Language of document : ECLI:EU:T:2003:216

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

1° agosto 2003 (1)

«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Obbligo di recupero - Fumus boni iuris - Urgenza - Ponderazione degli interessi - Circostanze eccezionali - Sospensione provvisoria»

Nel procedimento T-378/02 R,

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, con sede in Ilmenau (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Schohe e C. Arhold, con domicilio eletto in Lussemburgo,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e V. Kreuschitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

sostenuta da

Schott Glas, con sede in Mainz (Germania), rappresentata dall'avv. U. Soltész,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 2 ottobre 2002, C(2002) 2147 def., relativa all'aiuto di Stato C 44/2001 al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

     Fatti

1.
    La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (in prosieguo: la «TGI») è una società tedesca con sede in Ilmenau, nel Freistaat Thüringen (in prosieguo: il «Land della Turingia»). Essa svolge le sue attività nel settore della vetreria.

2.
    La TGI è stata costituita nel 1994 dai coniugi Geiß, al fine di rilevare quattro delle dodici linee di produzione (e cioè forni) di vetro della ex Ilmenauer Glaswerke GmbH (in prosieguo: la «IGW»), poste in liquidazione dalla Treuhandanstalt (ente pubblico di gestione fiduciaria, divenuto in seguito la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben; in prosieguo: la «BvS»). I forni di cui trattasi provenivano dai beni nazionalizzati del Volkseigener Betrieb Werk für Technisches Glas Ilmenau, che prima della riunificazione tedesca era il centro di produzione di vetro della ex Repubblica democratica tedesca.

3.
    La vendita dei quattro forni dalla IGW alla richiedente è stata realizzata in due fasi, e cioè con un primo contratto del 26 settembre 1994 (in prosieguo: l'«asset-deal 1»), approvato dal Treuhandanstalt nel dicembre 1994, e con un secondo contratto dell'11 dicembre 1995 (in prosieguo: l'«asset-deal 2»), approvato dalla BvS il 13 agosto 1996.

4.
    Secondo l'asset-deal 1, il prezzo di vendita dei primi tre forni ammontava complessivamente a 5,8 milioni di marchi tedeschi (DEM) (EUR 2 965 493) e doveva essere versato in tre rate, con scadenza il 31 dicembre degli anni 1997, 1998 e 1999. Il pagamento era garantito da un'ipoteca di DEM 4 milioni (EUR 2 045 168) gravante sui terreni dei detti forni e da una garanzia bancaria di DEM 1,8 milioni (EUR 920 325).

5.
    In base all'asset-deal 2, anche il quarto forno, ma non il relativo terreno, è stato venduto dalla IGW alla richiedente, in assenza di altri investitori interessati, al prezzo di DEM 50 000 (EUR 25 565).

6.
    In forza di diversi contratti di locazione, l'ultimo dei quali reca la data del 13 agosto 1998, la richiedente aveva in godimento il cosiddetto «alte Gemengehaus» (il vecchio deposito della fritta), il cui proprietario era la Thüringer Liegenschaftsgesellschaft (in prosieguo: la «TLG»), un'impresa controllata dal Land della Turingia. La richiedente ha utilizzato il vecchio deposito della fritta per fornire al quarto forno, il cui terreno appartiene parimenti alla TLG ed è adiacente, posto all'interno di un capannone della vecchia fabbrica, le materie prime necessarie alla fabbricazione del vetro (ossia, la «fritta»).

7.
    E' certo che nel 1997 la richiedente ha avuto problemi di liquidità. Tenuto conto di tali difficoltà, la stessa ha intavolato trattative con la BvS. Quest'ultima e il Land della Turingia hanno deciso, il 18 dicembre 1997 secondo la richiedente, di avviare una «iniziativa concertata», consistente essenzialmente in due misure.

8.
    In primo luogo, con un contratto datato 16 febbraio 1998, la BvS ha rinunciato al prezzo di vendita fissato nell'asset-deal 1 per un importo di DEM 4 milioni (pari a EUR 2 045 168; in prosieguo: la «dispensa dal pagamento»). Secondo la richiedente, questa dispensa mirava a compensare la perdita di una sovvenzione promessa, per un pari importo, dal Land della Turingia, in occasione dell'asset-deal 1. Il versamento del saldo del prezzo d'acquisto, ossia DEM 1 800 000 (pari a EUR 914 109), veniva rinviato, contro il pagamento d'interessi, al 31 dicembre 2003. Inoltre, la garanzia bancaria su questo saldo del prezzo d'acquisto veniva trasformata in ipoteca sui terreni dei tre primi forni, per la precisione nella cosiddetta «nachrangige Grundschuld» (sorta di ipoteca, nella fattispecie di secondo grado), per incrementare la liquidità della TGI (in prosieguo: la «novazione della garanzia bancaria»).

9.
    In secondo luogo, il Land della Turingia, tramite la propria banca, la Thüringer Aufbaubank (in prosieguo: la «TAB»), ha concesso al richiedente, con contratto datato 26 febbraio e 3 marzo 1998, un prestito di DEM 2 milioni (EUR 1 015 677) ad un tasso di interesse pari al (...) (2) % annuo (in prosieguo: il «prestito della TAB»). Questo prestito proveniva, secondo la richiedente, dal Fondo di consolidamento del Land, uno dei regimi generali di aiuto di Stato autorizzati dalla Commissione in forza del regime di aiuti NN 74/95 (approvato con decisione della detta istituzione SG(96) D/1946). Il prestito è stato versato alla richiedente il 30 novembre 1998. Inoltre, il rimborso del prestito è garantito mediante un'ipoteca sul detto terreno ed una cauzione in solido del sig. Geiß del 3 marzo 1998.

10.
    Con lettera del 1° dicembre 1998, la Germania ha notificato alla Commissione numerosi provvedimenti finalizzati al consolidamento finanziario della richiedente, tra i quali la dispensa dal pagamento e il prestito della TAB.

11.
    Alla fine del 1998, il Land della Turingia ha fatto abbattere gli edifici situati sul fondo della TLG, tra i quali il vecchio deposito della fritta, per ottenere un'area sgombra, utile al fine di realizzare il parco tecnologico e di ricerca ormai denominato «Am Vogelherd» («l'Uccellaia»; in prosieguo: il «parco Am Vogelherd»). In seguito a questa demolizione, in aggiunta all'acquisto del terreno del quarto forno, la richiedente sostiene di aver dovuto aumentare la capacità del «nuovo deposito della fritta» (che essa aveva fatto costruire sul proprio terreno nel 1995 per rifornire i suoi tre primi forni) e costruire una passerella, sotto forma di «Bandbrücke» (passerella scorrevole), per rifornire il quarto forno da questo nuovo deposito, scavalcando la pubblica strada. La richiedente sostiene che questi lavori e il detto acquisto, all'inizio del 1998, avrebbero improvvisamente comportato per essa spese supplementari il cui prevedibile importo avrebbe potuto raggiungere i DEM (...) milioni (EUR ...); ammontare espressamente tenuto in considerazione nel contratto relativo al prestito della TAB.

12.
    Con lettera 4 aprile 2000, SG (2000) D/102831, la Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale previsto dall'art. 88, n. 2, CE, in merito alla dispensa dal pagamento ed al prestito della TAB, procedimento al quale è stato attribuito il numero di riferimento C 19/2000 (in prosieguo: il «primo procedimento d'indagine»). Pur dando atto in questa lettera che, in seguito alle sue richieste, durante il 1999 le autorità tedesche avevano più volte fornito informazioni supplementari in relazione a questi provvedimenti, la Commissione ha non di meno chiesto, ai fini della sua indagine formale, informazioni supplementari riguardanti alcuni altri aiuti concessi alla richiedente da parte delle autorità tedesche, nell'ambito dell'asset-deal 1 e dell'asset-deal 2. Tutti questi presunti aiuti sono descritti nella comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 29 luglio 2000 (Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE, in merito alla misura C 19/2000 (ex NN 147/98) - Aiuto in favore di TGI - Germania (GU C 217, pag. 10)), nella quale la Commissione riteneva provvisoriamente che la dispensa dal pagamento e il prestito della TAB potessero essere qualificati aiuti incompatibili con il mercato comune.

13.
    La Germania ha risposto alla richiesta d'informazioni supplementari il 5 luglio 2000. Il 7 novembre 2000 si è svolto un incontro tra i rappresentanti della Commissione e le autorità tedesche. Il 1° marzo 2001 queste ultime hanno comunicato alla Commissione altre informazioni supplementari.

14.
    Il 12 giugno 2001 la Commissione ha adottato, nei confronti dell'aiuto C 19/2000, la decisione 2002/185/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (GU 2002, L 62, pag. 30; in prosieguo: la «prima decisione»). Avendo espressamente rinunciato ad esaminare, nell'ambito di tale decisione, gli altri aiuti potenzialmente incompatibili con il mercato comune concessi alla TGI, quali il prestito della TAB, la novazione della cauzione bancaria costituita nell'ambito dell'asset-deal 1 e la dilazione al 2003 del pagamento del saldo relativo al prezzo d'acquisto, stabilita nel contratto del 16 febbraio 1998 (punti 64 e 65), la Commissione è giunta alla conclusione che la dispensa dal pagamento non era conforme al comportamento di un investitore privato. A suo parere, tale dispensa costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, che non poteva costituire oggetto di un'autorizzazione a norma dell'art. 87, n. 3, CE (art. 1). Di conseguenza, essa ha obbligato la Germania ad esigere la restituzione dell'aiuto (art. 2).

15.
    Con lettera del 3 luglio 2001, la Commissione ha aperto un secondo procedimento di indagine formale a norma dell'art. 88, n. 2, CE, al quale essa ha attribuito il numero di riferimento C 44/2001. Questo procedimento (in prosieguo: il «nuovo procedimento d'indagine») si è limitato all'esame, in primo luogo, della novazione della garanzia bancaria, in secondo luogo, del prestito della TAB e, in terzo luogo, della dilazione al 2003 del versamento del saldo relativo al prezzo d'acquisto risultante dall'asset-deal 1. I detti provvedimenti, considerati provvisoriamente aiuti incompatibili con il mercato comune, sono stati descritti nella comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 27 settembre 2001 (Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE, in merito alla misura di aiuto C 44/2001 (ex NN 147/98) - Aiuto a favore di TGI - Germania) (GU C 272, pag. 2).

16.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 agosto 2001, la richiedente ha presentato un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della prima decisione (causa T-198/01).

17.
    Con memoria del 9 ottobre 2001, la Germania ha presentato le sue osservazioni sul nuovo procedimento d'indagine. Per quanto riguarda il prestito della TAB, essa ha affermato che, in diritto tedesco, in applicazione della nozione giuridica di «Aufopferung» (sacrificio), la richiedente era titolare di un credito nei confronti del Land della Turingia a causa del danno che la realizzazione del parco Am Vogelherd da parte del Land aveva ad essa causato, e che il prestito della TAB è servito a soddisfare tale credito.

18.
    Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2001, la richiedente ha presentato, ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, una domanda diretta ad ottenere, in via principale, la sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della prima decisione (causa T-198/01 R). Questa domanda si basava, in particolare, su una perizia redatta il 2 ottobre 2001 dalla società di revisione berlinese Pfizenmayer & Birkel (in prosieguo: la «perizia Pfizenmayer 1») sulla situazione economica della richiedente al 31 agosto 2001.

19.
    Con lettera del 24 ottobre 2001, la richiedente ha presentato le sue osservazioni sul nuovo procedimento d'indagine. Essa ha insistito sul fatto che, nonostante l'avvio di questo procedimento, essa aveva infine trovato un nuovo investitore. Il 4 marzo 2002, i coniugi Geiß hanno concluso un rogito con il detto investitore, in base al quale quest'ultimo si impegnava a investire un totale di EUR (...) nel capitale della richiedente, in cambio dell'acquisizione del (...)% nel capitale sociale di quest'ultima.

20.
    Con lettera del 15 marzo 2002, la Germania ha informato la Commissione dell'impegno assunto da questo investitore e ha trasmesso ad essa una copia del rogito. Malgrado le autorità tedesche e la richiedente abbiano chiesto alla Commissione un colloquio con la partecipazione di questo investitore e della TGI, al fine di discutere dell'investimento proposto, la Commissione, con lettere datate 11 aprile 2002, indirizzata al governo tedesco, e 25 aprile 2002, indirizzata al richiedente, ha respinto questa proposta.

21.
    Con ordinanza 4 aprile 2002, il presidente del Tribunale ha sospeso, a determinate condizioni, l'esecuzione dell'art. 2 della prima decisione fino al 17 febbraio 2003 (causa T-198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. pag. II-2153; in prosieguo: l'«ordinanza TGI»). La valutazione della sussistenza del requisito dell'urgenza in questa ordinanza si basa, in particolare, sulla perizia Pfizenmayer 1, nonché sulle previsioni attualizzate, predisposte nell'ambito di una seconda perizia (in prosieguo: la «perizia Pfizenmayer 2»), disposta il 10 dicembre 2001 dal giudice del procedimento sommario nelle prime fasi del giudizio nella causa T-198/01 R.

22.
    Il 18 giugno 2002 la Commissione ha impugnato l'ordinanza TGI dinanzi al presidente della Corte (causa C-232/02 P(R)).

23.
    Conformemente alla detta ordinanza, lo studio Pfizenmayer & Birkel ha presentato una terza perizia sulla situazione economica della TGI, nella fattispecie sulla situazione al 1° luglio 2002 (in prosieguo: la «perizia intermedia 2002»). Questa perizia è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale il 5 agosto 2002 e notificata da quest'ultimo alla Commissione il 7 agosto 2002.

24.
    Il 2 ottobre 2002, la Commissione ha adottato, riguardo all'aiuto C 44/2001, la decisione C(2002) 2147 def., relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (in prosieguo: la «decisione controversa»).

25.
    Ai sensi dell'art. 1 della decisione controversa, la Germania ha concesso alla richiedente aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Questi aiuti comprendevano la novazione della garanzia bancaria ed il prestito della TAB pari a DEM 2 000 000 (EUR 1 015 677). In virtù dell'art. 2 di tale decisione, la Germania è tenuta a recuperare immediatamente l'importo di questi aiuti presso la richiedente.

26.
    L'ordinanza TGI è stata confermata in sede d'impugnazione, il 18 ottobre 2002, con ordinanza del presidente della Corte (causa C-232/02 P(R), Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, Racc. pag. I-8977).

27.
    In osservanza dell'art. 2 della decisione controversa, la TAB, con lettera del 28 novembre 2002, ha intimato alla richiedente di rimborsare alla detta banca l'importo di EUR (...), ivi compresi gli interessi e le spese amministrative. Per parte sua, la BvS, con lettera del giorno prima, aveva intimato alla TGI di costituire un nuova garanzia di primo grado per il suo credito relativo al saldo del prezzo d'acquisto. Questi due creditori hanno subordinato le loro richieste all'unica condizione sospensiva dell'adozione di una decisione definitiva del giudice comunitario su un'eventuale domanda (da presentare entro la metà di febbraio del 2003), diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di recupero, imposto dal detto art. 2.

28.
    Conformemente all'ordinanza TGI, il 16 dicembre 2002 la richiedente ha rimborsato l'importo di EUR 256 000 alla BvS; i relativi giustificativi sono stati forniti mediante documentazione depositata presso la cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2002.

29.
    Il 31 dicembre 2002, la richiedente ha inoltre ridotto, mediante un versamento anticipato, il valore del prestito della TAB a un importo di circa EUR (...).

30.
    Il 28 gennaio 2003, lo studio Pfizenmayer & Birkel, sempre in forza dell'ordinanza TGI, ha presentato una quarta perizia sulla situazione economica della richiedente, ossia aggiornata al 31 dicembre 2002, una copia della quale è stata depositata da quest'ultima presso la cancelleria del Tribunale ed inviata alla Commissione il 31 gennaio 2003 (in prosieguo: la «perizia finale 2002»). Il 3 febbraio 2003 la Commissione è stata invitata a depositare le sue eventuali osservazioni su questa perizia.

31.
    L'11 febbraio 2003 la Commissione ha depositato siffatte osservazioni.

32.
    Con atto depositato il 17 febbraio 2003 presso la cancelleria del Tribunale, la richiedente ha chiesto la proroga della sospensione dell'esecuzione disposta con l'ordinanza TGI. Con ordinanza del giorno successivo, adottata ex art. 105, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, il presidente del Tribunale ha deciso di disporre la proroga temporanea della sospensione iniziale sino alla pronuncia sul merito della domanda di proroga nella causa T-198/01 R (II).

Procedimento

33.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2002, la richiedente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione controversa.

34.
    Con separata istanza, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 2003, la TGI ha presentato, in forza degli artt. 242 CE e 243 CE, una domanda diretta ad ottenere, in via principale, la sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della decisione controversa. La domanda è basata, in particolare, per quanto concerne l'urgenza, su una quinta perizia dello studio Pfizenmayer & Birkel, del 7 febbraio 2003, sulla situazione economica della richiedente aggiornata a tale data (allegato 4 alla domanda; in prosieguo: la «perizia Pfizenmayer 5»).

35.
    Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2003, l'impresa Schott Glas ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della resistente.

36.
    Detta domanda è stata notificata alle parti il 26 febbraio 2003, conformemente all'art. 116, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale; queste ultime non hanno sollevato obiezioni.

37.
    La Commissione ha depositato le sue osservazioni scritte sulla presente domanda di provvedimenti urgenti il 12 marzo 2003.

38.
    Poiché la Commissione ha effettivamente messo in dubbio, nelle sue osservazioni scritte, la veridicità della dichiarazione sull'onore resa, in data 11 febbraio 2003, dai coniugi Geiß (allegato 6 alla presente domanda di provvedimenti urgenti), il presidente del Tribunale ha chiesto alla richiedente, con lettera del 18 marzo 2003, di depositare alcuni documenti relativi ai redditi dei coniugi, per il periodo 1° gennaio 1994-28 febbraio 2003, contenenti, in particolare, alcuni estratti di tutti i loro conti bancari privati ed ogni notizia relativa al loro patrimonio.

39.
    Con lettere datate 17 e 20 marzo 2003, la richiedente ha presentato una domanda, ex art. 116, n. 2, del regolamento di procedura, nei confronti dell'interveniente, di trattamento riservato di taluni passi dalla sua domanda di provvedimenti urgenti, di alcuni allegati e di determinati passi di altri allegati alla detta domanda, nonché di certi altri documenti inseriti nel fascicolo. Essa ha parimenti depositato una versione pubblica dei documenti di cui trattasi.

40.
    Con ordinanza del presidente del Tribunale 26 marzo 2003, è stato autorizzato l'intervento della Schott Glas a sostegno delle conclusioni della Commissione. Il giudice del procedimento sommario ha constatato che, trattandosi di una concorrente della richiedente che ha partecipato al procedimento dinanzi alla Commissione, la Schott Glas era titolare di un interesse legittimo, conformemente all'art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 53, primo comma, del medesimo, all'esito del presente procedimento, in quanto, qualora la domanda di provvedimenti urgenti fosse accolta, l'asserita distorsione della concorrenza paventata dalla Schott Glas continuerebbe per un periodo significativo.

41.
    Il 3 aprile 2003, la richiedente ha depositato la documentazione domandata con lettera del 18 marzo 2003, relativa al patrimonio dei coniugi Geiß, in versione sia riservata sia pubblica.

42.
    In seguito all'ordinanza 26 marzo 2003, alcune versioni pubbliche degli atti di procedura adottati nel presente giudizio, depositati dalla richiedente, sono state notificate dalla cancelleria del Tribunale all'interveniente.

43.
    Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti del giudice del procedimento sommario nel corso dell'udienza svoltasi l'11 aprile 2003. In tal sede, quest'ultimo, prendendo atto in particolare della mancanza di contestazioni da parte della resistente e dell'interveniente, ha deciso di accogliere la domanda di trattamento riservato della richiedente nei confronti dell'interveniente.

44.
    In seguito all'udienza, il giudice del procedimento sommario ha invitato la richiedente, con lettera del cancelliere del Tribunale datata 16 aprile 2003, a rispondere per iscritto a taluni quesiti.

45.
    La richiedente ha risposto a tali quesiti l'8 maggio 2003 (in prosieguo: la «risposta ai quesiti»). Essa ha parimenti chiesto il trattamento riservato, ex art. 116, n. 2, del regolamento di procedura, nei confronti dell'interveniente, di alcuni passi di questa risposta e dei documenti alla stessa allegati, una versione pubblica dei quali è stata contemporaneamente depositata presso la cancelleria del Tribunale.

46.
    Con lettera del 13 maggio 2003, l'interveniente ha sollevato alcune obiezioni nei confronti di taluni omissis inseriti nella detta versione pubblica della risposta ai quesiti.

47.
    La richiedente ha depositato le sue osservazioni sulla detta obbiezione con lettera del 22 maggio 2003.

48.
    Il 23 maggio 2003 la Commissione ha depositato le sue osservazioni sulla risposta ai quesiti (in prosieguo: le «osservazioni supplementari della Commissione»). Con lettera del giorno stesso, essa ha rinunciato a formulare osservazioni sull'obbiezione dell'interveniente in merito alla domanda di trattamento riservato della richiedente riguardante la detta risposta.

49.
    Con lettera del 3 giugno 2003, la richiedente ha presentato una domanda di trattamento riservato, nei confronti dell'interveniente, riguardo a taluni dati contenuti nelle osservazioni supplementari della Commissione. Essa ha parimenti depositato una versione pubblica di questa memoria presso la cancelleria del Tribunale.

50.
    Con lettera del 5 giugno 2003 l'interveniente, nel confermare la sua obiezione del 13 maggio 2003 in merito agli omissis inseriti nella versione pubblica della risposta ai quesiti, ha dichiarato viceversa di non aver obiezioni in merito agli omissis inseriti nella versione pubblica delle osservazioni supplementari della Commissione depositata dalla richiedente.

51.
    Con lettera del giorno successivo, l'interveniente ha rinunciato alle sue obbiezioni avverso gli omissis inseriti nella versione pubblica della risposta ai quesiti. Essa ha parimenti dichiarato che le osservazioni scritte da essa depositate il 3 giugno 2003 riguardo a detta risposta, nonostante la sua suddetta obbiezione del 13 maggio 2003, da quel momento potevano considerarsi definitive.

In diritto

52.
    Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell'art. 225, n. 1, CE, dall'altro, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

53.
    L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che una domanda di provvedimenti provvisori debba precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che la domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti (ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30; ordinanza del presidente del Tribunale 8 dicembre 2000, causa T-237/99 R, BP Nederland e a./Commissione, Racc. pag. II-3849, punto 34, e ordinanza TGI, punto 50). Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I-1461, punto 73, e ordinanza TGI, punto 50).

54.
    A norma dell'art. 107, n. 3, del regolamento di procedura, benché un'ordinanza emessa in procedimento sommario produca i suoi effetti sino alla pronuncia della sentenza nella causa di merito, essa può nondimeno fissare una data di cessazione di efficacia del provvedimento (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 16 luglio 1984, causa 160/84 R, Oryzomyli Kavallas e Oryzomyli Agiou Konstantinou/Commissione, Racc. pag. 3217, punto 9, e ordinanza TGI, punto 51).

Sulle domande di trattamento riservato datate 8 maggio e 13 giugno 2003

55.
    Nelle sue domande, la richiedente invoca l'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura. Il giudice del procedimento sommario, in considerazione della rinuncia alle obbiezioni contro l'invocazione del segreto industriale in merito a talune informazioni omesse dalla richiedente nelle sue domande supplementari di trattamento riservato datate 8 maggio e 3 giugno 2003, giudica che le dette domande possono essere accolte, ad eccezione di una sola. Per quanto riguarda il nome della società di revisione, nonché quello del perito nell'ambito di tale società, che ha presentato una perizia per conto della TGI nella presente causa, è chiaro che questa informazione non può essere considerata un segreto industriale della richiedente. Ad ogni modo, questi nomi sono ormai di pubblico dominio, in seguito all'ordinanza TGI, che è già stata pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado e diffusa attraverso il sito internet dell'istituzione, senza che la richiedente abbia formulato una qualsiasi riserva a tale proposito.

56.
    Ne consegue che occorre respingere la domanda a tal riguardo.

Sul fumus boni juris

57.
    A sostegno della sua domanda, la richiedente si riferisce in particolare a quattro dei sei motivi invocati nel suo ricorso principale. I detti motivi sono basati sulla presunta illegittimità della separazione del procedimento d'indagine da parte della Commissione, sulla mancanza dei caratteri propri di un aiuto di Stato nel prestito della TAB, sul fatto che questo prestito sarebbe coperto da un regime generale di aiuti approvato nonché su una presunta applicazione manifestamente errata, nella decisione controversa, degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, nella versione del 23 dicembre 1994 (GU C 368, pag. 12; in prosieguo: gli «orientamenti»).

58.
    La Commissione, sostenuta dall'interveniente, afferma che la domanda è ingiustificata, persino prima facie.

Vizi procedurali

59.
    Per quanto concerne, innanzi tutto, i presunti vizi procedurali commessi dalla Commissione, la richiedente afferma che la Commissione avrebbe impiegato un tempo ingiustificato di 31 mesi a partire dalla comunicazione, il 1° dicembre 1998, del prestito della TAB e della novazione della garanzia bancaria, prima di avviare il nuovo procedimento d'indagine (v., per analogia, sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-95/96, Gestevisión Telecinco/Commissione, Racc. pag. II-3407, punto 74). Questo termine costituirebbe una violazione manifesta dell'obbligo della Commissione di agire entro un termine ragionevole. Il ritardo sarebbe imputabile esclusivamente al comportamento della Commissione e costituirebbe un vizio di procedura, soggetto al sindacato del giudice comunitario (sentenza del Tribunale 11 luglio 2002, causa T-152/99, HAMSA/Commissione, Racc. pag. II-3049, punto 48).

60.
    La richiedente allega parimenti che, a causa dei suoi ritardi, la Commissione ha violato il principio di buon andamento dell'amministrazione, secondo il quale quest'ultima doveva esaminare i provvedimenti di cui trattasi nel loro contesto generale ed in modo diligente e imparziale (per quanto riguarda l'importanza del contesto, si citano le sentenze del Tribunale HAMSA/Commissione, cit., punto 29, e 17 ottobre 2002, causa T-98/00, Linde/Commissione, Racc. pag. II-3961, punti 41 e 47). Pertanto la Commissione, violando una forma sostanziale, si sarebbe posta nell'impossibilità di giungere ad una visione complessiva dei provvedimenti notificati, ivi compresi quelli ch'essa giudicherebbe come aiuti esistenti (v. punto 96 della decisione controversa).

61.
    Secondo la richiedente, senza questa irregolarità la Commissione sarebbe potuta giungere a un risultato diverso nella decisione controversa. A tal riguardo, la richiedente si riferisce, in particolare, alla constatazione della Commissione (punti 139 e 140 della decisione controversa), secondo la quale l'impegno assunto dal nuovo investitore non consentirebbe alla richiedente di produrre utili, poiché l'impegno di quest'ultimo era subordinato alla condizione che l'aiuto oggetto della prima decisione (ossia, la dispensa dal pagamento) non fosse recuperato.

62.
    Nelle sue osservazioni, la Commissione si concentra principalmente sul fatto che il prestito della TAB e la novazione della garanzia bancaria erano aiuti non notificati. Essa insiste parimenti sulla circostanza che i ritardi sono imputabili al fatto che la Commissione non disponeva delle informazioni necessarie per prendere una decisione, a causa del comportamento dilatorio delle autorità tedesche. Il principio di buon andamento dell'amministrazione, lungi dall'implicare il divieto di scindere in due parti un procedimento quale quello di cui trattasi, avrebbe viceversa obbligato la Commissione ad adottare il più rapidamente possibile, nell'interesse generale dei concorrenti del beneficiario, la decisione in merito agli elementi riguardo ai quali essa disponeva di informazioni sufficienti, ossia la dispensa dal pagamento.

63.
    Secondo il giudice del procedimento sommario, occorre constatare anzi tutto che la qualificazione del prestito della TAB e della novazione della garanzia bancaria come aiuti non notificati presuppone che i detti provvedimenti costituissero aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Ebbene, la mancanza dei caratteri propri di un aiuto di Stato nei detti provvedimenti costituisce proprio uno dei motivi dedotti nella causa principale, cui fa riferimento la richiedente nel presente procedimento. Inoltre, la richiedente allega che questo prestito è coperto da un regime generale di aiuti approvato. Di conseguenza, la profondità della valutazione del fumus boni juris cui deve procedere il giudice del procedimento sommario non può dipendere da una premessa, ossia l'esistenza di un aiuto non notificato, che è esattamente al centro della valutazione del fumus boni juris (v. ordinanza Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, cit., punto 60).

64.
    Per quanto riguarda la presunta illegittimità della decisione di scindere i due procedimenti, occorre notare che, nell'avviare il primo procedimento d'indagine formale, la Commissione ha rilevato che essa nutriva dubbi, in particolare, in merito alla conformità del prestito della TAB all'art. 87, n. 1, CE, e alla possibilità di approvarlo a titolo dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE. nella prima decisione, essa ha ricordato (punto 41) di aver formulato una richiesta d'informazioni al fine di accertare, in particolare, se questo prestito fosse conforme alle disposizioni del regime di aiuti già approvato, e a titolo del quale si asseriva che esso fosse stato autorizzato. Alla luce di ciò, la Commissione ha deciso, «per evitare un ulteriore ritardo della decisione concernente [la dispensa dal pagamento, di] chiudere il procedimento di esame formale con una decisione definitiva concernente [la dispensa dal pagamento]» (punto 42). Orbene, essa non ha dato nessuna indicazione in merito alla presunta responsabilità delle autorità tedesche per il tempo trascorso tra il 4 aprile 2000, data in cui la Commissione ha comunicato alla Germania la sua decisione di avviare il primo procedimento d'indagine (v. il precedente punto 12), e la data, non specificata, della suddetta domanda d'informazioni. Poiché è pacifico (v. il precedente punto 13) che si sono avuti contatti, in diverse occasioni, tra la Commissione e le autorità tedesche dopo l'apertura di questo primo procedimento, il giudice del procedimento sommario, sulla base degli elementi in suo possesso, non può dichiarare che la responsabilità del detto ritardo sia delle autorità tedesche. Infatti, dagli atti risulta che è parimenti possibile che il ritardo di cui trattasi sia, almeno in parte, imputabile alla Commissione.

65.
    Occorre ricordare che l'osservanza di un termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale di diritto comunitario, di cui il giudice comunitario garantisce il rispetto (sentenze della Corte 18 marzo 1997, causa C-382/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I-1503, punti 36 e 37, e 15 ottobre 2002, causa riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punti 167-171), e che questo diritto è sancito, quale componente del diritto a una buona amministrazione, dall'art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1). Questo principio si applica pertanto nell'ambito di un procedimento di esame di un aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I-7869, punto 140). Ebbene, il solo fatto di aver adottato una decisione oltre un termine ragionevole non basta a rendere illegittima una decisione adottata dalla Commissione in esito a un procedimento d'indagine formale condotto a norma dell'art. 88, n. 2, CE (v., per analogia, sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II-931, punti 121 e 122; nonché sentenze del Tribunale 14 febbraio 2001, causa T-26/99, Trabisco/Commissione, Racc. pag. II-633, punto 52, e causa T-62/99, Sodima/Commissione, Racc. pag. II-655, punto 94). Occorre pertanto esaminare l'argomento della richiedente relativo ai presunti effetti dannosi che sarebbero derivati dall'asserito periodo di tempo ingiustificato di 31 mesi, trascorso dalla scissione del procedimento d'indagine formale.

66.
    La richiedente sottolinea, in particolare, la circostanza che l'obbligo di recupero dell'importo della dispensa dal pagamento, imposto dall'art. 2 della prima decisione, è invocato nella decisione controversa come una delle circostanze di fatto su cui si basa la Commissione per giungere alla conclusione che il piano di ristrutturazione del 19 aprile 2001 non poteva essere attuato e, pertanto, essere considerato redditizio (punti 132-141). Ciò premesso, il giudice del procedimento sommario è convinto che non sia del tutto infondato l'argomento secondo il quale l'impegno assunto dal nuovo investitore il 4 marzo 2002, collocato nel contesto del complesso dei provvedimenti comunicati il 1° dicembre 1998 dalla Germania e delle prospettive di risanamento futuro della richiedente rilevate, in particolare, nelle perizie Pfizenmayer 1 e 2, avrebbe indotto la Commissione, in mancanza del frazionamento del primo procedimento d'indagine formale, ad adottare una decisione differente. In particolare, non si può escludere, in base alla lettura della parte della decisione controversa relativa a questo nuovo investitore (punti 135-141), che l'esistenza della prima decisione e, pertanto, della scissione del procedimento che è alla base della sua adozione abbia influenzato la valutazione della Commissione in sede di successiva adozione della decisione controversa.

Natura di aiuto di Stato del prestito della TAB

67.
    La richiedente asserisce che il prestito della TAB non presenta tutti gli elementi costitutivi di un aiuto ai fini dell'art. 87, n. 1, CE. Tenuto conto del tasso di interesse applicabile (ossia il ... %) e del fatto che il prestito è garantito da un'ipoteca e da una cauzione personale del proprietario dell'impresa, la richiedente allega che esso è stato concesso alle condizioni di mercato e che tale concessione non ha pertanto comportato per essa nessun vantaggio economico. La Commissione avrebbe dovuto almeno esporre nella decisione controversa in cosa consistesse concretamente l'elemento dell'aiuto di cui trattasi. Inoltre, concedendo il prestito tramite la TAB, il Land della Turingia sarebbe stato guidato da considerazioni analoghe a quelle di una società holding o di un gruppo di imprese privato che volesse gestire una politica globale a livello di gruppo, poiché la detta concessione avrebbe consentito al Land di procedere rapidamente alla realizzazione del parco Am Vogelherd.

68.
    La richiedente allega parimenti che la concessione del prestito della TAB è servita a compensare il credito di natura civile che essa vantava nei confronti del Land della Turingia, a seguito del danno ch'essa ha subito per lo smantellamento del vecchio deposito della fritta. Essa fa rifermento all'art. 2 del contratto di mutuo, secondo il quale essa doveva utilizzare la somma ottenuta in prestito per la sostituzione dell'edificio smantellato. Affermando nella decisione controversa, a tal riguardo, che, se la spesa di cui la richiedente aveva dovuto farsi carico doveva essere risarcita, quest'ultima avrebbe dovuto tuttavia ottenere una sovvenzione e non un prestito, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione. Poiché era pacifico ch'essa non aveva nessun diritto di godere a tempo indeterminato di questo edificio, il prestito, nella fattispecie, avrebbe costituito la forma di compensazione idonea per coprire le spese provocate dalla necessità di trovare un altro mezzo per rifornire il suo quarto forno, spese che essa avrebbe anticipato.

69.
    La Commissione, per quanto riguarda l'argomento secondo il quale il prestito della TAB è stato concesso alle condizioni di mercato, ribatte che, tenuto conto della sua situazione economica precaria, la richiedente non avrebbe mai ottenuto questo prestito sul mercato alle condizioni estremamente favorevoli (descritte nei punti 107-116 della decisione controversa) alle quali è stato ad essa concesso. La richiedente, riflettendo sul modo in cui un operatore privato razionale nella posizione del Land della Turingia avrebbe agito, dimenticherebbe che, sul piano teorico, ci si dovrebbe basare nella fattispecie sul punto di vista non del mutuante, bensì del mutuatario (v. sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, Racc. pag. I-0000, punti 178 e segg.). Per quanto concerne il presunto diritto di natura civile di cui godrebbe la richiedente nei confronti del Land, la Commissione, sostenuta dall'interveniente, sostiene che un diritto siffatto non può essere soddisfatto con un prestito. A loro parere, una domanda di diritto civile diretta ad ottenere una sorta di «prestito risarcitorio» non esiste assolutamente nell'ordinamento tedesco.

70.
    Il giudice del procedimento sommario considera non del tutto infondato l'argomento della richiedente secondo il quale, tenuto conto, in particolare, delle condizioni ad esso relative, il prestito della TAB avrebbe potuto essere accordato ad essa da un operatore privato razionale, operante nelle condizioni normali di mercato e collocato in una posizione analoga a quella del Land della Turingia. Benché sia esatto che esisteva un certo obbligo gravante sul Land, derivante dai possibili diritti quesiti della richiedente relativi all'uso del vecchio deposito della fritta ed alle spese che il suo smantellamento da parte del Land ha causato anticipatamente alla richiedente, tutte circostanze che potranno essere verificate unicamente dal giudice del merito, non si può non di meno escludere che un investitore privato razionale avrebbe concesso il prestito di cui trattasi, nonostante il carattere dubbio delle garanzie offerte, inserendo, come avvenuto nella fattispecie, una clausola secondo la quale il denaro prestato doveva essere utilizzato per la costruzione di un nuovo edificio in sostituzione di quello abbattuto. Anche se la citata sentenza Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione (e soprattutto il punto 328 di quest'ultima) dev'essere interpretata nel senso sostenuto dalla Commissione e se occorre pertanto tener conto della prospettiva del beneficiario, non è del tutto ingiustificato, almeno prima facie, ammettere che la richiedente abbia potuto ritenere, nel febbraio del 1998, come da essa sottolineato nella sua risposta ai quesiti, che la concessione di un prestito e, pertanto, il versamento rapido dei fondi corrispondenti fossero in grado di consentire ad essa di avviare le misure necessarie per ovviare alla perdita dell'uso del vecchio deposito della fritta e rappresentassero una buona composizione amichevole a fronte dell'eventuale giudizio che essa avrebbe potuto promuovere avverso questo Land.

Compatibilità del presunto aiuto

71.
    La richiedente sostiene inoltre che il prestito della TAB era coperto da un regime generale di aiuti (ossia il «Thüringer Konsolidierungsfonds») (fondo di consolidamento della Turingia; in prosieguo: il «fondo di consolidamento»), approvato con decisione 6 febbraio 1996, NN 74/95 SG(96) D1946, in particolare a causa del fatto che essa era un'impresa di medie dimensioni nel momento in cui il prestito è stato versato, il 30 novembre 1998. Essa afferma, per analogia con il ragionamento contenuto nella sentenza del Tribunale 14 maggio 2002, causa T-126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione (Racc. pag. II-2427), che le autorità nazionali devono godere di un ampio margine discrezionale in relazione a valutazioni economiche complesse concernenti l'attuazione dei regimi di aiuto notificati e approvati. Essa ricorda poi che la Commissione, se avesse il potere di sostituire la propria valutazione economica a quella dell'autorità nazionale, godrerebbe di una competenza illimitata. Ebbene, nella fattispecie, invece di verificare semplicemente la regolarità della decisione della TAB di concedere il prestito tramite il fondo di consolidamento rispetto al regime di aiuti di cui trattasi, la Commissione avrebbe esaminato a torto il prestito direttamente e unicamente alla luce dei propri orientamenti (punto 109 della decisione controversa).

72.
    La Commissione osserva, in merito alla presunta compatibilità della concessione del prestito della TAB con il regime del fondo di consolidamento, che le autorità nazionali, in circostanze quali quelle del caso di specie, sono soggette al suo controllo, conformemente all'art. 87, n. 3, CE. Esse non potrebbero pertanto esercitare nessun potere discrezionale relativamente alla regolarità di uno specifico aiuto. La decisione di negare l'applicazione eventuale del regime del fondo di consolidamento sarebbe stata inoltre assolutamente giustificata, in considerazione degli orientamenti e della mancanza di un valido piano di ristrutturazione all'atto della concessione del prestito della TAB.

73.
    E' chiaro che esiste una divergenza effettiva tra le parti in merito alla valutazione del modo in cui la Commissione avrebbe dovuto procedere per esaminare la compatibilità della concessione del prestito della TAB con il fondo di consolidamento. Il giudice del procedimento sommario constata che l'argomento della richiedente si basa, in larga misura, sull'affermazione che essa era un'impresa di medie dimensioni al momento del versamento del prestito e sulla mancata presa in considerazione di tale circostanza da parte della Commissione. Non si può escludere che questa affermazione, qualora fosse vera, avrebbe costituito un elemento rilevante ai fini di un'applicazione corretta del regime del fondo di consolidamento. Ebbene, secondo la decisione controversa, «il fatto che TGI possa essere considerata o no una [impresa di medie dimensioni] è irrilevante [e] la questione non viene ulteriormente approfondita nell'ambito del presente procedimento» (punto 88).

74.
    Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, aiuti individuali, considerati come aiuti esistenti, possono soltanto essere controllati dalla Commissione alla luce delle condizioni che essa ha stabilito nella decisione d'approvazione del regime generale (sentenze della Corte 5 ottobre 1994, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4635, punto 24, e 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 31; sentenza del Tribunale 17 giugno 1999, causa T-82/96, ARAP e a./Commissione, Racc. pag. II-1889, punto 48). Benché sia vero, come rilevato nella decisione controversa (punto 109), che «le condizioni del regime di aiuti corrispondono a quelle degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione» e che queste ultime condizioni «non sono soddisfatte» nella fattispecie, tale constatazione non basta, di per sé sola, a confutare l'argomento della richiedente. Il giudice del procedimento sommario non può pertanto escludere che la Commissione abbia commesso un errore di diritto a tal riguardo.

Conclusione

75.
    Si ricava da quanto esposto che tre dei motivi dedotti dalla richiedente non sono, prima facie, del tutto infondati (ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 26, e ordinanza TGI, punto 88). Alla luce di ciò, la presente domanda non può essere respinta per mancanza di fumus boni iuris, di modo che occorre esaminare se nella fattispecie sia soddisfatto il requisito relativo all'urgenza.

Sull'urgenza

Argomenti delle parti

76.
    La richiedente asserisce che il provvedimento provvisorio sollecitato è necessario al fine di evitare che essa subisca un danno grave e irreparabile, a causa dell'esecuzione immediata dell'art. 2 della decisione controversa. Questa esecuzione comporterebbe la sua scomparsa o, quanto meno, la perdita irrimediabile della sua posizione sul mercato interessato. Essa lamenta parimenti le conseguenze economiche e i danni a livello personale in termini di credibilità, reputazione e posizione sociale, che subirebbe il sig. Geiß qualora venisse avviato il fallimento. Questi gravi danni non potrebbero essere riparati successivamente e integrerebbero gli estremi dell'urgenza.

77.
    La TGI precisa che, dopo aver ridotto l'importo del prestito rimanente dovuto al 31 dicembre 2002 a un saldo pari a EUR (...), essa non dispone di riserve sufficienti per raccogliere questo saldo nel breve termine che essa dovrebbe rispettare per evitare l'avvio di un procedimento di fallimento, qualora la presente domanda fosse respinta. A tal proposito, essa invoca la perizia Pfizenmayer 5, la quale sottolinea che, malgrado gli sviluppi positivi prevedibili per la TGI nel 2003, i costi straordinari ed elevati che essa ha dovuto sostenere per il finanziamento della ricostruzione del secondo forno nel 2002, nonché quelli di diversi investimenti cui essa ha dovuto far fronte nel 2003, lasciano alla medesima una liquidità molto ridotta. A ciò si aggiunga la necessità di pianificare i costi degli investimenti necessari al rinnovamento periodico del primo e del quarto forno, previsto per il 2004. Nella risposta ai quesiti, la TGI insiste sul fatto che essa non può vantare nessun diritto al risarcimento nei confronti del Land della Turingia per quanto riguarda le spese generate dallo smantellamento del vecchio deposito della fritta. Inoltre, il sig. Geiß dispone solo di risorse proprie limitate le quali, malgrado la cauzione che quest'ultimo ha concesso alla TAB, non gli consentirebbero di rimborsare il saldo. Per quanto concerne tale cauzione, il fatto che sia stata accettata dalla TAB quando i coniugi Geiß erano parimenti proprietari di altre due società, è ciò malgrado la mancanza di controgaranzie, sarebbe conforme alla prassi delle banche tedesche che si basano sulla responsabilità personale del socio amministratore per il prestito.

78.
    Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione asserisce che, in considerazione del fatto che il sig. Geiß, secondo le osservazioni depositate dalla Germania nel corso del nuovo procedimento di indagine, ha rinunciato a un premio di direzione pari a DEM un milione fin dal 1997, egli ha dovuto ricevere quindi un premio del genere per diversi anni, sin dalla fondazione della richiedente nel 1994. Pertanto, egli dovrebbe essere in grado di anticipare alla richiedente, facendo ricorso alle proprie risorse, l'importo da restituire in forza della decisione controversa. Ad ogni modo, egli potrebbe almeno ottenere, a titolo personale, un prestito presso una banca privata alle condizioni di mercato per rimborsare il saldo del prestito della TAB.

79.
    Durante l'udienza, sostenuta dall'interveniente, la Commissione ha ribadito questo argomento. L'interveniente ha osservato che, alla luce della normativa tedesca in materia di insolvenza, non si può parlare di impossibilità di pagamento quando un debitore può ottenere un prestito bancario grazie a una cauzione. Essa si è chiesta per quale motivo la richiedente non abbia mai tentato di ottenere il pagamento del risarcimento corrispondente al suo presunto diritto di natura civile nei confronti del Land della Turingia. L'amministratore di un'impresa del tipo della richiedente sarebbe tenuto a far valere siffatti diritti. Un credito del genere potrebbe persino essere ceduto ad una banca o impegnato in cambio di un credito. Pertanto, la richiedente non può realmente asserire di essere a corto di liquidità. Essa aggiunge, nelle sue osservazioni scritte, che la richiedente potrebbe opporre a un'eventuale domanda di rimborso da parte della TAB basata sul suo prestito lo «Zurückbehaltungsrecht» (diritto di ritenzione), in forza dell'art. 273, n. 1, del codice civile tedesco. Ad ogni modo la TAB, cercando di ottenere un tale rimborso, agirebbe secondo le regole dell'economia di mercato e non rischierebbe pertanto di provocare il fallimento della richiedente, in considerazione, in particolare, dell'importo del prestito già rimborsato.

80.
    Nelle osservazioni supplementari della Commissione, quest'ultima ribadisce che dalla risposta ai quesiti risulta una contraddizione manifesta tra la posizione assunta dalla richiedente ai fini della presente domanda di provvedimenti urgenti e quella difesa in sede di ricorso principale, in merito al valore effettivo della cauzione del sig. Geiß nel contratto che regola il prestito della TAB. Se è vero, come è stato dichiarato nella risposta ai quesiti, che la cauzione è sprovvista di un valore proprio, la TGI non può asserire nel merito che il prestito sia stato accordato alle condizioni di mercato. Peraltro, la lettera della TAB allegata a questa risposta contraddirebbe l'affermazione della richiedente. Infine, sarebbe quasi impossibile che il sig. Geiß, il quale, in base alla documentazione depositata il 3 aprile 2003, ha percepito dalla richiedente una retribuzione pari a EUR (...) nel periodo 1994-2003, non sia riuscito a costituirsi un patrimonio personale.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

81.
    Occorre anzi tutto reiterare le valutazioni giuridiche svolte nei punti 96-99 dell'ordinanza TGI.

82.
    Nel presente procedimento, dalla perizia Pfizenmayer 5 si evince con chiarezza che l'obbligo di rimborsare il saldo, di circa EUR (...), del prestito della TAB e di costituire una nuova garanzia di primo grado a favore della BvS per quanto riguarda il credito relativo al saldo del prezzo d'acquisto rischia, in modo davvero effettivo, di provocare il fallimento della richiedente.

83.
    Tale circostanza non è seriamente contestata dalla Commissione, la quale si limita essenzialmente a sostenere che il sig. Geiß possiede verosimilmente mezzi propri che egli potrebbe utilizzare o per rimborsare questo saldo, o per costituire una nuova garanzia bancaria capace di permettergli di prendere a prestito i fondi necessari. Ebbene, dalla dichiarazione sull'onore dei coniugi Geiß, suffragata dalla documentazione fornita al Tribunale il 4 aprile 2003, si evince che il patrimonio personale dei proprietari della TGI è assai modesto. E' pertanto poco probabile che un'altra banca accordi un prestito ai coniugi Geiß al fine di permettere loro di rimborsare il saldo del prestito concesso dalla TAB.

84.
    Per quanto riguarda i dubbi effettivamente formulati dalla Commissione in merito alla completezza di questa documentazione a causa, in particolare, del fatto che, alla luce della retribuzione percepita dal sig. Geiß dalla TGI dal 1994, sarebbe impossibile che quest'ultimo non si sia costituito un proprio patrimonio, basta constatare che l'esame di questa documentazione e delle spiegazioni del sig. Pfizenmayer che l'accompagnano nella sua perizia del 26 marzo 2003 non danno nessun motivo di mettere in dubbio l'affidabilità delle informazioni ricavabili da questa documentazione. E' chiaro che la retribuzione del sig. Geiß, paragonata alla retribuzione media degli amministratori di una società tedesca di dimensioni analoghe, è rimasta modesta. Per quanto riguarda gli altri suoi redditi si tratta essenzialmente delle pensioni di vecchiaia che il sig. Geiß percepisce dalla Germania, il cui importo è relativamente basso. Gli estratti dei conti bancari dei coniugi Geiß per gli anni 1999-2002, e sino al 28 febbraio 2003, corroborano manifestamente l'argomento della richiedente, secondo il quale il patrimonio del proprietario della TGI è realmente limitato.

85.
    Alla luce di ciò, non spetta al giudice del procedimento sommario speculare sull'apparente incapacità dei coniugi Geiß di risparmiare importi più consistenti, a partire dal 1994, come vorrebbe la Commissione, vista l'insistenza di quest'ultima nel menzionare l'esistenza di disponibilità occulte appartenenti ai proprietari della TGI, soprattutto al sig. Geiß.

86.
    Peraltro, la semplice circostanza che non sembra che la TAB, nella sua lettera del 2 maggio 2003 (allegato 3 alla risposta ai quesiti), ritenga priva di valore la cauzione prestata dal sig. Geiß non dimostra assolutamente che quest'ultimo disponga di un patrimonio rilevante. Ciò dimostra verosimilmente la volontà di questa banca di insistere sulla responsabilità personale del sig. Geiß per il prestito della TAB.

87.
    Per quanto concerne il presunto obbligo di agire in giudizio contro il Land della Turingia per ottenere un risarcimento, su cui si fondano la Commissione e l'interveniente, occorre osservare che ciò presuppone l'esistenza di un diritto a favore della TGI ed un nesso diretto tra la sua eventuale violazione da parte del Land della Turingia e il costo delle spese anticipate dalla richiedente nel 1998. Secondo quest'ultima, ottenendo il prestito della TAB, essa ha spuntato il miglior compromesso possibile nelle circostanze difficilissime in cui si trovava nel 1998. Ad ogni modo, è lungi dall'esser certo che la presentazione di un ricorso del tipo di quello prospettato dalla Commissione e dall'interveniente, nella situazione di precarietà economica in cui la TGI si trova tutt'ora, basterebbe ad evitare il suo fallimento qualora la presente domanda fosse respinta. Infatti, il giudice del procedimento sommario ritiene poco probabile che un giudice tedesco, investito di una richiesta di rimborso di un prestito concesso dalla TAB, la sospenda o la respinga solamente a motivo di un possibile diritto di ritenzione, ex art. 273, n. 1, del codice civile tedesco, che la TGI potrebbe far valere sulla base del presunto obbligo del Land nei suoi confronti.

88.
    Inoltre, per quanto riguarda l'argomento dell'interveniente relativo al comportamento prevedibile della TAB, dalla sua lettera del 28 novembre 2002 (v. il precedente punto 27) non si evince che, cercando di ottenere il rimborso rivendicato, quest'ultima non rischi di provocare il fallimento della richiedente.

89.
    Tuttavia, occorre osservare che dalla presente domanda di provvedimenti urgenti nonché dalla perizia Pfizenmayer 5 si ricava che la richiedente sarebbe in grado, entro un termine meno breve di quello ad essa concesso dalla TAB il 28 novembre 2002, di rimborsare il saldo del prestito di cui trattasi durante quest'anno. In seguito e per quanto riguarda la domanda della BvS 27 novembre 2002, essa potrebbe costituire una nuova garanzia di primo grado per il credito relativo al saldo del prezzo d'acquisto. Questi fatti sono espressamente ammessi nelle proposte assai circostanziate di composizione amichevole avanzate con questa domanda. In udienza, la richiedente ha persino confermato che essa potrebbe eventualmente rimborsare il saldo del prestito della TAB nel settembre 2003, se non prima. Ciò non di meno, essa ha aggiunto che tutto dipenderà dall'importo supplementare che il giudice del procedimento sommario imporrà eventualmente ad essa di rimborsare, per l'esercizio 2003, alla BvS, nell'ambito della sua domanda 17 febbraio 2003, volta ad ottenere la proroga della sospensione provvisoria disposta con l'ordinanza TGI.

90.
    Secondo i dati più recenti prodotti dalla richiedente (v. allegato 7 alla risposta ai quesiti), il 24 aprile 2003, essa disporrà verosimilmente al 31 dicembre 2003 di risorse pari a EUR (...). Ebbene, questa stima tiene già conto dell'eventuale rimborso del saldo relativo al prestito della TAB. E' chiaro pertanto che la TGI sarebbe in grado di rimborsare il detto saldo da adesso a fine anno.

91.
    Tuttavia, questa possibilità di pagamento successivo non può essere scissa dalle circostanze del tutto speciali del presente giudizio, nel quale la decisione controversa è, essa stessa, il prodotto della separazione energicamente contestata di un procedimento d'indagine formale. Ai fini pertanto della presente domanda di provvedimenti urgenti, quest'ultima non rimane priva della sua urgenza solo in forza di questa eventualità. Al contrario, il giudice del procedimento sommario giudica opportuno tener conto della situazione complessiva risultante dal presente giudizio e dalla domanda di proroga della sospensione disposta nella causa T-198/01 R con l'ordinanza TGI. Poiché la Commissione chiede che la richiedente rimborsi almeno EUR un milione alla Bvs prima del 31 dicembre 2003 nella detta causa, è manifesto che la TGI non può soddisfare contemporaneamente le due richieste senza fare fallimento.

92.
    Di conseguenza, occorre giudicare soddisfatto nella fattispecie il requisito relativo all'urgenza. E' pertanto necessario ponderare tutti gli interessi in gioco.

Sulla ponderazione degli interessi

93.
    La richiedente invoca gli stessi interessi rilevanti nella causa T-198/01 R (v. punti 110 e 111 dell'ordinanza TGI). A suo parere, poiché le circostanze di fatto non sono fondamentalmente mutate nel frattempo, la ponderazione degli interessi dovrebbe giungere al medesimo risultato. In particolare, il fatto che la Commissione abbia artificiosamente diviso il pacchetto di misure comunicato dalla Germania il 1° dicembre 1998 giocherebbe a favore di un tale risultato. Riguardo all'interesse dell'interveniente, essa asserisce che quest'ultima aveva ottenuto sovvenzioni molto più rilevanti di quelle di cui la richiedente avrebbe eventualmente beneficiato, sia all'inizio degli anni '90, all'atto della privatizzazione della Jenaer Glaswerk, sia recentemente. A sostegno di quest'ultima affermazione, la TGI fa riferimento a un comunicato stampa del 16 ottobre 2002, relativo all'impresa Schott Glas (allegato 8 alla domanda di provvedimenti urgenti), secondo il quale quest'ultima avrebbe ricevuto nel 2002 un aiuto pubblico da parte del Land della Turingia, pari a EUR 80 500 000, per l'installazione di una fabbrica nel detto Land. La TGI contesta pertanto quella che essa definisce la conclusione semplicistica secondo la quale il recupero di aiuti, soprattutto nel caso di specie, sia sempre nell'interesse della Comunità.

94.
    Nelle sue osservazioni supplementari la Commissione difende la posizione dalla medesima adottata in udienza, secondo la quale nel presente caso di specie non esisterebbe più nessuna circostanza eccezionale ai sensi del punto 116 dell'ordinanza TGI. Essa sottolinea a tal riguardo il fatto che l'importo degli utili di cui trattasi nelle due cause considerate congiuntamente, tenuto conto degli interessi, è ora notevolmente più elevato rispetto al totale di DEM 67 425 000 (EUR 34 473 855) di aiuti ricevuti dalla TGI (ordinanza TGI, punto 117), rispetto al 6% del detto totale preso in considerazione dal giudice del procedimento sommario nella citata ordinanza. Inoltre, dieci imprese presenti sul mercato della richiedente potrebbero profittare di un rimborso degli aiuti di cui trattasi. Infine, sostenuta dall'interveniente, essa precisa che quest'ultima, nel settore della produzione di merci concorrenti rispetto ai prodotti della TGI, sarebbe di dimensioni più o meno paragonabili alla richiedente.

95.
    E' convinzione del giudice del procedimento sommario, al pari di quanto esposto nei punti 115-117 dell'ordinanza TGI, che esistono parimenti circostanze eccezionali ed assolutamente specifiche nell'ambito della presente causa che giocano a favore della concessione dei provvedimenti provvisori.

96.
    Questa conclusione non è assolutamente inficiata da una considerazione complessiva dell'importanza degli aiuti controversi nelle due cause, il cui importo resta molto basso rispetto al totale degli aiuti ricevuti dalla TGI, nei confronti dei quali nessuna obbiezione è stata sollevata dalla Commissione. Per quanto concerne la posizione dell'interveniente, benché sia esatto che il suo intervento ha potuto dimostrare con maggior precisione le dimensioni rispettive della Schott Glas e della TGI nell'ambito pertinente della vetreria, cionondimeno la prima fa parte di un gruppo che realizza un fatturato molto più elevato della richiedente. Inoltre, parrebbe che l'interveniente abbia potuto beneficiare assai di recente di una sovvenzione, a quanto sembra con l'approvazione della Commissione, per un importo assai rilevante, da parte del Land della Turingia, laddove gli aiuti controversi in questo procedimento e nella causa T-198/01 R risalgono al 1998.

97.
    Tuttavia, tenuto conto dell'interesse comunitario collegato al recupero effettivo degli aiuti di Stato, ivi compresi quelli relativi alla ristrutturazione, che sono, a priori, concessi alle imprese che si trovano in difficoltà economiche, non è giustificabile la concessione di una sospensione completa dell'esecuzione della decisione controversa sino all'emanazione della sentenza nella causa principale.

98.
    Viceversa, alla luce delle circostanze particolarissime del caso di specie, la concessione di provvedimenti provvisori circoscritti è giustificata e risponde adeguatamente al bisogno di garantire una tutela giuridica provvisoria effettiva.

99.
    Fermo restando il rispetto dell'interesse generale a che un aiuto di Stato, dichiarato incompatibile con il mercato comune e del quale viene disposto il recupero, sia recuperato non appena ciò sia possibile, come riconosce effettivamente la richiedente nel caso di specie, formulando proposte molto circostanziate di composizione amichevole, occorre disporre la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa sino al 31 ottobre 2003.

100.
    La detta sospensione va subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: primo, la richiedente deve rimborsare alla TAB, entro e non oltre il 30 settembre 2003, l'importo di EUR (...) e deve depositare presso la cancelleria del Tribunale e presso la Commissione, entro una settimana dopo il detto rimborso e non oltre il 7 ottobre 2003, un giustificativo del detto rimborso; secondo, il fondo del quarto forno dev'essere liberato dall'ipoteca di primo grado a favore della TAB ed entro e non oltre il 10 ottobre 2003 una nuova ipoteca va iscritta sul detto fondo a favore della BvS, al fine di garantire il diritto di quest'ultima al rimborso del saldo del prezzo relativo alla vendita dell'asset-deal 1; terzo, il sig. Geiß deve fornire entro e non oltre il 10 ottobre 2003, a favore della BvS per quanto riguarda il saldo del prezzo di vendita dell'asset-deal 1, una cauzione analoga alla cauzione personale e solidale da lui fornita il 3 marzo 1998 per il rimborso del prestito della TAB; quarto, entro e non oltre il 17 ottobre 2003 devono essere depositati presso la cancelleria del Tribunale e presso la Commissione i giustificativi della novazione delle garanzie di cui alle suddette condizioni seconda e terza.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)    E' sospesa l'esecuzione, sino al 31 ottobre 2003, dell'art. 2 della decisione della Commissione 2 ottobre 2002, C(2002) 2147 def., relativa all'aiuto di Stato C 44/2001 al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH.

2)    La detta sospensione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: primo, la richiedente deve rimborsare alla Thüringer Aufbaubank entro e non oltre il 30 settembre 2003, l'importo di EUR (...) e deve depositare presso la cancelleria del Tribunale e presso la Commissione, entro una settimana dopo il detto rimborso e non oltre il 7 ottobre 2003, un giustificativo del detto rimborso; secondo, il fondo del quarto forno dev'essere liberato dall'ipoteca di primo grado a favore della Thüringer Aufbaubank ed entro e non oltre il 10 ottobre 2003 una nuova ipoteca va iscritta sul detto fondo a favore della Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, al fine di garantire il diritto di quest'ultima al rimborso del saldo del prezzo relativo alla vendita dell'asset-deal 1; terzo, il sig. Geiß deve fornire entro e non oltre il 10 ottobre 2003, a favore della Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben per quanto riguarda il saldo del prezzo di vendita dell'asset-deal 1, una cauzione analoga alla cauzione personale e solidale da lui fornita il 3 marzo 1998 per il rimborso del prestito della Thüringer Aufbaubank; quarto, entro e non oltre il 17 ottobre 2003 devono essere depositati presso la cancelleria del Tribunale e presso la Commissione i giustificativi della novazione delle garanzie di cui alle suddette condizioni seconda e terza.

3)    Le spese, ivi comprese quelle della parte interveniente, sono riservate.

Lussemburgo, 1° agosto 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: il tedesco.


2: -    Dato riservato coperto da segreto.