Ordinanza del Presidente del Tribunale 8 aprile 2011 – Xeda International / Commissione
(causa T‑71/10 R II)
«Procedimento sommario – Direttiva 91/414/CEE – Decisione concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE – Altra domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Rigetto della domanda – Possibilità di presentare una nuova domanda – Presupposto – Fatti nuovi – Nozione (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 109) (v. punti 12-13)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Nuova domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione di non iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414 – Obbligo di revoca delle autorizzazioni di prodotti contenenti tale sostanza già adempiuto dagli Stati membri – Impossibilità giuridica di prorogare il periodo di tolleranza concesso per lo smaltimento di tali prodotti – Danno economico inferiore alla soglia di gravità del 10% – Insussistenza dell’urgenza (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 109) (v. punti 20-28)
Oggetto
| Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 30 novembre 2009, 2009/859/CE, concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 314, pag. 79). |
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) | | Le spese sono riservate. |