Language of document : ECLI:EU:T:2011:716

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

7 dicembre 2011(*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Obbligo di motivazione – Procedimento in contumacia – Domanda di intervento – Non luogo a provvedere»

Nella causa T‑562/10,

HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. Kienzle e M. Schlingmann,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. M. Bishop e dalla sig.ra Z. Kupčová, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda d’annullamento del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nei limiti in cui esso riguarda la ricorrente.

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo e fatti

1        La ricorrente, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, è una società tedesca che opera come mediatore marittimo e gestore tecnico di navi. Essa fornisce servizi, in particolare, alla compagnia di trasporto marittimo della Repubblica islamica dell’Iran (in prosieguo l’«IRISL»).

 Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran

2        La presente causa rientra nell’ambito delle misure restrittive adottate per esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché quest’ultima ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari (in prosieguo: la «proliferazione nucleare»).

3        In seno all’Unione europea sono stati adottati la posizione comune del Consiglio 27 febbraio 2007, 2007/140/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 61, pag. 49) ed il regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1).

4        L’art. 5, n. 1, lett. b), della posizione comune 2007/140 prevedeva il congelamento di tutti i capitali e di tutte le risorse economiche di determinate categorie di persone e di entità. L’elenco di tali persone ed entità si trova nell’allegato II della posizione comune 2007/140.

5        Nei limiti in cui venivano in rilievo le competenze della Comunità europea, l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 423/2007 prevedeva il congelamento dei capitali delle persone, entità o organismi riconosciuti dal Consiglio dell’Unione europea come partecipanti alla proliferazione nucleare ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b), della posizione comune 2007/140. L’elenco di tali persone, entità e organismi interessati da una misura di congelamento di capitali in forza dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 423/2007 costituiva l’allegato V di questo stesso testo.

6        La posizione comune 2007/140 è stata abrogata dalla decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 39).

7        L’art. 20, n. 1, della decisione 2010/413 prevede il congelamento dei capitali di molteplici categorie di entità. Tale disposizione riguarda, in particolare, le «persone ed entità (...) che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno [alla proliferazione nucleare], o le persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, (...) nonché le (...) entità dell’[IRISL] e le entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto, di cui all’elenco nell’allegato II».

8        Il regolamento n. 423/2007 è stato abrogato dal regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 281, pag. 1).

9        Ai sensi dell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 961/2010:

«2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, [dalle] entità o [dagli] organismi di cui all’allegato VIII. Figurano nell’allegato VIII le persone, fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi (...) che a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, [lett.] b), della decisione [2010/413], sono stati riconosciuti come:

a)       partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno [alla proliferazione], (...) o posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione;

(...)

d)       persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall’[IRISL]».

10      Ai sensi dell’art. 36 del regolamento n. 961/2010:

«2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 16, paragrafo 2, esso modifica di conseguenza l’allegato VIII.

3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo [di cui al n. 2] direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.

4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa conseguentemente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo».

 Misure restrittive riguardanti la ricorrente

11      A partire dall’adozione della decisione 2010/413, il 26 luglio 2010, il nome della ricorrente veniva inserito dal Consiglio nell’elenco delle persone, entità ed organismi figurante nella tabella III dell’allegato II di detta decisione.

12      Di conseguenza, il nome della ricorrente veniva iscritto nell’elenco delle persone, entità ed organismi figurante nella tabella III dell’allegato V del regolamento n. 423/2007, ad opera del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l’articolo 7, n. 2, del regolamento n. 423/2007 (GU L 195, pag. 25). L’adozione del regolamento di esecuzione n. 668/2010 ha avuto come conseguenza il congelamento dei capitali e delle risorse economiche della ricorrente.

13      Sia nella decisione 2010/413, quanto nel regolamento di esecuzione n. 668/2010, il Consiglio adduceva le seguenti motivazioni: «agisce per conto di [Hafize Darya Shipping Lines (HDSL)] in Europa».

14      Il Consiglio informava la ricorrente dell’inserimento del suo nome nell’elenco delle persone, entità ed organismi figurante nella tabella III dell’allegato V del regolamento n. 423/2007 con lettera del 28 luglio 2010. Esso non forniva ulteriori motivazioni oltre a quelle presenti nel regolamento di esecuzione n. 668/2010.

15      Con lettere del 10 e 13 settembre 2010 la ricorrente chiedeva al Consiglio di procedere ad un riesame della decisione dell’inserimento nell’elenco delle persone, entità ed organismi figurante nella tabella III dell’allegato V del regolamento n. 423/2007.

16      Dato che il regolamento n. 423/2007 è stato abrogato dal regolamento n. 961/2010, il nome della ricorrente è stato inserito dal Consiglio al punto 26, lett. c), della tabella B dell’allegato VIII di quest’ultimo regolamento. Di conseguenza, i capitali e le risorse economiche della ricorrente sono stati congelati in forza dell’art. 16, n. 2, di detto regolamento.

17      Il punto 26 della tabella B dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 riguarda l’IRISL. Relativamente all’inserimento della ricorrente, il Consiglio forniva le seguenti motivazioni: «è controllata e/o agisce per conto [dell’]IRISL».

18      Con lettera del 28 ottobre 2010 il Consiglio rispondeva alle lettere della ricorrente del 10 e 13 settembre 2010 indicando che, a seguito di riesame, esso respingeva la richiesta della ricorrente mirante all’eliminazione del proprio nome dall’elenco delle persone, entità ed organismi figurante nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 (in prosieguo «l’elenco controverso»). A tal riguardo esso precisava che, dal momento che il fascicolo non presentava elementi nuovi che giustificassero un mutamento della propria posizione, la ricorrente doveva continuare ad essere soggetta alle misure restrittive previste da detto regolamento.

19      Con lettera del 23 novembre 2010 la ricorrente chiedeva al Consiglio di fornirle le prove su cui si basava l’inserimento del proprio nome nell’elenco controverso. Il Consiglio non ha risposto a tale lettera prima della proposizione del ricorso.

 Procedimento e conclusioni della ricorrente

20      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2010 la ricorrente proponeva il ricorso in esame. Il ricorso veniva notificato al Consiglio il 29 dicembre 2010.

21      Il Consiglio depositava un controricorso il 14 marzo 2011.

22      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo e il 4 aprile 2011 la Commissione europea e la Repubblica federale di Germania chiedevano di intervenire nel presente procedimento a sostegno del Consiglio.

23      Dal momento che il controricorso era stato proposto oltre il termine previsto dagli artt. 46, n. 1, 101, n. 1, e 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo, il 29 marzo 2011, chiedeva alla ricorrente di formulare le sue osservazioni circa il prosieguo del procedimento. Con lettera del 31 marzo 2011 la ricorrente chiedeva l’accoglimento delle sue conclusioni in contumacia, ai sensi dell’art. 122, n. 1, del regolamento di procedura.

24      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento n. 961/2010 nei limiti in cui esso la riguarda;

–        condannare il Consiglio alle spese.

 In diritto

 Sulle istanze di intervento

25      Ai sensi dell’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, le conclusioni di un’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti.

26      Nel caso di specie, la Commissione e la Repubblica federale di Germania richiedono di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

27      Orbene, è stato constatato supra al punto 23 che il Consiglio non ha proposto il controricorso nel termine prescritto. In tal modo, esso non ha neppure formulato conclusioni a sostegno delle quali la Commissione e la Repubblica federale di Germania possano intervenire.

28      Di conseguenza, non occorre più pronunciarsi sulle domande di intervento proposte dalla Commissione e dalla Repubblica federale di Germania.

 Nel merito

29      Ai sensi dell’art. 122, n. 2, del regolamento di procedura, spetta al Tribunale verificare se le conclusioni della ricorrente appaiano fondate.

30      Per suffragare le proprie conclusioni la ricorrente deduce, sostanzialmente, sei motivi. Il primo verte su una violazione dell’obbligo di motivazione. Il secondo verte sulla violazione dei suoi diritti della difesa e, in particolare, del suo diritto al contraddittorio. Il terzo riguarda una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il quarto motivo è relativo ad un errore di valutazione connesso all’applicazione dell’art. 16, n. 2, del regolamento n. 961/2010. Il quinto si riferisce ad una violazione del diritto al rispetto della proprietà. Il sesto è basato su una violazione del principio di proporzionalità.

31      Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che la motivazione dell’inserimento del suo nome nell’elenco controverso fornita dal Consiglio è insufficiente e contraddittoria.

32      L’obbligo di motivare un atto che arreca pregiudizio, come previsto dall’art. 296, secondo comma, TFUE e, più in particolare, nel caso di specie, dall’art. 36, n. 3, del regolamento n. 961/2010, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consenta di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro lato, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato di legittimità su tale atto. L’obbligo di motivazione così formulato costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione al quale si può derogare solo sulla base di ragioni imperative. Pertanto, la motivazione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contestualmente all’atto che gli arreca pregiudizio, e la sua mancanza non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione (si veda in tal senso, e per analogia, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, Racc. pag. II‑4665, in prosieguo la «sentenza OMPI», punti 138‑139, e la giurisprudenza ivi citata).

33      Pertanto, salvo che ragioni imperative riguardanti la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o la condotta delle loro relazioni internazionali ostino alla comunicazione di determinati elementi (si veda, per analogia, sentenza della Corte 3 settembre 2008, cause riunite C‑402/05 P e C‑415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑6351, punto 342), il Consiglio è tenuto, ai sensi dell’art. 36, n. 3, del regolamento n. 961/2010, a portare a conoscenza dell’entità interessata da un provvedimento adottato in forza dell’art. 16, n. 2, di detto regolamento le ragioni specifiche e concrete per cui esso stima che tale disposizione sia applicabile all’interessato. Esso deve dunque menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione giuridica della decisione e le considerazioni che l’hanno indotto ad adottarla (si veda, in tal senso e per analogia, sentenza OMPI, citata supra al punto 32, punto 143, e giurisprudenza ivi citata).

34      Peraltro, la motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione ed al contesto in cui esso è stato adottato. La necessità di motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. Non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la sufficienza di una motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso di norme giuridiche che disciplinano la materia interessata. In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (si veda sentenza OMPI, citata supra al punto 32, punto 141 e giurisprudenza ivi citata).

35      Nel caso di specie, occorre rammentare anzitutto che gli elementi di motivazione forniti dal Consiglio, da un lato, nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 e, d’altro lato, nella sua lettera del 28 ottobre 2010, sono a prima vista contraddittori. Difatti, mentre detta lettera si riferisce ad un riesame della situazione della ricorrente e alla mancanza di nuovi elementi che giustifichino il mutamento di posizione del Consiglio, la motivazione fornita nell’allegato VIII di detto regolamento differisce da quella sostenuta precedentemente nei confronti della ricorrente nel regolamento di esecuzione n. 668/2010. Non risulta pertanto chiaro se l’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco controverso sia dovuta al mantenimento delle circostanze invocate nel regolamento di esecuzione n. 668/2010, ossia i legami tra la ricorrente e l’HDSL, o a nuove circostanze, ossia i legami diretti tra la ricorrente e l’IRISL.

36      Oltretutto, a prescindere dalle circostanze effettivamente considerate dal Consiglio per giustificare l’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco controverso, la motivazione fornita dallo stesso non è sufficiente alla luce delle norme menzionate supra ai punti 32‑34.

37      Da un lato, supponendo che il Consiglio si sia basato sui legami tra la ricorrente e l’HDSL, né l’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, né la lettera del Consiglio del 28 ottobre 2010 permettono di valutare i motivi per i quali il Consiglio ha ritenuto che gli elementi addotti dalla ricorrente nelle sue lettere del 10 e 13 settembre 2010, riguardanti in particolare la natura delle sue attività e la sua autonomia rispetto all’HDSL e all’IRISL, non fossero idonei a modificare la sua posizione con riguardo al mantenimento delle misure restrittive nei suoi confronti.

38      D’altro lato, anche supponendo che il Consiglio si sia basato sui legami diretti tra la ricorrente e l’IRISL, né l’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, né la lettera del Consiglio del 28 ottobre 2010 definiscono la natura del presunto controllo esercitato dall’IRISL sulla ricorrente o le attività che quest’ultima gestisce per conto dell’IRISL e che giustificano l’adozione di misure restrittive nei suoi confronti.

39      Di conseguenza, occorre concludere che il Consiglio sembra aver violato l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 296, secondo comma, TFUE e dall’art. 36, n. 3, del regolamento n. 961/2010. Di conseguenza, il primo motivo appare fondato e deve pertanto essere accolto.

40      Occorre dunque annullare il regolamento n. 961/2010 nei limiti in cui esso riguarda la ricorrente, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi.

41      Tuttavia, dal momento che dalla presente sentenza consegue che il regolamento n. 961/2010 deve essere annullato, nei limiti in cui esso riguarda la ricorrente, sulla base di una violazione dell’obbligo di motivazione, non può escludersi che, nel merito, l’imposizione di misure restrittive alla ricorrente possa comunque risultare giustificata.

42      Dunque, l’annullamento con effetto immediato del regolamento n. 961/2010, nei limiti in cui esso riguarda la ricorrente, può arrecare un pregiudizio grave ed irreversibile all’efficacia delle misure restrittive che tale regolamento impone, dal momento che, nel lasso di tempo precedente alla sua eventuale sostituzione da parte di un nuovo atto, la ricorrente potrebbe adottare comportamenti miranti ad eludere l’effetto delle successive misure restrittive.

43      Pertanto, in forza dell’art. 264 TFUE e dell’art. 41 dello Statuto della Corte, occorre mantenere gli effetti del regolamento n. 961/2010, laddove esso inserisce il nome della ricorrente nell’elenco costituente l’allegato VIII dello stesso, per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.

 Sulle spese

44      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Conformemente alla domanda della ricorrente, il Consiglio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

45      Inoltre, dal momento che non occorre più statuire sulle domande di intervento della Commissione e della Repubblica federale di Germania, non occorre nemmeno pronunciarsi sulle spese a loro carico.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento della Commissione europea e della Repubblica federale di Germania.

2)      Il regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, è annullato nei limiti in cui esso riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH.

3)      Gli effetti del regolamento n. 961/2010, nei limiti in cui esso riguarda la HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping, sono mantenuti per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.

4)      Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 dicembre 2011.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.