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Ricorso proposto il 29 novembre 2010 - Omya / UAMI - Alpha Calcit (CALCIMATT)

(Causa T-547/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Omya AG (Oftringen, Svizzera) (rappresentante: avv. F. Kuschmirek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH (Colonia, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 settembre 2010, procedimento R 1370/2009-1, e ingiungere al convenuto di procedere alla registrazione della domanda di marchio comunitario n. 5 200 654, "CALCIMATT", per l'insieme dei prodotti per i quali è domandata la registrazione;

condannare il convenuto alle spese;

in subordine, sospendere il procedimento fino all'adozione, da parte dell'Ufficio per l'armonizzazione, di una decisione definitiva sulla cancellazione del marchio opposto UE 003513488 "CALCILAN".

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio denominativo "CALCIMATT" per prodotti delle classi 1 e 2.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: I marchi denominativi "CALCIPLAST", "CALCILIT", e "CALCICELL" che hanno formato oggetto di una registrazione internazionale, per prodotti delle classi 1 e 19, i marchi denominativi comunitari "Calcilit" e "CALCILAN" per prodotti delle classi 1 e 19, nonché i marchi denominativi nazionali "CALCICELL" e "CALCIPLAST" per prodotti della classe 1.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 1, poiché i marchi in conflitto non possono essere considerati simili al punto da essere confusi nel contesto dei prodotti rispettivamente designati.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).