Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 marzo 2015 –
Evropaïki Dynamiki / AESA
(causa T‑297/09)
«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto – Prestazione di servizi informatici – Classificazione di un offerente al secondo o terzo posto nella graduatoria – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»
1. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione già eseguita – Ricorso di un offerente, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, contro una decisione di aggiudicazione eseguita in favore di altri concorrenti – Ricevibilità (Art. 230, comma 4, CE) (v. punti 41‑43)
2. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002) (v. punti 72, 134)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, a seguito di una richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di fornire una motivazione che illustri chiaramente e in maniera non equivoca gli elementi di diritto e di fatto alla base del rigetto dell’offerta e dell’accettazione dell’offerta di un altro offerente – Portata (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 2) (v. punti 73‑78, 85‑89, 98, 142, 149‑151)
4. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Mero rinvio agli allegati – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1) (v. punto 113)
5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 288, comma 2, CE) (v. punti 180, 181)
Oggetto
| Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni dell’AESA di classificare le offerte della ricorrente al secondo o terzo posto in graduatoria, nel contesto del bando di gara AESA.2009.OP.02, relativo a «Servizi TIC» nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (GU 2009/S 22-030588) e, dall’altro lato, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito in ragione della procedura di aggiudicazione dell’appalto in parola. |
Dispositivo
1) | | La decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) del 6 luglio 2009, che classifica l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE al terzo posto in graduatoria per il lotto n. 2 (applicazioni cliente-server, sviluppo e manutenzione) del bando di gara AESA.2009.OP.02, è annullata. |
2) | | La decisione dell’AESA del 10 luglio 2009, che classifica l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis al secondo posto in graduatoria per il lotto n. 3 (amministrazione di sistemi, di base dati e di reti) del bando di gara AESA.2009.OP.02, è annullata. |
3) | | La decisione dell’AESA del 14 luglio 2009, che classifica l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis al secondo posto in graduatoria per il lotto n. 5 [gestione di contenuto di imprese «ECM», gestione di archivi di imprese e esecuzione della gestione di documenti (compresi manutenzione e assistenza)] del bando di gara AESA.2009.OP.02, è annullata. |
4) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
5) | | La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis sopporterà il 25% delle proprie spese e il 25% delle spese sostenute dall’AESA, mentre quest’ultima sopporterà il 75% delle proprie spese e il 75% delle spese sostenute dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis. |