Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017 – CJ / ECDC
(causa T‑703/16 RENV)
«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Contratto a tempo determinato – Risoluzione anticipata – Articolo 47, lettera b), punto ii), del RAA – Modalità di preavviso – Responsabilità – Danno morale»
1. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Risarcimento di un danno causato ad un funzionario o ad un agente – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata
(Artt. 268 TFUE, 270 TFUE e 340, comma 2, TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punto 30)
2. Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Elementi da prendere in considerazione – Portata del potere discrezionale dell’amministrazione
[Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, b), ii)]
(v. punto 31)
3. Funzionari – Agenti contrattuali – Risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato con preavviso – Diritto di essere ascoltato – Portata – Risoluzione senza avvisare l’interessato – Violazione – Conseguenze
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regime applicabile agli altri agenti, art. 47, b), ii)]
(v. punti 44, 48, 49, 52)
4. Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Danno morale separabile dall’illecito non interamente risarcibile attraverso l’annullamento
(Art. 340 TFUE)
(v. punti 60‑63)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subito a causa della decisione del direttore dell’ECDC, notificatagli il 24 febbraio 2012 e recante la risoluzione anticipata del suo contratto di agente contrattuale. |
Dispositivo
1) | | Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) è condannato a versare a CJ un importo pari a EUR 2 000 a titolo di risarcimento del danno morale. |
2) | | Il ricorso nella causa F‑161/12 è respinto per il resto. |
3) | | CJ e l’ECDC sopporteranno ciascuno le proprie spese nell’ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea nella causa F‑161/12, del procedimento di impugnazione nella causa T‑370/15 P e del presente procedimento di rinvio. |