislativo qualora le disposizioni dell’atto di esecuzione che essa adotta, da un lato, rispettino gli obiettivi generali essenziali perseguiti dall’atto legislativo e, dall’altro, siano necessarie o utili per l’attuazione di quest’ultimo.

Per quanto riguarda i quadri metodologici previsti dall’articolo 1, punto 2, del regolamento n. 119/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA), e l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 93/2013, recante norme d’applicazione del regolamento n. 2494/95 del Consiglio, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, gli stessi costituiscono misure necessarie o utili ai fini dell’attuazione, a condizioni uniformi, del regolamento n. 2494/95, dal momento che le disposizioni di tali quadri metodologici sono destinate a stabilire i concetti, i metodi e le pratiche che consentono la comparabilità degli IPCA ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, del regolamento n. 2494/95 e fanno pertanto parte delle regole da seguire per ottenere IPCA comparabili come previsto dall’articolo 4, terzo comma, e dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 2494/95. Tali quadri metodologici costituiscono pertanto misure di attuazione che devono essere rispettate per attribuire ai regolamenti applicabili il loro effetto utile e garantire la comparabilità degli IPCA.

Di conseguenza, dal momento che l’articolo 4, terzo comma, e l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 2494/95, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3, del medesimo regolamento, prevedono che la Commissione adotti, in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo (PRCC), come disciplinata dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, le misure di attuazione necessarie per garantire la comparabilità degli IPCA, l’articolo 1, punto 2, del regolamento n. 119/2013 e l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 93/2013 devono essere annullati in quanto non prevedono il ricorso alla PRCC al fine di adottare le necessarie misure di esecuzione. Infatti, le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni trovano la loro fonte nel Trattato e non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni. Riconoscere ad un’istituzione la facoltà di porre in essere fondamenti normativi derivati, che vadano nel senso di un aggravio ovvero di una semplificazione delle modalità d’adozione di un atto, significherebbe attribuire alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dal Trattato. Ciò significherebbe, del pari, consentirle di arrecare pregiudizio al principio dell’equilibrio istituzionale, che comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre.

(v. punti 38, 43‑45, 47‑50, 63, 64)