Language of document : ECLI:EU:T:2014:773

Causa T‑444/11

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd

e

Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Sovvenzioni – Importazioni di carta fine patinata originaria della Cina – Metodologia – Calcolo del vantaggio – Errore manifesto di valutazione – Specificità – Periodo di ammortamento – Trattamenti fiscali preferenziali – Misure compensative – Pregiudizio – Determinazione del margine di profitto – Definizione del prodotto di cui trattasi – Industria comunitaria – Nesso causale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 settembre 2014

1.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione compensabile – Metodo di calcolo

(Regolamento del Consiglio n. 597/2009, art. 7, §§ 1 e 2)

2.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Limite – Errore manifesto in uno dei fattori di valutazione del pregiudizio – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 597/2009)

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione compensabile – Calcolo del vantaggio conferito al beneficiario – Scelta di un paese esterno quale valore di riferimento – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata

[Regolamento del Consiglio n. 597/2009, art. 6, d), ii)]

4.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità – Rinvio complessivo ad altri documenti ancorché allegati al ricorso – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

5.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione compensabile – Calcolo – Calcolo del periodo normale di ammortamento dei beni – Obbligo di prendere in considerazione i periodi indicati dagli esportatori interessati – Insussistenza – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 597/2009, art. 7, § 3)

6.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione compensabile – Prestiti concessi dalle banche di uno Stato terzo controllate dalla pubblica amministrazione – Esistenza di un vantaggio conferito dalla pubblica amministrazione

[Regolamento del Consiglio n. 597/2009, artt. 6, b), e 28, § 1, comma 1]

7.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione da parte di Stati terzi – Combinazione delle misure antidumping e delle misure antisovvenzione – Ammissibilità – Limiti

(Regolamenti del Consiglio n. 597/2009, artt. 14, § 2, e 15, § 1, e n. 1225/2009, art. 9, § 4)

8.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Imposizione di un dazio compensativo definitivo – Calcolo del margine di profitto – Potere discrezionale delle istituzioni – Portata

[Regolamento del Consiglio n. 597/2009, artt. 2, d), e 15, § 1]

9.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Svolgimento dell’inchiesta – Definizione del prodotto di cui trattasi – Fattori che possono essere presi in considerazione

(Regolamento del Consiglio n. 597/2009, artt. 8, 9, § 1, e 10, § 6)

10.    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antisovvenzione

(Art. 296 TFUE)

11.    Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Danno – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Presa in considerazione di fattori estranei alla sovvenzione – Potere discrezionale – Onere della prova

(Regolamento del Consiglio n. 597/2009, art. 8, §§ 1 e 6)

1.      Nell’ambito di un procedimento contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 597/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l’importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione del prodotto in questione nel periodo oggetto dell’inchiesta sulle sovvenzioni. A tal fine, un’istituzione dell’Unione può legittimamente utilizzare come denominatore per il calcolo dell’importo della sovvenzione il fatturato delle vendite totali delle imprese interessate, ivi compresi gli adeguamenti del fatturato all’esportazione, per fare in modo che il fatturato rifletta il valore totale delle vendite del prodotto considerato.

(v. punti 43, 47‑55)

2.      Nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Nell’ambito del sindacato giurisdizionale, il giudice dell’Unione verifica l’osservanza delle norme di procedura, l’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, l’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti e l’insussistenza di sviamento di potere.

Spetta alla parte ricorrente fornire gli elementi di prova che consentano al giudice dell’Unione di constatare che un’istituzione dell’Unione ha commesso un errore di valutazione manifesto, anche nella valutazione del pregiudizio. In particolare, al fine di stabilire se un’istituzione dell’Unione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione tale da giustificare l’annullamento di un atto, la parte ricorrente deve fornire elementi sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerate nell’atto impugnato.

Inoltre, nell’ambito dei procedimenti antisovvenzioni, il Consiglio e la Commissione dipendono dalla cooperazione volontaria delle parti, che devono fornire loro le informazioni necessarie nel termine assegnato. La circostanza che un produttore dell’Unione non abbia risposto alla richiesta d’informazioni della Commissione non può quindi costituire un’omissione nell’ambito dell’esame concreto fondato su elementi di prova obiettivi della valutazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

In tale contesto, nessun obbligo derivante dal regolamento n. 597/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, impone alle istituzioni dell’Unione una classificazione dei criteri macroeconomici e microeconomici o il divieto di costituire sottogruppi di produttori, quando la Commissione procede a un esame obiettivo fondato su elementi di prova essi stessi obiettivi.

(v. punti 62, 71, 73, 225‑228, 236, 243, 265, 269, 275, 291, 293, 363, 364)

3.      Nell’ambito di un procedimento contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi, un’istituzione dell’Unione può essere tenuta ad utilizzare un riferimento esterno quale punto di riferimento per calcolare il vantaggio conferito al beneficiario, in applicazione dell’articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento n. 597/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea. La scelta del paese di riferimento rientra nell’ambito del potere discrezionale di cui le istituzioni dispongono ai fini dell’analisi di situazioni economiche complesse.

Nell’ambito del controllo giurisdizionale della scelta del paese di riferimento, il giudice dell’Unione deve verificare se le istituzioni dell’Unione non abbiano omesso di prendere in considerazione elementi essenziali per stabilire l’adeguatezza del paese prescelto e se gli elementi del fascicolo siano stati esaminati con tutta la necessaria diligenza. Non può addebitarsi loro di non aver tenuto conto delle condizioni di mercato nel paese di riferimento al momento della concessione delle sovvenzioni di cui trattasi, piuttosto che delle condizioni attuali in vigore al momento dell’inchiesta.

(v. punti 68, 72, 74, 87, 90)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 93, 103)

5.      Nell’ambito di un procedimento contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi, segnatamente in relazione alla valutazione del periodo normale di ammortamento dei beni nel settore in questione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 597/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, le istituzioni dell’Unione possono prendere in considerazione i periodi comunicati dall’industria dell’Unione nonché dai produttori esportatori che hanno collaborato, e non i periodi comunicati dagli esportatori interessati.

A tale riguardo, la prassi decisionale dell’istituzione non funge da contesto normativo per determinare il periodo normale di ammortamento, in quanto la Commissione, nell’ambito delle misure di difesa commerciale, dispone di un ampio potere discrezionale nel cui esercizio essa non è vincolata da sue precedenti valutazioni, nel rispetto dei principi generali del diritto, tra i quali è compreso il principio della parità di trattamento.

(v. punti 150, 152, 153, 156, 160, 161, 166‑169)

6.      Nell’ambito di un procedimento contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi, in particolare per quanto riguarda il calcolo del vantaggio di un mutuo concesso da una pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento n. 597/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, le istituzioni dell’Unione possono legittimamente constatare l’esistenza di un vantaggio sui prestiti concessi dalle banche di uno Stato terzo, allorché dette banche sono controllate dalla pubblica amministrazione ed esercitano l’autorità pubblica, e il governo dello Stato terzo prevede norme specifiche per disciplinare le fluttuazioni dei tassi di interesse.

(v. punti 187, 188)

7.      L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 597/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, non impone alle istituzioni dell’Unione di scegliere tra le misure antidumping e le misure antisovvenzioni e non prescrive alcuna regola quanto alle modalità con cui questi due tipi di misure possano essere adeguatamente combinati. Tuttavia, le misure non devono superare l’importo totale del dumping e delle sovvenzioni stabilite o il margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento n. 597/2009 o dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. Peraltro, non incombe alla Commissione proporre al Consiglio la chiusura dell’inchiesta per il motivo che l’istituzione di dazi compensativi era irrilevante in quanto il margine di pregiudizio sarebbe rimasto invariato.

In un caso in cui il margine totale di sovvenzione è del 12 %, per un margine totale di dumping del 43,5 %, e i dazi compensativi del 12 % e i dazi antidumping dell’8 % definitivi hanno un limite massimo a livello del margine di pregiudizio comune, ossia il 20 %, le misure istituite non superano il livello delle sovvenzioni, del dumping o del pregiudizio stabilito a seguito delle inchieste. Analogamente, ove la differenza del 31,5 % tra i margini di dumping e di sovvenzione sia superiore all’importo dei dazi antidumping dell’8 %, non si pone neppure la questione della coincidenza tra i dazi compensativi e i dazi antidumping.

(v. punti 217‑219)

8.      Nell’ambito di un procedimento contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi, il margine di profitto di cui si deve tener conto per calcolare il prezzo indicativo atto a eliminare il pregiudizio deve essere limitato al margine di profitto che l’industria dell’Unione potrebbe ragionevolmente ottenere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni sovvenzionate. L’attribuzione all’industria dell’Unione di un margine di profitto che essa non avrebbe potuto conseguire in assenza di sovvenzioni non sarebbe conforme all’articolo 2, lettera d), e all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 597/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

Inoltre, le istituzioni, allorché si avvalgono del potere discrezionale loro conferito dal regolamento in parola, non sono tenute a specificare dettagliatamente e previamente i criteri che intendono adottare in ogni situazione concreta, anche nei casi in cui esse adottino nuove scelte di principio.

(v. punti 287, 296)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 329)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 342‑344)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 362‑364)