Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2017 – Viraj Profiles/Consiglio
(Causa T-67/14)1
(«Dumping – Importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India – Determinazione del costo di produzione – Spese generali, amministrative e di vendita – Obbligo di motivazione – Pregiudizio – Nesso causale – Denuncia – Avvio dell’indagine – Errore manifesto di valutazione»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Viraj Profiles Ltd (Maharashtra, India) (rappresentanti: V. Akritidis e Y. Melin, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente B. Driessen, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen, C. Hipp e D. Reich, avvocati)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India (GU 2013, L 298, pag. 1), nei limiti in cui riguarda la ricorrente
Dispositivo
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India, è annullato, nei limiti in cui riguarda la Viraj Profiles Ltd.
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Viraj Profiles.
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
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1 GU C 112 del 14.4.2014.