Language of document : ECLI:EU:T:2012:590

ORDINANZA DEL TRIBUNALE

8 novembre 2012(*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto – Danno asseritamente subìto dal ricorrente – Rimborso delle spese che avrebbero potuto essere evitate – Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica»

Nella causa T‑616/11 P,

avente ad oggetto un’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) dell’8 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (F‑69/10),

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra I. Pelikánová (relatore) e dal sig. A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la presente impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) dell’8 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (F‑69/10, in prosieguo l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto in quanto manifestamente infondato in diritto il suo ricorso inteso, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione europea recante rigetto della sua domanda di risarcimento del danno a suo dire derivato dall’invio, al suo rappresentante nella causa decisa con sentenza del Tribunale del 10 giugno 2008, Marcuccio/Commissione (T‑18/04, non pubblicata nella Raccolta), di una nota relativa al pagamento delle spese di tale procedimento, e, dall’altro lato, alla condanna della Commissione al risarcimento del danno.

 Fatti

2        I fatti all’origine del procedimento in primo grado sono enunciati ai punti 2‑9 dell’ordinanza impugnata nei seguenti termini:

«2      Il ricorrente era una delle parti nella causa decisa dalla sentenza 10 giugno 2008, in forza del cui dispositivo la Commissione è stata “condannata alle spese”. Nell’ambito di tale causa, egli è stato rappresentato da due avvocati succedutisi nel tempo, ossia prima l’avv. Distante e poi l’avv. Cipressa.

3      Con lettera in data 22 settembre 2008, alla quale era allegata una nota spese redatta dall’avv. Cipressa in data 3 settembre 2008, il ricorrente, facendo riferimento come base giuridica all’art. 90, n. 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo “Statuto”), ha presentato dinanzi all’Autorità che ha il potere di nomina della Commissione (in prosieguo: l’“APN”) una domanda volta ad ottenere da tale istituzione – giusta la condanna alle spese inflittale dalla sentenza 10 giugno 2008 – il pagamento a proprio favore della somma di EUR 15 882,31, conformemente alla nota spese sopra indicata.

4      Ritenendo che il silenzio serbato dall’APN in ordine a tale domanda avesse dato origine a una decisione implicita di rigetto, il ricorrente, con una lettera datata 8 aprile 2009, qualificata come “reclamo”, ha chiesto l’annullamento di tale decisione e l’immediato versamento della somma di EUR 15 882,31, oltre a interessi di mora decorrenti dalla data in cui la Commissione aveva ricevuto la domanda contenuta nella lettera del 22 settembre 2008.

5      In risposta alla lettera dell’8 aprile 2009, il direttore della direzione B “Statuto: politica, gestione e consulenza” della direzione generale “Personale e amministrazione” ha inviato al ricorrente, con copia all’avv. Cipressa, una nota, datata 10 agosto 2009 (in prosieguo: la “nota 10 agosto 2009”), nella quale venivano indicati i soggetti cui egli avrebbe dovuto indirizzare la propria domanda di rimborso delle spese sostenute, nonché i punti salienti della relativa procedura che qualsiasi ricorrente deve rispettare a questo scopo. Tale nota conteneva i seguenti passaggi:

“[O]gni domanda in merito alle spese di giustizia deve essere indirizzata direttamente agli agenti che hanno rappresentato la Commissione nella relativa causa. Questi ultimi devono ricevere una nota dettagliata riguardante gli onorari e le spese, redatta dal Suo avvocato, in assenza della quale nessun versamento è possibile. In ogni caso, resta inteso che l’Istituzione si riserva il diritto di rifiutarsi di accogliere tale domanda qualora essa appaia ingiustificata per quanto riguarda tanto il contenuto che l’ammontare delle somme richieste. In questo caso l’interessato può fare ricorso alla procedura prevista per la fissazione delle spese di giustizia da parte del Tribunale [di primo grado]. (...)

Per tale motivo, le questioni relative al pagamento delle spese di giustizia non possono fare oggetto di un reclamo che non può di fatto sostituirsi alla eventuale specifica procedura prevista per la fissazione delle spese di giustizia da parte del [competente giudice dell’Unione]”.

6      Il 30 ottobre 2009, ritenendo che l’invio della copia della nota 10 agosto 2009 gli avesse causato un danno facendo sorgere la responsabilità extracontrattuale della Commissione, il ricorrente ha presentato una domanda volta ad ottenere un risarcimento.

7      Con decisione 11 novembre 2009, la Commissione ha respinto tale domanda, motivando la decisione, in sostanza, con il fatto che nella causa T‑18/04 il ricorrente era stato rappresentato dall’avv. Cipressa, circostanza questa che giustificava l’invio a quest’ultimo della copia della nota 10 agosto 2009 (in prosieguo: la “decisione 11 novembre 2009”). In questa stessa decisione, la Commissione faceva presente che il ricorrente non aveva comunque fornito alcuna giustificazione né alcuna quantificazione del danno asseritamente subìto.

8      La decisione 11 novembre 2009 è stata contestata con un reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, proposto dal ricorrente in data 25 gennaio 2010. L’APN ha rigettato tale reclamo con decisione 10 maggio 2010, nella quale essa, pur mantenendo ferma la posizione adottata nella decisione 11 novembre 2009, chiariva per quale motivo nel caso di specie non risultava sussistente nessuna delle condizioni richieste per l’insorgere della responsabilità dell’amministrazione.

9      Inoltre, con ordinanza 22 giugno 2010, causa F‑78/09, Marcuccio/Commissione (contro la quale è stata proposta un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑366/10 P), il Tribunale [della funzione pubblica dell’Unione Europea] ha respinto perché manifestamente irricevibile il ricorso con il quale il ricorrente aveva chiesto la condanna della Commissione a risarcire il pregiudizio che egli avrebbe subìto a motivo del rifiuto di quest’ultima di rimborsargli le spese recuperabili asseritamente sostenute nella causa decisa dalla sentenza 10 giugno 2008».

 Procedimento in primo grado e ordinanza impugnata

3        Il 24 agosto 2010, il ricorrente proponeva dinanzi al Tribunale della funzione pubblica un ricorso iscritto a ruolo con il numero F‑69/10.

4        In tale ricorso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale della funzione pubblica volesse:

–        annullare la decisione della Commissione dell’11 novembre 2009, recante rigetto della sua domanda di risarcimento danni del 30 ottobre 2009;

–        annullare la decisione del 10 maggio 2010 che ha respinto il suo reclamo;

–        condannare la Commissione a versargli, a titolo di risarcimento del danno subito, l’importo di EUR 10 000, ovvero l’importo che riterrà giusto ed equo, maggiorato, fino al suo effettivo pagamento, di interessi nella misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale;

–        condannare la Commissione alle spese.

5        La Commissione chiedeva che il Tribunale della funzione pubblica volesse:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

6        Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto, ai sensi dell’articolo 76 del suo regolamento di procedura.

7        Il Tribunale della funzione pubblica, anzitutto, ai punti 19-21 dell’ordinanza impugnata, ha esposto le ragioni per le quali non vi era luogo, a suo avviso, a statuire autonomamente sulle conclusioni per declaratoria di annullamento del ricorso, conformemente a costante giurisprudenza secondo cui le conclusioni volte ad ottenere l’annullamento degli atti con cui l’istituzione ha espresso, durante la fase precontenziosa, la propria posizione in merito ad una richiesta di risarcimento non possono essere valutate in modo autonomo rispetto alle conclusioni intese ad ottenere il risarcimento del danno.

8        Il Tribunale della funzione pubblica ha poi esposto, ai punti 22-28 dell’ordinanza impugnata, i motivi che giustificavano, a suo avviso, il rigetto della domanda di risarcimento del ricorrente in quanto manifestamente infondata in diritto.

9        In limine, ha ricordato le tre condizioni cumulative richieste, secondo costante giurisprudenza, per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, ossia l’illegittimità di un atto amministrativo o di un comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra il comportamento censurato e il danno lamentato.

10      In via principale, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che manifestamente la prima condizione richiesta dalla giurisprudenza non era soddisfatta nella specie, per i seguenti motivi:

«24      Nel caso di specie, riguardo alla prima condizione, occorre anzitutto ricordare che, nella causa decisa dalla sentenza 10 giugno 2008, il ricorrente era rappresentato dall’avv. Cipressa e nessun elemento del fascicolo consente di affermare che il ricorrente avesse revocato il mandato del suddetto avvocato in tale causa prima dell’invio della nota 10 agosto 2009; al contrario, risulta da numerose decisioni dei giudici dell’Unione – in particolare dall’ordinanza della Corte 9 dicembre 2009, causa C‑432/08 P, Marcuccio/Commissione; dall’ordinanza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008, causa T‑144/08, Marcuccio/Commissione, nonché dalle ordinanze del Tribunale 20 luglio 2009, causa F‑86/07, Marcuccio/Commissione, e 16 marzo 2011, causa F‑21/10, Marcuccio/Commissione – che l’avv. Cipressa rappresentava e tuttora rappresenta il ricorrente dinanzi ai giudici dell’Unione dal 10 giugno 2008, e dunque anche alla data della nota 10 agosto 2009 nonché nella causa oggetto della presente ordinanza; egli gode dunque della fiducia del ricorrente. Inoltre, con la nota 10 agosto 2009, la Commissione si limitava ad indicare i soggetti cui il ricorrente avrebbe dovuto indirizzare la propria domanda di rimborso delle spese, nonché a tratteggiare i punti salienti della relativa procedura che qualsiasi ricorrente deve rispettare a questo scopo. La nota 10 agosto 2009 non contiene praticamente alcun elemento in merito alla situazione specifica del ricorrente, segnatamente in ordine all’importo delle spese, il quale, in ogni caso, era noto all’avv. Cipressa, dal momento che era stato costui a redigere la nota spese trasmessa dal ricorrente alla Commissione il 22 settembre 2008 (v. punto 3 della presente ordinanza). Di conseguenza – anche a supporre che, in caso di condanna di un’istituzione al pagamento delle spese di un grado di giudizio, tale istituzione debba indirizzare unicamente alla parte ricorrente, e non all’avvocato che rappresenta quest’ultima, qualsiasi comunicazione relativa al rimborso di tali spese, ivi compresa un’eventuale lettera che, come nel caso di specie, indichi la procedura da seguire ai fini della rifusione delle spese – è giocoforza constatare che, tenuto conto del contenuto della nota 10 agosto 2009, l’invio di quest’ultima all’avv. Cipressa potrebbe tutt’al più costituire un malinteso, non particolarmente grave, e certo non un comportamento idoneo a far sorgere la responsabilità della Commissione ai sensi della giurisprudenza citata al punto 22 della presente ordinanza. Ad uguale conclusione dovrebbe giungersi anche nel caso in cui la richiesta di rimborso delle spese presentata da un ricorrente le cui pretese siano state accolte dal giudice dovesse essere equiparata, così come sembra sostenere il ricorrente, ad una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto.

25      Inoltre, al pari di quanto constatato nella causa all’origine dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea 6 luglio 2010, causa T‑401/09, Marcuccio/Corte di giustizia, relativa alla notifica di un’impugnazione all’ex rappresentante del ricorrente, non si può in alcun modo ritenere che, nel caso di specie, il ricorrente sia stato posto in una situazione di incertezza quanto allo svolgimento della procedura di pagamento delle spese e sia stato costretto ad inutili sforzi al fine di modificare la situazione. Al contrario, mediante la nota 10 agosto 2009, la Commissione indicava al ricorrente i soggetti cui egli avrebbe dovuto indirizzare la propria domanda di rimborso delle spese sostenute, nonché i punti salienti della relativa procedura che qualsiasi ricorrente deve rispettare a questo scopo. In ogni caso, nel contenuto della nota 10 agosto 2009 (v. punto 5 della presente ordinanza) non vi è alcun elemento che giustifichi le allegazioni del ricorrente riportate ai punti 13 e 15 di questa ordinanza (violazione delle disposizioni in materia di riservatezza).

26      Per giunta, alla Commissione non può essere imputato alcun comportamento illegittimo in relazione al dovere di sollecitudine e di buona amministrazione che le incombe, obblighi questi che sarebbero stati asseritamente violati nel caso di specie. Al riguardo è giocoforza constatare come il ricorrente non fornisca alcun elemento per suffragare la sua affermazione secondo cui la Commissione avrebbe violato il dovere di sollecitudine e di buona amministrazione ad essa incombente. Ne consegue che tale censura non rispetta le disposizioni dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura ed è dunque irricevibile».

11      Ad abundantiam, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che il rispetto della terza condizione richiesta dalla giurisprudenza non era stato dimostrato dal ricorrente, motivando come segue:

«28      (...) occorre rilevare come sia altamente improbabile che il presunto danno grave e molteplice prospettato nel ricorso – anche a supporlo effettivamente esistente e dimostrato [ciò che spetta al ricorrente provare (v. sentenza della Corte 9 novembre 2006, causa C‑243/05 P, Agraz e a./Commissione, punto 27, e la giurisprudenza ivi citata)] – possa essere il risultato di una nota come quella del 10 agosto 2009. D’altronde, lo stesso ricorrente non adduce alcun argomento inteso a dimostrare il nesso di causalità tra l’illecito fatto valere ed il danno lamentato, limitandosi ad affermare che tale nesso trasparirebbe “in modo inconfutabile dall’esame della vicenda” e a dichiarare di non voler “tediare codesto Ecc.mo Tribunale [della funzione pubblica] in merito” (v. punto 15 della presente ordinanza). Orbene, in mancanza di qualsiasi spiegazione da parte del ricorrente, il Tribunale non vede proprio come il danno morale, grave e molteplice, lamentato dal predetto possa essere derivato dal semplice fatto di aver preso conoscenza di una nota della Commissione, indirizzata in copia all’avvocato che lo aveva rappresentato in una certa causa, nella quale nota la Commissione indicava al ricorrente i soggetti cui egli avrebbe dovuto indirizzare la propria richiesta di rimborso delle spese sostenute, nonché i punti salienti della relativa procedura che qualsiasi ricorrente deve rispettare a questo scopo».

12      Conseguentemente al rigetto delle conclusioni intese al risarcimento del danno presentate dal ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito, al punto 27 dell’ordinanza impugnata, che non occorreva dare seguito alla richiesta di escussione di testimoni e di «perizia d’ufficio» formulata dal ricorrente.

13      Infine, dopo aver condannato il ricorrente, ai punti 29‑31 dell’ordinanza impugnata, alla totalità delle spese, il Tribunale della funzione pubblica ha esposto, ai punti 32‑34 dell’ordinanza impugnata, i motivi che giustificavano la sua condanna a rifondere al Tribunale medesimo un importo di EUR 2 000 in applicazione dell’articolo 94, lettera a), del suo regolamento di procedura. Tali punti recitano quanto segue:

«31      (...) a norma dell’art. 94 del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

32      Nel caso di specie, occorre anzitutto ricordare che il presente ricorso è stato respinto perché manifestamente infondato in diritto.

33      Inoltre, prendendo in esame l’insieme dei ricorsi che il ricorrente, prima della presentazione di quello odierno, ha proposto dinanzi ai giudici dell’Unione, è importante rilevare che, sebbene tre di essi siano stati accolti in quanto l’amministrazione aveva omesso di motivare gli atti impugnati (sentenze del Tribunale di primo grado 5 luglio 2005, causa T‑9/04, Marcuccio/Commissione, e 10 giugno 2008) oppure aveva violato il principio del rispetto dei diritti della difesa (sentenza della Corte 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione), numerosissimi altri ricorsi sono già stati respinti, quanto meno in parte, perché manifestamente irricevibili o manifestamente infondati in diritto (ordinanze della Corte 9 dicembre 2009, causa C‑513/08 P, Marcuccio/Commissione, e causa C‑528/08 P, Marcuccio/Commissione; ordinanze del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008, causa T‑143/08, Marcuccio/Commissione, e causa T‑144/08, Marcuccio/Commissione; 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione, e 28 settembre 2009, causa T‑46/08 P, Marcuccio/Commissione; ordinanze del Tribunale dell’Unione europea 23 marzo 2010, causa T‑16/09 P, Marcuccio/Commissione, e 28 ottobre 2010, causa T‑32/09 P, Marcuccio/Commissione; ordinanze del Tribunale [della funzione pubblica] 11 maggio 2007, causa F‑2/06, Marcuccio/Commissione; 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, Marcuccio/Commissione; 14 dicembre 2007, causa F‑21/07, Marcuccio/Commissione; 4 novembre 2008, causa F‑18/07, Marcuccio/Commissione, e causa F‑87/07, Marcuccio/Commissione; 18 febbraio 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione; 31 marzo 2009, causa F‑146/07, Marcuccio/Commissione; 20 luglio 2009, causa F‑86/07, Marcuccio/Commissione; 7 ottobre 2009, causa F‑122/07, Marcuccio/Commissione, e causa F‑3/08, Marcuccio/Commissione, nonché 16 marzo 2011, causa F‑21/10, Marcuccio/Commissione). Per giunta, la sentenza del Tribunale [della funzione pubblica] 4 novembre 2008, causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione, con la quale era stata annullata la decisione della Commissione di collocare a riposo il ricorrente per motivi di invalidità, è stata a sua volta di recente annullata dalla sentenza del Tribunale dell’Unione europea 8 giugno 2011, causa T‑20/09 P, Commissione/Marcuccio.

34      Occorre inoltre rilevare – e ciò a titolo indicativo – che il Tribunale di primo grado, nell’ordinanza 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione (punto 65), e il Tribunale [della funzione pubblica], nella citata ordinanza 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (punto 50), hanno già constatato che il ricorrente aveva optato per la via giurisdizionale senza alcuna giustificazione. Orbene, è palese che la presente causa si colloca in un’ottica di prosecuzione di tale atteggiamento. Pertanto, visto il carattere manifestamente superfluo e defatigatorio del suo ricorso, il ricorrente va condannato a rifondere al Tribunale [della funzione pubblica] un importo di EUR 2 000 ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

14      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2011, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

15      Il 23 gennaio 2012, la Commissione ha depositato presso la cancelleria del Tribunale una comparsa di risposta, ai sensi degli articoli 141 e 142 del regolamento di procedura del Tribunale.

16      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2012, il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a presentare una replica, conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Con decisione in data 6 marzo 2012, il presidente della Sezione delle impugnazioni ha accolto tale richiesta.

17      Il 17 aprile 2012, il ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale una replica.

18      L’11 giugno 2012, la Commissione ha depositato presso la cancelleria del Tribunale una controreplica. La fase scritta del procedimento si concludeva in pari data.

19      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 luglio 2012, il ricorrente ha formulato una domanda motivata, ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura, per essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.

20      Il ricorrente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        in via principale, accogliere in toto la sua domanda in primo grado e condannare la Commissione alle spese relative al procedimento in primo grado o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla sua domanda in primo grado.

21      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;

–        condannare il ricorrente alle spese del procedimento.

 In diritto

22      Ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del Tribunale del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑49 e II‑B‑1‑355, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T‑114/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑53 e II‑B‑1‑313, punto 10).

23      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

24      A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce, in sostanza, due gruppi di motivi o di censure.

25      Con un primo gruppo di motivi o di censure, di cui sostiene la ricevibilità, il ricorrente contesta i punti 1 e 2 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, nei quali il Tribunale della funzione pubblica, da una parte, ha respinto in quanto manifestamente infondate in diritto la sua domanda di annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda di risarcimento del danno morale risultante, a suo avviso, dall’invio all’avv. Cipressa di una copia della nota della Commissione, datata 10 agosto 2009, che indicava i soggetti cui il ricorrente avrebbe dovuto indirizzare la propria domanda di rimborso delle spese sostenute, nonché i punti salienti della relativa procedura che qualsiasi ricorrente deve rispettare a questo scopo (in prosieguo: la «nota del 10 agosto 2009»), nonché la sua domanda di risarcimento del danno medesimo e, dall’altra parte, lo ha condannato alla totalità delle spese.

26      Da una parte, il ricorrente censura il Tribunale della funzione pubblica per aver respinto, al punto 1 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, il ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto.

27      Anzitutto, egli contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver affermato, ai punti 24 e 25 dell’ordinanza impugnata, che nella specie non era ravvisabile alcun comportamento illecito della Commissione nell’invio all’avv. Cipressa di una copia della nota del 10 agosto 2009, di cui al punto 5 dell’ordinanza impugnata, mentre, secondo lui, tale invio costituiva un comportamento idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.

28      Il ricorrente contesta quindi al Tribunale della funzione pubblica di aver statuito, al punto 28 dell’ordinanza impugnata, che il danno morale che egli aveva dedotto dinanzi a detto giudice era privo di nesso di causalità con l’invio, da parte della Commissione all’avv. Cipressa, di una copia della nota del 10 agosto 2009, ove tale danno risultava dalla circostanza che egli non aveva conferito mandato all’avv. Cipressa ai fini della presentazione della domanda di rimborso spese nella causa T‑18/04 e che quest’ultimo pertanto non avrebbe dovuto ricevere informazioni riservate relative a tale domanda.

29      Infine, egli addebita al Tribunale della funzione pubblica la violazione dell’obbligo di motivazione e di istruttoria delle cause, ove detto giudice avrebbe respinto in modo immotivato e irrazionale la sua domanda intesa alla dimostrazione dell’esistenza delle condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, segnatamente mediante l’escussione di testimoni e una perizia d’ufficio.

30      D’altra parte, il ricorrente critica il Tribunale della funzione pubblica per averlo condannato alla totalità delle spese, al punto 2 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, mentre il rigetto del ricorso in primo grado era viziato dagli illeciti dedotti ai punti 26-29 supra.

31      La Commissione conclude per il rigetto del primo gruppo di motivi o censure in quanto irricevibile e/o infondato.

32      Con un secondo gruppo di motivi o censure, che egli ritiene parimenti ricevibile, il ricorrente contesta il punto 3 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, in cui il Tribunale della funzione pubblica l’ha condannato a versare al Tribunale medesimo la somma di EUR 2 000 euro.

33      In primo luogo, tale condanna sarebbe manifestamente irragionevole, immotivata e illegittima in quanto non sarebbe stata corredata, conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, di un ragionamento circostanziato idoneo a giustificare la sussistenza e l’importo delle spese di giustizia sostenute nella causa F‑69/10 e, a fortiori, la loro indispensabilità.

34      In secondo luogo, tale condanna sarebbe manifestamente irragionevole, immotivata e illegittima in quanto si fonderebbe, in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, su una serie di circostanze aliene alla causa F‑69/10 che riguarderebbero, in particolare, altri ricorsi che egli avrebbe proposto dinanzi al giudice dell’Unione.

35      La Commissione conclude per il rigetto del secondo gruppo di motivi o di censure. Da una parte, essa esprime dubbi in ordine alla sua ricevibilità, in quanto tale gruppo di motivi o censure non riguarda il rigetto del ricorso in primo grado, ma una decisione adottata in modo del tutto autonomo, nell’ordinanza impugnata, dal giudice di primo grado. La Commissione si richiama, inoltre, alla giurisprudenza secondo la quale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte, un’impugnazione non potrebbe vertere unicamente sulla condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali, conformemente all’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica. D’altra parte, la Commissione afferma di condividere la condanna in questione, che essa ritiene giustificata nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, alla quale le misure volte a scoraggiare i ricorsi manifestamente infondati possono contribuire. Essa conclude per il rigetto delle due censure formulate dal ricorrente in quanto «prive di pregio», in considerazione del carattere ingiustificato del ricorso introdotto dal ricorrente e della funzione dissuasiva propria dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

 Sul primo gruppo di motivi o censure, relativo ai punti 1 e 2 del dispositivo dell’ordinanza impugnata

36      L’impegno della responsabilità extracontrattuale della Comunità europea presuppone che sia soddisfatta tutta una serie di condizioni cumulative relative all’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione convenuta, alla realtà del danno asserito e all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento criticato e il pregiudizio fatto valere (v. ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2009, Marcuccio/Commissione, T‑46/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑77 e II‑B‑1‑479, punto 66 e giurisprudenza ivi citata; v. sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2010, Commissione/Petrilli, T‑143/09 P, punto 45, e giurisprudenza ivi citata).

37      Il fatto che la decisione impugnata sia viziata da un’illegittimità non costituisce una condizione sufficiente per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità per atti illeciti dei suoi organi, poiché l’impegno di una siffatta responsabilità presuppone che il ricorrente sia pervenuto a dimostrare l’effettività del danno invocato (ordinanza del 28 settembre 2009, Marcuccio/Commissione, cit. supra punto 36, punto 67) e il nesso di causalità tra tale danno e l’illecito fatto valere.

38      Al punto 28 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha sostanzialmente statuito, ad abundantiam, che in mancanza di qualsiasi spiegazione da parte del ricorrente non era dimostrato che il danno morale, grave e molteplice, dedotto dallo stesso, anche a supporlo effettivamente esistente e dimostrato, possa essere derivato dal semplice fatto di aver preso conoscenza di una nota della Commissione, indirizzata in copia all’avvocato che lo aveva rappresentato nella causa F‑69/10, nella quale nota la Commissione indicava al ricorrente i soggetti cui egli avrebbe dovuto indirizzare la propria richiesta di rimborso delle spese sostenute, nonché i punti salienti della relativa procedura. A tal riguardo, il Tribunale della funzione pubblica ha rinviato alle memorie del ricorrente nel giudizio in primo grado, a termini delle quali il nesso di causalità tra il preteso comportamento illegittimo ed il danno lamentato traspariva «in modo inconfutabile dall’esame della vicenda, a tal punto che pare[va] ultroneo al ricorrente tediare codesto Tribunale [della funzione pubblica] in merito».

39      A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente sostiene certamente che «sono del tutto apodittiche le affermazioni del giudice di primo grado che si leggono al [punto] 28 dell’[o]rdinanza impugnata», in quanto esse non tengono conto del fatto che egli non ha conferito alcun mandato all’avv. Cipressa ai fini del rimborso, da parte della Commissione, delle sue spese nella causa T‑18/04 e che, conseguentemente, l’avv. Cipressa non doveva essere informato quanto alle affermazioni della Commissione relative al rimborso delle spese de quibus e non era, inoltre, in grado di intervenire in alcun modo in proposito.

40      Le censure menzionate al punto che precede sono, con tutta evidenza, inoperanti in quanto l’assenza di giustificazione o di utilità dell’invio all’avv. Cipressa di una copia della nota relativa al rimborso delle spese del ricorrente nella causa T‑18/04, anche a voler ritenere che sia stata provata a sufficienza dinanzi al giudice di primo grado, non era sufficiente a chiarire in qual modo un siffatto invio, del quale il giudice di primo grado ha rilevato, nell’esercizio del proprio sovrano apprezzamento, ai punti 24 e 25‑28 dell’ordinanza impugnata, il contenuto a priori anodino per il ricorrente, potesse aver causato il danno morale, grave e molteplice, lamentato da quest’ultimo.

41      Dalla giurisprudenza citata al punto 37 supra discende che l’eventuale violazione del diritto alla riservatezza da parte della Commissione non poteva essere sufficiente per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, in assenza di prova di un danno direttamente causato al ricorrente da tale violazione. Spettava pertanto al ricorrente provare in qual modo l’invio di una lettera – che si limitava a indicare a chi egli avrebbe dovuto indirizzare la propria domanda di rimborso spese nella causa T‑18/04 e i punti salienti della relativa procedura, al legale che aveva egli stesso incaricato di rappresentarlo nella causa T‑18/04 e di redigere la nota spese che aveva allegato alla sua domanda di rimborso, legale che era assoggettato, a tale titolo, all’obbligo di riservatezza – potesse aver causato il danno morale, grave e molteplice, lamentato da quest’ultimo (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 6 luglio 2010, Marcuccio/Commissione, T‑401/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 26).

42      Pertanto, è senza incorrere nelle censure sollevate dall’impugnazione che il Tribunale della funzione pubblica ha statuito, ad abundantiam, al punto 28 dell’ordinanza impugnata, che la condizione perché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità consistente nell’esistenza di un nesso di causalità tra l’illecito fatto valere e il danno lamentato non era soddisfatta nella specie.

43      Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 36 e 37 supra, tale motivazione è sufficiente a giustificare i punti 1 e 2 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, nei quali il Tribunale della funzione pubblica ha respinto in quanto manifestamente infondate in diritto, da una parte, la domanda del ricorrente di annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda di risarcimento del danno morale a suo dire risultante dall’invio all’avv. Cipressa di una copia della nota del 10 agosto 2009 e, dall’altra, la domanda del ricorrente di risarcimento del danno medesimo, e l’ha condannato a sopportare la totalità delle spese.

44      Orbene, secondo la giurisprudenza, qualora uno dei punti della motivazione sui quali si fonda il Tribunale della funzione pubblica sia sufficiente a giustificare il dispositivo della sentenza, i vizi che possano inficiare un altro punto della motivazione, parimenti contemplato nella sentenza in questione, non hanno comunque alcuna incidenza sul detto dispositivo, cosicché il motivo che li evoca è inoperante e dev’essere respinto (v., per analogia, sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Racc. pag. I‑3801, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

45      Conformemente ai principi di economia processuale e di buona amministrazione della giustizia, devono pertanto essere respinti in quanto inoperanti i motivi o le censure dedotti avverso l’ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ivi dichiara, in via principale, che la condizione per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità consistente nell’esistenza di un comportamento illegittimo della Commissione non è soddisfatta.

46      I motivi e le censure formulati avverso il punto 1 del dispositivo dell’ordinanza impugnata essendo in tal modo respinti in toto, l’impugnazione, nella parte in cui è diretta avverso detto punto 1, deve essere respinta.

47      Inoltre, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale della funzione pubblica relativa alle spese devono essere respinte in quanto irricevibili (v. ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2009, Nijs/Corte dei conti, T‑375/08 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 71 e giurisprudenza citata).

48      Essendo stati respinti in toto i motivi e le censure dedotti avverso il punto 1 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, devono essere parimenti respinti in quanto manifestamente irricevibili i motivi e le censure dedotti avverso il punto 2 del dispositivo di detta ordinanza, che condanna il ricorrente a sopportare la totalità delle spese.

49      Atteso che il primo gruppo di motivi e censure è stato in tal modo respinto in toto, l’impugnazione deve essere respinta nella parte in cui è diretta avverso i punti 1 e 2 del dispositivo dell’ordinanza impugnata.

 Sul secondo gruppo di motivi o censure, relativo al punto 3 del dispositivo dell’ordinanza impugnata

50      Ai sensi dell’articolo 94, lettera a) del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, se quest’ultimo ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

51      Nella specie, il Tribunale della funzione pubblica, al punto 3 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, ha condannato il ricorrente a versare al Tribunale medesimo un importo di EUR 2 000, ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del suo regolamento di procedura, in base al rilievo, esposto al punto 34 dell’ordinanza stessa, che il suo ricorso nella causa F‑69/10 aveva un «carattere manifestamente superfluo e defatigatorio», deducendo tale carattere del ricorso dal fatto che, da una parte, quest’ultimo era «manifestamente infondato in diritto» e, dall’altra, «si colloca[va] in un’ottica di prosecuzione di [un] atteggiamento» del ricorrente consistente nell’«opta[re] per la via giurisdizionale senza alcuna giustificazione», come risultava dal fatto che «numerosissimi altri ricorsi [relativi ad atti o comportamenti della Commissione, che il ricorrente, precedentemente all’introduzione del ricorso nella causa F‑69/10, aveva sottoposto ai giudici dell’Unione, erano] già stati respinti, quanto meno in parte, perché manifestamente irricevibili o manifestamente infondati in diritto».

52      Laddove la Commissione si interroga in ordine alla ricevibilità dell’impugnazione, nella parte in cui è diretta contro il punto 3 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Se ne ricava che, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di impugnazione siano stati respinti, la domanda riguardante l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese deve essere dichiarata irricevibile (ordinanze del Tribunale del 18 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑515/09 P, punto 59, e del 20 giugno 2011, Marcuccio/Commissione, T‑256/10 P, punto 77).

53      Nella parte in cui è diretta contro il punto 3 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, l’impugnazione deve pertanto essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

54      Di conseguenza, l’impugnazione deve essere respinta in toto.

 Sulle spese

55      Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

56      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi del suo articolo 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 148, secondo comma, del regolamento di procedura, l’articolo 88 dello stesso regolamento si applica unicamente alle impugnazioni proposte dalle istituzioni.

57      Poiché il ricorrente è risultato soccombente e la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, egli sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.

Lussemburgo, 8 novembre 2012

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.