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Ricorso proposto il 23 gennaio 2012 - Pips / UAMI - s.Oliver Bernd Freier (ISABELLA OLIVER)

(Causa T-38/12)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pips BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J.A.K. van den Berg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG (Rottendorf, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 20 ottobre 2011, procedimento R 2420/2010-1;

accogliere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 7024961 per il marchio denominativo "ISABELLA OLIVER" per tutti i prodotti e servizi soggetti al procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "ISABELLA OLIVER" per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24 e 25 - Domanda di marchio comunitario n. 7024961.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "S.Oliver" per prodotti delle classi 4, 16, 20, 21 e 24, domanda di marchio comunitario n. 6819908; il marchio figurativo "s.Oliver" per prodotti e servizi delle classi 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25, 28 e 35, registrazione di marchio comunitario n. 4504569; il marchio denominativo "S.Oliver" per prodotti delle classi 10, 12 e 21, registrazione tedesca n. 30734710.9; il marchio denominativo "S.Oliver" per prodotti delle classi 3, 6, 9, 14, 18, 20, 25 e 26, registrazione comunitaria n. 181875; il marchio denominativo "S.Oliver" per prodotti delle classi 10, 12 e 21, registrazione internazionale n. 959255.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, poiché la commissione di ricorso; (i) ha valutato la somiglianza dei marchi sulla base di fatti/circostanze che non sono stati forniti dalle parti, con la conseguenza che la conclusione in merito alla somiglianza dei segni è errata; e (ii) ha ingiustamente applicato i principi formulati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione alla valutazione globale del rischio di confusione.

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