Language of document : ECLI:EU:C:2021:437





Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021 –
Commissione / Germania (Valori limite – NO2)

(causa C635/18)(1)

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite per il biossido di azoto (NO2) in zone e agglomerati della Germania – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate»

1.      Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Precisazione delle censure iniziali nell’atto introduttivo del ricorso – Ammissibilità

(Art. 258 TFUE)

(v. punto 47)

2.      Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato – Presupposti – Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati

(Art. 258 TFUE)

(v. punti 53-58)

3.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento sistematico e persistente – Inadempimento

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13, § 1, e allegato XI)

(v. punti 77-84, 89, 90, disp. 1)

4.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Biossido di azoto – Superamento – Criteri di valutazione – Superamento di un valore limite misurato presso un singolo punto di campionamento – Ammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, e 23, § 1, e allegato XI)

(v. punti 86, 87)

5.      Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Biossido di azoto – Superamento – Conseguenze – Obbligo per lo Stato membro di elaborare un piano per porvi rimedio – Termine – Mancata adozione di misure appropriate ed efficaci che garantiscano un periodo di superamento il più breve possibile – Inadempimento

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, e 23, § 1, e allegati XI e XV)

(v. punti 138-152, disp.1)

Dispositivo

1)

La Repubblica federale di Germania,

–        avendo superato in modo sistematico e persistente, dal 1° gennaio 2010 fino all’anno 2016 compreso, da un lato, il valore limite annuale del biossido di azoto (NO2) in 26 zone e agglomerati situati nel territorio tedesco, ovvero le zone DEZBXX0001A (agglomerato di Berlino), DEZCXX0007A (agglomerato di Stoccarda), DEZCXX0043S (provincia di Tubinga), DEZCXX0063S [provincia di Stoccarda (senza agglomerato)], DEZCXX0004A (agglomerato di Friburgo), DEZCXX0041S [provincia di Karlsruhe (senza agglomerati)], DEZCXX0006A (agglomerato di Mannheim/Heidelberg), DEZDXX0001A (agglomerato di Monaco), DEZDXX0003A (agglomerato di Norimberga/Fürth/Erlangen), DEZFXX0005S (Zona III Assia centrale e settentrionale), DEZFXX0001A [agglomerato I (Reno-Meno)], DEZFXX0002A [agglomerato II (Kassel)], DEZGLX0001A (agglomerato di Amburgo), DEZJXX0015A [Grevenbroich (bacino renano di lignite)], DEZJXX0004A (Colonia), DEZJXX0009A (Düsseldorf), DEZJXX0006A (Essen), DEZJXX0017A (Duisbourg, Oberhausen, Mülheim), DEZJXX0005A (Hagen), DEZJXX0008A (Dortmund), DEZJXX0002A (Wuppertal), DEZJXX0011A (Aquisgrana), DEZJXX0016S (aree urbane e zone rurali nella Renania Settentrionale-Vestfalia), DEZKXX0006S (Magonza), DEZKXX0007S (Worms/Frankenthal/Ludwigshafen), DEZKXX0004S (Coblenza/Neuwied), e, dall’altro lato, il valore limite orario del NO2 in due di tali zone, ovvero gli agglomerati DEZCXX0007A (agglomerato di Stoccarda) nonché DEZFXX0001A [agglomerato I (Reno-Meno)], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, con l’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa,

–        non avendo adottato, dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per il NO2 nella totalità di tali zone, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50, in particolare all’obbligo, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, di provvedere a che i piani per la qualità dell’aria stabiliscano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.


1 GU C 436 del 3.12.2018.