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Ricorso proposto il 30 ottobre 2013 – Zehnder / UAMI – UAB «Amalva» (komfovent)

(Causa T-577/13)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG (Gränichen, Svizzera) (rappresentante: J. Krenzel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: UAB «Amalva» (Vilnius, Lituania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 agosto 2013, procedimento R 255/2012-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo in bianco e nero contenente l’elemento denominativo «komfovent», per prodotti della classe 11 – registrazione di marchio comunitario n. 4 635 272

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi sono quelli previsti all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario controverso

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 75 del regolamento sul marchio comunitario.