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Ricorso presentato il 14 dicembre 2006 - Viega / Commissione

(Causa T-375/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Viega GmbH & Co. KG (Attendorn, Germania) (Rappresentanti: avv.ti J. Burrichter, T. Mäger e F. W. Bulst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare l'art. 1, n. 1, della decisione nella parte in cui viene accertata la violazione da parte della ricorrente dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 53, primo comma dell'Accordo SEE;

annullare l'art. 2 della decisione nella parte in cui alla ricorrente viene inflitta un'ammenda di EUR 54,29 milioni;

in subordine, ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 2 della decisione

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180 fin., caso COMP/F 1/38.121 - Raccordi. Con la decisione impugnata alla ricorrente è stata inflitta un'ammenda per violazione degli artt. 81, n. 1, CE e 53, primo comma, dell'Accordo SEE. Secondo la Commissione essa avrebbe partecipato ad una serie di intese volte e fissare prezzi e importi di sconti e ribassi, all'attuazione di meccanismi di coordinazione dell'aumento dei prezzi, all'assegnazione di clienti e allo scambio di informazioni commerciali nel mercato europeo dei raccordi in rame e leghe di rame.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo essa sostiene che la decisione impugnata contrasta con l'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 1, poiché la convenuta, calcolando erroneamente il fatturato rilevante ha violato il principio fondamentale di determinazione dell'ammenda. La convenuta, nel valutare la gravità della presunta infrazione della ricorrente avrebbe tenuto conto del suo fatturato di pressfitting, sebbene la ricorrente non sia stata coinvolta in nessun momento in violazioni delle regole della concorrenza per quanto concerne il pressfitting.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione accertando erroneamente la partecipazione, e l'entità di tale partecipazione, della ricorrente al comportamento censurato ha violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 253 CE. Secondo la ricorrente, la convenuta non avrebbe proceduto ad una valutazione delle prove in termini circostanziati ed avrebbe erroneamente accertato talune infrazioni.

In subordine, la ricorrente lamenta inoltre la violazione dell'art. 81, n. 1, CE nonché dell'art. 253 CE, giacché nell'art. 1 della decisione impugnata sarebbe stata erroneamente accertata l'estensione geografica delle infrazioni per quanto concerne la ricorrente.

Infine, in subordine viene fatto valere che l'art. 2 della decisione impugnata contrasta con l'artt. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2203, in quanto la Commissione ha violato il principio fondamentale della determinazione dell'ammenda. A questo proposito la ricorrente afferma che gli Orientamenti per il calcolo delle ammende 2 non sono stati attuati correttamente, in quanto la violazione è stata giudicata particolarmente grave, la sua durata è stata erroneamente determinata, l'importo base in considerazione della durata dell'infrazione è stato erroneamente aumentato e le circostanze attenuanti non sono state valutate.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU. L 1, pag. 1).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU. 1998, C 9, pag. 3).