Sentenza del Tribunale 9 marzo 2010 - Euro-Information / UAMI (EURO AUTOMATIC CASH)
["Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo EURO AUTOMATIC CASH - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009]"]
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) (Strasburgo, Francia) (rappresentante: A. Grolée, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 18 novembre 2008 (procedimento R 70/2006-4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo EURO AUTOMATIC CASH come marchio comunitario.
Dispositivo
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 novembre 2008 (procedimento R 70/2006-4) è annullata.
L'UAMI sopporterà quattro quinti delle spese esposte dalle parti dinanzi al Tribunale.
L'Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) sopporterà un quinto delle spese esposte dalle parti dinanzi al Tribunale.
L'UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI.
____________1 - GU C 69 del 21.3.2009