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Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 - Bank Kargoshaei e altri / Consiglio

(Causa T-8/11)

Lingua processuale: l'inglese.

Parti

Ricorrenti: Bank Kargoshaei, Bank Melli Iran Investment Company, Bank Melli Iran Printing and Publishing Company, Cement Investment & Development Co., Mazandaran Cement Company, Melli Agrochemical Company, Shomal Cement Co., (Teheran, Iran) (rappresentanti: L. Defalque e S. Woog, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare il n. 5, sezione B, dell'allegato della decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC 1 nonché il n. 5, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 2, e annullare la decisione contenuta nella lettera del Consiglio 28 ottobre 2010;

dichiarare illegittimi e inapplicabili alle ricorrenti gli artt. 20, n. 1, lett. b), della decisione del Consiglio 26 luglio 2010 3 e 16, n. 2, lett. a), del regolamento (UE) n. 961/2010;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dei loro ricorsi le ricorrenti invocano motivi identici a quelli fatti valere dalla ricorrente nella causa T-7/11, Bank Melli Iran / Consiglio.

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1 - GU L 281, pag. 81.

2 - GU L 281, pag. 1.

3 - Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).