Language of document : ECLI:EU:T:2002:4

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

11 gennaio 2002 (1)

«Aiuti concessi dagli Stati - Aiuto nel settore della siderurgia - Ricorso di annullamento - Art. 33 del Trattato CECA - Irricevibilità»

Nella causa T-77/01,

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava,

Territorio Histórico de Bizkaia - Diputación Foral de Bizkaia,

Territorio Histórico de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa y Juntas Generales de Gipuzkoa,

Comunidad autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco,

rappresentati dall'avv. R. Falcón y Tella,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Rozet e J. Buendia Sierra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 31 ottobre 2000, 2001/168/CECA, relativa alle leggi spagnole sull'imposta sulle società (GU 2001, L 60, pag. 57),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata)

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, P. Lindh e J. Azizi, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo e decisione controversa

1.
    L'art. 34 della legge spagnola 27 dicembre 1995, n. 43, relativa all'imposta sulle società (Boletín Oficial del Estado n. 310, del 28 dicembre 1995), è intitolato «Deduzione per attività di esportazione» e dispone:

«1.    Le imprese che esercitano attività di esportazione possono beneficiare delle seguenti deduzioni fiscali sull'importo dell'imposta dovuta a concorrenza:

    a)    del 25% dell'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati nella creazione di una succursale o di una stabile organizzazione all'estero nonché nell'acquisizione di quote in società straniere oppure costituzione di un'affiliata collegata direttamente all'esportazione di beni e servizi (...) a condizione che la partecipazione dell'impresa sia pari ad almeno il 25% del capitale sociale dell'affiliata (...);

    b)    del 25% dell'importo corrisposto per le spese di pubblicità per il lancio di prodotti realizzati su base annuale, per l'apertura e la prospezione di mercati all'estero nonché per la partecipazione a fiere, esposizioni ed altre manifestazioni analoghe, incluse quelle di carattere internazionale che hanno luogo in Spagna.

(...)».

2.
    I Territorios Históricos de Álava, de Bizkaia e de Gipuzkoa, dotati di competenze tributarie autonome, hanno ripreso, nelle rispettive legislazioni tributarie, la deduzione fiscale per attività di esportazione contenuta nell'art. 34 della legge n. 43/1995. Trattasi, per il territorio storico di Álava, dell'art. 43 della Norma Foral 5 luglio 1996, n. 24 (Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava n. 90, del 9 agosto 1996), per il territorio storico di Bizkaia, dell'art. 43 della Norma Foral 26 giugno 1996, n. 3 (Boletín Oficial de Bizkaia n. 135, dell'11 luglio 1996), e, per il territorio storico di Gipuzkoa, dell'art. 43 della Norma Foral 4 luglio 1996, n. 7/1996 (Boletín Oficial de Gipuzkoa n. 138, del 17 luglio 1996).

3.
    Con lettera 7 agosto 1997 la Commissione ha informato il governo spagnolo della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 6, n. 5, della decisione della Commissione 18 dicembre 1996, 2496/96/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 338, pag. 42).

4.
    Il 31 ottobre 2000 la Commissione ha adottato la decisione 2001/168/CECA relativa alle leggi spagnole sull'imposta sulle società (GU 2001, L 60, pag. 57; in prosieguo: la «decisione controversa»). Il dispositivo di tale decisione recita come segue:

«Articolo 1

Gli aiuti concessi dalla Spagna ai sensi:

a)    dell'articolo 34 della legge 43/1995, del 27 dicembre, relativa all'imposta sulle società;

b)    dell'articolo 43 della Norma Foral 3/96, del 26 giugno, relativa all'imposta sulle società, della Diputación Foral di Vizcaya;

c)    dell'articolo 43 della Norma Foral 7/1996, del 4 luglio, relativa all'imposta sulle società, della Diputación Foral di Guipúzcoa; o

d)    dell'articolo 43 della Norma Foral 24/1996, del 5 luglio, relativa all'imposta sulle società, della Diputación Foral di Álava,

a favore di imprese siderurgiche CECA situate in Spagna sono incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

Articolo 2

La Spagna adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché le imprese siderurgiche CECA situate in Spagna non usufruiscano degli aiuti di cui all'articolo 1.

(...)».

Procedimento e conclusioni delle parti

5.
    Sulla base di quanto precede i ricorrenti, autorità substatali, hanno proposto, con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 30 marzo 2001, il presente ricorso.

6.
    I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    annullare l'art. 1, lett. b), c) e d), della decisione controversa;

-    condannare la Commissione alle spese.

7.
    Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 luglio 2001, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità a norma dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

8.
    Nella sua eccezione la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-    o, in via subordinata, decidere, quale misura di organizzazione del procedimento, la sospensione del procedimento sino alla pronuncia della Corte nella causa C-501/00, Spagna/Commissione, o, ancor più in subordine, la sua declinazione di competenza affinché la Corte possa statuire sul presente ricorso;

-    condannare i ricorrenti alle spese.

9.
    Nelle osservazioni sull'eccezione di irricevibilità che i ricorrenti hanno presentato nella cancelleria del Tribunale il 3 settembre 2001, questi ultimi concludono nel senso che il Tribunale voglia, fatta salva l'adozione, nel contesto dell'organizzazione del procedimento, di una misura di sospensione del medesimo fintantoché la Corte non abbia statuito nella causa C-501/00, Spagna/Commissione, dichiarare il ricorso ricevibile.

Sulla ricevibilità

10.
    A norma dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione del Tribunale il procedimento sull'eccezione di irricevibilità prosegue oralmente. Il Tribunale si ritiene, nel caso di specie, sufficientemente edotto dagli atti di causa e sostiene che non occorre passare alla fase orale.

Argomenti delle parti

11.
    La Commissione fa valere che i ricorrenti non sono legittimati ad agire ai sensi dell'art. 33 CA. Infatti essi non potrebbero essere equiparati a Stati membri e non costituirebbero neppure imprese o associazioni di imprese.

12.
    Secondo la Commissione, le disposizioni del Trattato CE sono del tutto irrilevanti nel caso di specie dato che la decisione controversa è fondata sul Trattato CECA. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva non consentirebbe al giudice comunitario di disattendere il chiaro tenore letterale dell'art. 33 CA.

13.
    I ricorrenti replicano che il loro ricorso è ricevibile sulla base dell'art. 230 CE, dell'art. 33 CA e del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

14.
    I ricorrenti ricordano anzitutto che le autorità regionali che hanno erogato aiuti di Stato sono considerate direttamente ed individualmente riguardate, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, da una decisione della Commissione che dichiara tali aiuti incompatibili con il mercato comune (sentenze del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, Vlaams Gewest/Commissione, Racc. pag. II-717, punto 29; 15 giugno 1999, causa T-288/97, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione, Racc. pag. II-1871, punti 31-33, e 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e a./Commissione, Racc. pag. II-3663, punti 81-92).

15.
    Essi fanno valere che le deduzioni fiscali qualificate dalla Commissione come aiuti sono applicabili alle stesse condizioni alle imprese siderurgiche e non siderurgiche. Ne consegue, secondo i ricorrenti, che le misure di cui alla decisione controversa non possono in alcun caso costituire aiuti ai sensi del Trattato CECA. Il ricorso sarebbe quindi ricevibile a norma dell'art. 230, quarto comma, CE. Inoltre la Commissione non può limitarsi ad agire sulla base del Trattato CECA se i beneficiari degli aiuti sono al contempo imprese siderurgiche e non siderurgiche. Conseguentemente lo sviamento di potere, di cui si sarebbe resa colpevole la Commissione non agendo in parallelo sul fondamento del Trattato CE, non potrebbe privare i ricorrenti della legittimazione ad agire di cui fruirebbero nel contesto del Trattato CE.

16.
    I ricorrenti sostengono poi che il ricorso è ricevibile sul fondamento dell'art. 33, secondo comma, CA, che va interpretato in maniera estensiva.

17.
    Essi fanno osservare a tal fine che gli autori del Trattato CECA consideravano acquisito il fatto che gli atti adottati nel contesto del medesimo potrebberoriguardare soltanto le imprese produttrici di carbone o di acciaio. Tuttavia essi non avrebbero avuto l'intenzione di escludere, all'art. 33, secondo comma, CA, la possibilità per le persone fisiche o giuridiche che non hanno la qualità di impresa di promuovere un ricorso di annullamento quando siffatte persone sono direttamente ed individualmente riguardate dall'atto adottato. I ricorrenti aggiungono che emerge dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/CECA, CEE, Euratom, recante modifica della decisione del Consiglio 24 ottobre 1998, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), che il Consiglio stesso dà una lettura siffatta dell'art. 33, secondo comma, CA.

18.
    Non mancherebbero precedenti ove il giudice comunitario avrebbe fatto prova di un'interpretazione estensiva delle disposizioni dei Trattati. I ricorrenti si riferiscono in particolare alla sentenza della Corte 22 febbraio 1990, causa C-221/88, Busseni (Racc. pag. I-495), in cui la Corte ha concluso, nonostante la lettera dell'art. 41 CA, per la sua competenza a conoscere di un rinvio pregiudiziale per interpretazione. Essi si riferiscono inoltre alla sentenza della Corte 22 maggio 1990, causa C-70/88, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-2041), concernente la possibilità per il Parlamento europeo di presentare un ricorso di annullamento nel contesto del Trattato CE.

19.
    Infine i ricorrenti si fondano sul principio dell'effettiva tutela giurisdizionale. Tale principio costituirebbe un diritto fondamentale riconosciuto dall'ordinamento giuridico comunitario (sentenza della Corte 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione, Racc. pag. 2859, punti 17-19) e sarebbe radicato nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»). I ricorrenti si riferiscono inoltre alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1; in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali»), ed all'art. 6, n. 2, UE.

20.
    A norma del principio della tutela giurisdizionale effettiva, il presente ricorso dovrebbe essere dichiarato ricevibile. Non sussisterebbero infatti rimedi giurisdizionali alternativi per assicurare l'effettivo controllo di una decisione della Commissione che non tenesse conto delle competenze tributarie facenti capo ai ricorrenti. Essi sostengono che, quando le competenze tributarie proprie di autorità regionali sono riguardate da una decisione della Commissione, queste ultime devono essere legittimate a presentare un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario avverso tale decisione.

Giudizio del Tribunale

21.
    Va anzitutto constatato che la decisione controversa si fonda sul Trattato CECA e sulla decisione n. 2496/96. Ne consegue che occorre apprezzare la ricevibilità unicamente alla luce delle disposizioni del Trattato CECA.

22.
    La questione se le misure fiscali possano costituire aiuti rientranti nell'ambito di applicazione del Trattato CECA quando le stesse sono applicabili alle medesime condizioni alle imprese siderurgiche e non siderurgiche o se la Commissione avrebbe commesso uno sviamento di potere adottando la decisione controversa appartiene al merito della causa e non costituisce affatto motivo di giustificazione perché la ricevibilità di un ricorso diretto all'annullamento di una decisione adottata sulla base del Trattato CECA sia disciplinata dalle disposizioni dell'art. 230 CE.

23.
    In secondo luogo, occorre ricordare che le condizioni di ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti nel contesto del Trattato CECA figurano all'art. 33 CA.

24.
    L'art. 33, primo comma, CA legittima il Consiglio e gli Stati membri a proporre un ricorso di annullamento contro le decisioni e raccomandazioni della Commissione.

25.
    Sulla base di tale disposizione il Regno di Spagna ha presentato dinanzi alla Corte un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa (causa C-501/00, Spagna/Commissione). Con ordinanza del presidente della Corte 13 giugno 2001, i ricorrenti nella presente causa sono stati ammessi ad intervenire in tale litigio a sostegno delle conclusioni del Regno di Spagna.

26.
    Tuttavia l'art. 33, primo comma, CA non può costituire il fondamento della ricevibilità del presente ricorso proposto da autorità substatali.

27.
    Al contrario, emerge con chiarezza dal sistema generale dei Trattati che la nozione di Stato membro, ai sensi delle norme istituzionali e, in particolare, di quelle relative ai ricorsi giurisdizionali, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri delle Comunità europee e non può estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendentemente dalla portata delle competenze attribuite a questi ultimi (ordinanze della Corte 21 marzo 1997, causa C-95/97, Région wallonne/Commissione, Racc. pag. I-1787, punto 6, e 1° ottobre 1997, causa C-180/97, Regione Toscana/Commissione, Racc. pag. I-5245, punto 6).

28.
    Quanto al secondo comma dell'art. 33 CA, esso dispone:

«Le imprese o le associazioni [di imprese] di cui all'articolo 48 possono proporre un ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni singole che le concernono o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengano viziate da sviamento di potere in loro riguardo».

29.
    I ricorrenti sono autorità substatali. Essi non costituiscono imprese o associazioni di imprese ai sensi dell'art. 33, secondo comma, CA.

30.
    Circa l'interpretazione estensiva di tale disposizione avanzata dai ricorrenti, va ricordato come già si sia dichiarato che l'art. 33 CA enumera tassativamente i soggetti di diritto legittimati a presentare un ricorso di annullamento (sentenza della Corte 11 luglio 1984, causa 222/83, Comune di Differdange e a./Commissione,Racc. pag. 2889, punto 8; ordinanza del Tribunale 29 settembre 1997, causa T-70/97, Région wallonne/Commissione, Racc. pag. II-1513, punto 22).

31.
    I ricorrenti non possono trarre argomento dalla decisione 93/350 che ha attribuito al Tribunale la competenza «per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 33, secondo comma, [CA], dell'articolo 35 [CA], dell'articolo 40, primo e secondo comma, [CA]» (art. 1 che modifica l'art. 3, n. 1, della decisione 88/591). Infatti, riferendosi alle «persone fisiche o giuridiche», il Consiglio non ha, anzi non ha potuto, modificare l'art. 33, secondo comma, CA che legittima a proporre il ricorso di annullamento unicamente le imprese e le associazioni di imprese. Inoltre il riferimento nella decisione 93/350 alle persone fisiche e giuridiche, e non alle imprese ed associazioni di imprese, si spiega, segnatamente, con l'ampliamento della competenza del Tribunale per quanto riguarda i ricorsi proposti sulla base dell'art. 40, primo e secondo comma, CA, che riconosce a qualunque «parte lesa» il diritto di presentare un ricorso per risarcimento dei danni.

32.
    Va ancora esaminato se sussista nel presente caso di specie, come nelle cause all'origine delle sentenze Busseni e Parlamento/Consiglio (citate al punto 18 supra), un interesse fondamentale che permetta al giudice comunitario di disattendere la lettera dell'art. 33 CA. Occorre rammentare che, nella sentenza Busseni (punto 15), la Corte si è fondata sull'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione del diritto comunitario prima di concludere che era competente a conoscere, nonostante il tenore letterale dell'art. 41 CA, un rinvio pregiudiziale per interpretazione. Nella sentenza Parlamento/Consiglio (punto 26), la Corte ha dichiarato, riferendosi alla necessità di salvaguardare l'equilibrio istituzionale voluto dai Trattati istitutivi delle Comunità europee, che il Parlamento europeo aveva il diritto di agire con un ricorso per annullamento, a determinate condizioni, pur se tale istituzione non figurava, nel disposto letterale originario dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto art. 230 CE), tra quelle legittimate a proporre un ricorso siffatto.

33.
    Tuttavia, nel caso di specie, i ricorrenti non forniscono alcuna giustificazione atta a dimostrare che la ricevibilità del presente ricorso è necessaria al fine di assicurare l'uniforme applicazione del diritto comunitario o di salvaguardare l'equilibrio istituzionale voluto dal Trattato CECA. Essi si riferiscono unicamente alla circostanza che la decisione controversa inciderebbe sulle loro rispettive competenze tributarie. Non v'è dunque alcuna ragione per disattendere il chiaro tenore letterale dell'art. 33, secondo comma, CA, che riconosce il ricorso di annullamento unicamente alle imprese ed alle associazioni di imprese.

34.
    Risulta da tutte le precedenti considerazioni che l'art. 33, secondo comma, CA non accorda ai ricorrenti il diritto di ricorso.

35.
    Quanto all'argomento relativo al principio della tutela giurisdizionale effettiva, occorre ricordare che trattasi di un principio generale di diritto comunitario su cui sono basate le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (sentenza dellaCorte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18). Detto principio è stato del pari sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.

36.
    Tuttavia risulta dal sistema generale del Trattato CECA che la tutela degli interessi delle autorità substatali va garantita tramite lo Stato membro cui appartengono (v., in tal senso, conclusioni dell'avvocato generale Lenz in occasione della causa Comune di Differdange e a./Commissione, citata al punto 30 supra, Racc. pag. 2898, in particolare pag. 2903).

37.
    Mentre le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 33, secondo comma, CA sono, certo, più restrittive di quelle figuranti all'art. 230, quarto comma, CE, occorre constatare che siffatta limitazione al livello della ricevibilità è compensata da una disciplina dell'intervento più flessibile nel contesto dei ricorsi presentati sulla base del Trattato CECA rispetto a quelli rientranti nel Trattato CE.

38.
    Infatti, quando uno Stato membro propone un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte avverso una decisione adottata sulla base del Trattato CECA, non soltanto le imprese e le associazioni di imprese ai sensi dell'art. 33, secondo comma, CA, ma qualsiasi altra persona fisica o giuridica, e quindi anche le autorità substatali degli Stati membri, può intervenire in tale controversia ai sensi dell'art. 34 del protocollo sullo Statuto CECA della Corte di giustizia, se essa abbia un interesse alla soluzione della controversia. Un ampliamento siffatto della capacità di intervenire non esiste nel contesto di un ricorso di annullamento proposto da uno Stato membro avverso una decisione adottata sulla base del Trattato CE. In effetti, a norma dell'art. 37 del protocollo sullo Statuto della Corte, le persone fisiche e giuridiche non hanno il diritto di intervenire nelle controversie tra gli Stati membri e le istituzioni.

39.
    Alla luce di quanto precede, i ricorrenti, i quali, peraltro, con ordinanza del presidente della Corte 13 giugno 2001, sono stati ammessi ad intervenire nel contesto del ricorso di annullamento proposto dalla Spagna a norma dell'art. 33, primo comma, CA, avverso la decisione controversa (causa C-501/00), non possono sostenere che l'irricevibilità del presente ricorso li priverebbe di qualsivoglia tutela giurisdizionale.

40.
    Dalle precedenti considerazioni deriva che il ricorso va dichiarato irricevibile.

Sulle spese

41.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono soccombenti, occorre condannarli alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)    Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)    I ricorrenti sono condannati alle spese.

Lussemburgo, 11 gennaio 2002

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Jaeger


1: Lingua processuale: lo spagnolo.