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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 30 aprile 2024 – Procedimento penale a carico di P.P.R.

(Causa C-318/24, Breian 1 )

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Braşov

Persona oggetto del mandato d’arresto europeo

P.P.R.

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299 1 , possa essere interpretato nel senso che la sentenza definitiva sulla decisione dell’autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna della persona richiesta ha autorità di cosa giudicata nei confronti di un’altra autorità giudiziaria dell'esecuzione di un altro Stato membro oppure debba essere interpretato nel senso che non osta alla [reiterazione] della richiesta di consegna sulla base dello stesso mandato d'arresto europeo, quando sono venuti meno gli elementi che hanno ostacolato l’esecuzione di un mandato d'arresto europeo precedente oppure qualora la decisione di rifiuto di esecuzione di tale mandato d’arresto europeo non fosse conforme al diritto dell’Unione, purché l’esecuzione di un nuovo mandato d’arresto europeo non comporti una violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, e la reiterazione della richiesta di consegna abbia carattere proporzionato, in conformità all’interpretazione della decisione quadro 2002/584 da parte della sentenza del 31 gennaio 2023 [Puig Gordi e altri (C-158/21)] (punto 141 e risposta alla sesta questione pregiudiziale)].

2.    Se l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, [possa essere interpretato] nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare l'esecuzione di un mandato europeo [emesso ai fini dell'esecuzione della pena] quando, nell'ambito della verifica dell'obbligo di rispettare i diritti umani nel procedimento di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, per quanto riguarda il diritto a un equo processo, sotto il profilo del requisito di un giudice costituito per legge, previsto dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, sono state constatate irregolarità nella prestazione del giuramento dei membri del collegio giudicante dell’organo giurisdizionale [che ha pronunciato la sentenza di condanna], senza che sia messa in discussione l'ingerenza di altri poteri pubblici nel processo di nomina dei giudici.

3.    Se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali [possa essere interpretato] nel senso che, in una situazione in cui una persona che è oggetto di un mandato d’arresto europeo sostenga che la sua consegna allo Stato membro di emissione determinerebbe il mancato rispetto del suo diritto ad un equo processo, l’esistenza di una decisione della Commissione per il controllo dei fascicoli dell’Interpol, la quale fa riferimento direttamente alla situazione di tale persona, non possa giustificare, di per sé, il rifiuto dell’autorità giudiziaria dell'esecuzione di eseguire il mandato d'arresto europeo in discussione. [M]a se una decisione siffatta possa, invece, essere presa in considerazione da parte di detta autorità giudiziaria, fra altri elementi, al fine di valutare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario di tale Stato membro o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte tale persona.

4.    Se la decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, possa essere interpretata nel senso che essa non osta alla reiterazione della richiesta di consegna della persona richiesta sulla base del medesimo mandato d'arresto europeo, [la cui esecuzione è stata rifiutata] inizialmente da un giudice dell'esecuzione di uno Stato membro, dinanzi a un altro giudice dell'esecuzione di un altro Stato membro, quando l'autorità giudiziaria emittente constati essa stessa che la precedente decisione di rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo non era conforme al diritto dell'Unione, in funzione della prassi giudiziaria già esistente della Corte di giustizia oppure soltanto in conseguenza del fatto che alla Corte è stata presentata una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell'Unione applicabile in tale causa.

5.    Se il principio del riconoscimento reciproco, previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, nonché i principi di fiducia reciproca e di leale cooperazione, previsti all’articolo 4, paragrafo 3, comma 1, TUE, in combinato disposto con la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti delle persone coinvolte nel procedimento, tutto ciò in relazione anche agli articoli 15 e 19 della decisione quadro 2002/584, consentano alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente (il giudice emittente [essendo rappresentato da] un rappresentante diretto o, su invito del giudice suddetto, da altri organi giudiziari come un magistrato di collegamento, il membro nazionale Eurojust o il procuratore dello Stato membro emittente), di partecipare direttamente, formulando richieste, offerte di prova e [prendendo parte] ai dibattiti giudiziari, nell'ambito dei procedimenti giudiziari di esecuzione del mandato d'arresto europeo, svolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione, nonché di utilizzare un mezzo di ricorso contro la decisione relativa al rifiuto della consegna - purché un rimedio giuridico sia previsto, e, in tal caso, in conformità a quanto stabilito dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione - sulla base e nel rispetto del principio di equivalenza

6.    Se l’articolo 17, paragrafo 1, TUE, relativo ai compiti della Commissione, alla luce della decisione quadro 2002/584, [possa] essere interpretato nel senso che i compiti della Commissione diretti a promuovere l'interesse generale dell'Unione adottando le iniziative appropriate a tal fine e i compiti diretti a garantire la vigilanza sull'applicazione del diritto dell'Unione possono essere esercitati in materia di mandato d'arresto europeo, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente del mandato d'arresto europeo, nel caso in cui quest’ultima autorità ritenga che, con il rifiuto dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione si pregiudichino gravemente i principi della fiducia reciproca e di leale cooperazione, affinché la Commissione adotti le misure che ritiene necessarie conformemente a tali compiti e in piena indipendenza.

7.    Se l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, in combinato disposto con l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla proibizione di trattamenti inumani o degradanti, debba essere interpretato nel senso che, in sede di esame delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, da un lato, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo sulla base di informazioni che non sono state portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria emittente e per le quali quest'ultima non ha avuto la possibilità di fornire informazioni complementari ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro e, dall'altro lato, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può applicare uno standard più elevato di quello previsto dalla Carta e senza precisare con esattezza le norme alle quali essa fa riferimento, in particolare per quanto riguarda i requisiti in materia di detenzione quali la predisposizione di un «piano preciso di esecuzione della pena», di «criteri precisi per stabilire un determinato regime di esecuzione» e di garanzie in materia di non discriminazione a causa di una «situazione particolarmente unica e delicata».

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1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1     Decisione quadro 2002/584 del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299 del Consiglio del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).