Language of document : ECLI:EU:T:2015:436

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

25 giugno 2015 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo LUCEA LED – Marchio comunitario denominativo anteriore LUCEO – Assenza di anteriorità – Rivendicazione di priorità – Data di priorità iscritta nel registro – Documenti di priorità – Esame d’ufficio – Diritti della difesa»

Nella causa T‑186/12,

Copernicus‑Trademarks Ltd, con sede in Borehamwood (Regno Unito), autorizzata a sostituirsi alla Verus EOOD, rappresentata inizialmente da S. Vykydal, successivamente da F. Henkel, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Maquet SAS, con sede in Ardon (Francia), rappresentata da N. Hebeis, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 13 febbraio 2012 (procedimento R 67/2011‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Capella EOOD e la Maquet SAS,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, O. Czúcz (relatore) e A. Popescu, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti e decisione impugnata

1        Il 29 luglio 2009, l’interveniente, Maquet SAS, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo LUCEA LED.

3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 10 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Lampade chirurgiche».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 31/2009, del 17 agosto 2009.

5        Il 12 novembre 2009, la Capella EOOD ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti indicati supra al punto 3.

6        L’opposizione era basata sulla domanda di registrazione n. 8554974 del marchio comunitario denominativo LUCEO, del 16 settembre 2009, che designa segnatamente prodotti rientranti nella classe 10 e corrispondenti alla descrizione «apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura», corredata di una rivendicazione di priorità in forza di una domanda di marchio n. 1533/2009, depositata presso l’Österreichisches Patentamt (Ufficio dei brevetti austriaco) il 16 marzo 2009 per gli stessi prodotti.

7        L’impedimento dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

8        Con lettera del 21 dicembre 2009, intitolata «Invito a presentare documenti di priorità conformemente all’articolo 30 del regolamento [n. 207/2009] e alla regola 6 del regolamento [(CE) n. 2868/95]» della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag.1), l’esaminatore ha invitato la Capella a presentare «copie esatte della domanda» del marchio austriaco entro il 22 febbraio 2010 compreso e ha precisato che, nell’ipotesi in cui questa non ottemperasse a tale invito, il diritto di priorità sarebbe decaduto.

9        Con lettera del 22 febbraio 2010, la Capella ha presentato una copia della domanda di registrazione del marchio austriaco.

10      Il 26 ottobre 2010, il marchio sul quale l’opposizione era basata è stato registrato dall’esaminatore. Quest’ultimo ha accettato la priorità che la Capella ha rivendicato per tale marchio e ha iscritto il 16 marzo 2009 come data di priorità nel registro.

11      L’8 novembre 2010, la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione nel suo complesso e ha condannato l’interveniente alle spese. La divisione di opposizione ha ritenuto che il marchio sul quale l’opposizione era basata fosse anteriore al marchio richiesto e che esistesse un rischio di confusione tra di loro.

12      Il 4 gennaio 2011, l’interveniente ha proposto un ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di opposizione. Il 7 marzo 2011, essa ha presentato la sua memoria esponendo i motivi del ricorso.

13      Il 16 agosto 2011, la Capella ha presentato le sue osservazioni.

14      Il 12 ottobre 2011, l’interveniente ha prodotto la sentenza del Landgericht Mannheim (Tribunale regionale di Mannheim, Germania) del 23 settembre 2011, 7 O 186/11, che ha condannato la Capella a corrispondere EUR 1780,20 a titolo di risarcimento danni all’interveniente per aver presentato una domanda infondata di inibitoria sulla base del marchio sul quale l’opposizione era basata. In tale sentenza, il Landgericht Mannheim ha ritenuto che la Capella avesse agito abusivamente. A tale riguardo, esso ha rilevato, segnatamente, che la registrazione del marchio sul quale l’opposizione era basata era stata richiesta al solo scopo di presentare domande inibitorie e che la registrazione del marchio austriaco sul quale la rivendicazione di priorità era basata era stata richiesta a più riprese, senza che la tassa di deposito fosse stata pagata. Il 19 ottobre 2011, l’interveniente ha prodotto una traduzione inglese di tale sentenza.

15      Il 25 novembre 2011, il cancelliere della commissione di ricorso ha invitato la Capella a presentare le sue osservazioni riguardo tale sentenza.

16      Il 6 dicembre 2011, la Capella ha presentato le sue osservazioni.

17      Con decisione del 13 febbraio 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha annullato la decisione della divisione di opposizione, ha respinto l’opposizione e ha condannato la Capella a sopportare le spese dei procedimenti di opposizione e di ricorso. Essa ha ritenuto che il marchio sul quale l’opposizione era basata non fosse anteriore al marchio richiesto. A tale proposito, anzitutto, ha constatato che la data di deposito del marchio richiesto era il 29 luglio 2009, mentre quella del marchio sul quale l’opposizione era basata era il 16 settembre 2009, quindi una data posteriore. In seguito, essa ha ritenuto che il diritto di priorità per il marchio sul quale l’opposizione era basata non fosse stato validamente rivendicato. La Capella non avrebbe depositato il documento di priorità richiesto, dal momento che il formulario di domanda completato e da essa presentato non reca timbro né indicazione della sua effettiva ricezione da parte dell’Österreichisches Patentamt. Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto di essere legittimata a esaminare la fondatezza di una rivendicazione di priorità nell’ambito di un procedimento di opposizione.

 Procedimento, fatti posteriori al deposito del ricorso e conclusioni delle parti

18      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 aprile 2012, la Verus EOOD, che, il 6 settembre 2011, è stata iscritta nel registro dei marchi comunitari quale titolare del marchio sul quale l’opposizione era stata fondata dalla Capella, ha introdotto il presente ricorso.

19      Il 27 agosto 2012, la Copernicus‑Trademarks Ltd è stata iscritta nel registro dei marchi comunitari in qualità di nuovo titolare di tale marchio.

20      Con ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 ottobre 2013, la Copernicus‑Trademarks è stata autorizzata a sostituirsi alla Verus in qualità di parte ricorrente.

21      Il 13 novembre 2013, la Ivo Kermartin GmbH è stata iscritta nel registro dei marchi comunitari in qualità di nuovo titolare del marchio sul quale l’opposizione era basata.

22      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1° aprile 2014, l’interveniente ha richiamato l’attenzione del Tribunale sul fatto che il marchio sul quale l’opposizione era basata era stato trasferito dalla ricorrente alla Ivo Kermartin.

23      Con lettera del 14 ottobre 2014, il Tribunale ha richiesto alle parti di rispondere ad alcuni quesiti nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, conformemente all’articolo 64 del suo regolamento di procedura. Le parti hanno ottemperato a tali richieste nei termini impartiti.

24      La ricorrente, Copernicus‑Trademarks, chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;

–        condannare l’UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale nonché alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

25      L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Copernicus‑Trademarks alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità del ricorso

26      Come l’interveniente ha evidenziato nella sua lettera del 1° aprile 2014, il marchio sul quale l’opposizione era basata non appartiene più alla ricorrente.

27      Secondo le parti, tale circostanza non ha come conseguenza di rendere il ricorso irricevibile, dal momento che l’interesse ad agire della ricorrente persiste in ragione delle sue obbligazioni derivanti dal contratto che è alla base del trasferimento del marchio alla Ivo Kermartin.

28      A tale riguardo, è sufficiente ricordare che il giudice dell’Unione europea può legittimamente valutare se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi, nelle circostanze del caso di specie, il fatto di respingere nel merito il ricorso senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità (sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, Racc., EU:C:2002:118, punti 51 e 52).

29      Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che, per ragioni di economia processuale, si debba esaminare anzitutto la fondatezza del ricorso di annullamento, senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità, dal momento che il ricorso è comunque, e per le ragioni esposte in prosieguo, privo di fondamento.

 Sulla fondatezza del ricorso

30      Il ricorso è fondato segnatamente su quattro motivi.

31      Il primo motivo riguarda segnatamente una violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il secondo riguarda segnatamente una violazione dell’articolo 75, seconda frase, di tale regolamento, il terzo riguarda segnatamente una violazione della regola 6, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95, in combinato disposto con la decisione EX‑05‑5 del presidente dell’UAMI, del 1° giugno 2005, relativa alla documentazione da presentare per una rivendicazione di priorità o di preesistenza, ed il quarto motivo riguarda segnatamente una violazione degli articoli 41 e 42 del regolamento n. 207/2009.

32      Del resto, senza presentarlo in modo autonomo, in sostanza, la ricorrente fa parimenti valere un quinto motivo, relativo al fatto che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto fondando la decisione impugnata sulla considerazione secondo la quale la Capella era in malafede al momento del deposito della domanda del marchio sul quale l’opposizione era basata, mentre, da un lato, nell’ambito del procedimento di opposizione, una tale circostanza non potrebbe essere tenuta in considerazione e, dall’altro lato, la Capella non sarebbe stata in malafede.

33      Il Tribunale ritiene utile esaminare, anzitutto, il primo motivo e, in seguito, i motivi quarto, terzo, secondo e quinto.

 Sul primo motivo

34      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 esaminando se la Capella avesse depositato il documento richiesto a sostegno della sua rivendicazione di priorità per il marchio sul quale l’opposizione era basata. Un tale addebito non sarebbe stato fatto valere dall’interveniente, che si sarebbe limitata a invocare la malafede della Capella. La ricorrente sostiene parimenti che la data di priorità che l’esaminatore ha iscritto nel registro non può essere rimessa in discussione nell’ambito di un procedimento di opposizione.

35      L’UAMI e l’interveniente contestano tali argomenti.

36      A tale riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che, secondo l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, l’UAMI procede d’ufficio all’esame dei fatti, ma che, in un procedimento concernente impedimenti relativi alla registrazione, il suo esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. L’articolo 76, paragrafo 2, di tale regolamento dispone che l’UAMI può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.

37      In secondo luogo, occorre ricordare che, anche nei procedimenti che riguardano gli impedimenti relativi alla registrazione, l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 non si oppone a che la commissione di ricorso esamini alcuni elementi d’ufficio. Infatti, le questioni di diritto di cui la soluzione è necessaria per garantire una corretta applicazione del regolamento n. 207/2009 riguardo ai motivi e alle domande presentate dalle parti devono essere risolte dall’UAMI, anche quando non sono state sollevate dalle parti [sentenza del 1° febbraio 2005, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Racc., EU:T:2005:29, punto 21].

38      Nel caso di specie, la Capella ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto sulla base dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. In forza di tali disposizioni, il titolare di un marchio anteriore può chiedere il diniego di registrazione di un marchio richiesto in caso di rischio di confusione tra tali marchi.

39      Orbene, nell’ambito di un procedimento di opposizione, l’esistenza di impedimenti relativi alla registrazione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009 presuppone che il marchio sul quale l’opposizione è fondata esista e sia anteriore al marchio richiesto. Si tratta dunque di elementi che devono essere esaminati d’ufficio dall’UAMI e che non possono essere lasciati alla disponibilità delle parti [v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2008, El Corte Inglés/UAMI – Abril Sánchez e Ricote Saugar (BoomerangTV), T‑420/03, Racc., EU:T:2008:203, punto 77].

40      Ne consegue che, nel caso di specie, anche nell’ipotesi in cui l’interveniente non avesse contestato la rivendicazione di priorità per il marchio sul quale l’opposizione era basata, l’articolo 76 del regolamento n. 207/2009 non sarebbe stato di ostacolo a che la commissione di ricorso esaminasse d’ufficio la fondatezza di tale rivendicazione.

41      In terzo luogo, si deve rilevare che, comunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nell’ambito del ricorso dinanzi all’UAMI, l’interveniente non si è limitata ad invocare la malafede della Capella, ma ha parimenti contestato la rivendicazione di priorità per il marchio sul quale l’opposizione era basata e, quindi, la sua anteriorità rispetto al marchio richiesto. Infatti, nella sua memoria che espone i motivi di ricorso del 7 marzo 2011, l’interveniente ha rilevato che la rivendicazione di priorità per il marchio sul quale l’opposizione era basata era inficiata da un certo numero di errori e che solo la data della domanda di registrazione di tale marchio, vale a dire il 16 settembre 2009, poteva quindi essere tenuta in considerazione. In tale contesto, l’interveniente ha menzionato segnatamente che tale rivendicazione era basata sulla domanda di marchio austriaco e che la Capella aveva pagato la tassa di deposito per tale marchio all’Österreichisches Patentamt solo dopo aver depositato la sua domanda di registrazione del marchio comunitario.

42      Ne consegue che l’argomento fondato sulla violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 deve essere respinto.

43      Pertanto, il primo motivo deve essere respinto, con riserva dell’addebito relativo al fatto che, nell’ambito di un procedimento di opposizione, una commissione di ricorso non è legittimata a rimettere in discussione una data di priorità iscritta nel registro, addebito che sarà esaminato nell’ambito dell’analisi del quarto motivo.

 Sul quarto motivo

44      La ricorrente sostiene che, nel caso di specie, l’anteriorità del marchio sul quale l’opposizione era basata risultava dalla data di priorità del 16 marzo 2009 iscritta nel registro. La considerazione della commissione di ricorso secondo la quale, nell’ambito di un procedimento di opposizione, essa era legittimata a esaminare la fondatezza della rivendicazione di priorità sarebbe errata. Nell’ambito di un tale procedimento, la commissione di ricorso non sarebbe legittimata a rimettere in discussione la validità dei dati iscritti nel registro. Pertanto, non limitandosi a riprendere la data del 16 marzo 2009 iscritta nel registro, ma esaminando se, nel caso di specie, fossero soddisfatte le condizioni per la rivendicazione di priorità previste agli articoli 29 e 30 del regolamento n. 207/2009, alla regola 6 del regolamento n. 2868/95 e agli articoli 1 e 2 della decisione EX‑05‑5, la commissione di ricorso avrebbe violato gli articoli 41 e 42 del regolamento n. 207/2009.

45      L’UAMI e l’interveniente contestano tali argomenti.

46      A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, nel caso di specie, la data di deposito della domanda di registrazione del marchio sul quale l’opposizione è basata, vale a dire il 16 settembre 2009, è posteriore a quella del marchio richiesto, vale a dire il 29 luglio 2009. Pertanto, l’anteriorità del marchio sul quale l’opposizione è fondata dipende dalla fondatezza della rivendicazione del 16 marzo 2009 quale data di priorità.

47      In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se una commissione di ricorso sia obbligata a fondarsi sulla data di priorità che l’esaminatore ha iscritto nel registro, senza poter esaminare se le condizioni per la rivendicazione di priorità siano soddisfatte, anzitutto, si deve ricordare che, nell’ambito di un procedimento di opposizione, l’UAMI è tenuto, in via di principio, ad accertare la sussistenza dei fatti invocati e il valore probatorio degli elementi dedotti dalle parti [v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2005, Atomic Austria/UAMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T‑318/03, Racc., EU:T:2005:136, punti 34 e 35].

48      Tale principio ha tuttavia alcuni limiti. Così, come sostiene correttamente la ricorrente, la validità di un marchio comunitario sul quale è basata un’opposizione non può essere rimessa in causa nell’ambito di una procedura di opposizione. Infatti, qualora il richiedente un marchio, che affronta un’opposizione basata su un marchio comunitario, desideri contestare la validità di quest’ultimo, è tenuto a farlo nell’ambito di un procedimento di nullità dinanzi all’UAMI [v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/UAMI – Union de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09, EU:T:2011:173, punto 65].

49      Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tale giurisprudenza, riguardante la validità di un marchio comunitario sul quale è basata un’opposizione, non può essere applicata alla rivendicazione di priorità per un tale marchio.

50      Infatti, in tale contesto, occorre anzitutto rilevare che l’iscrizione nel registro di una data di priorità per un marchio comunitario non può, o almeno non può utilmente, essere contestata nell’ambito di un procedimento di nullità. Da un lato, non si tratta di una causa di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 207/2009. D’altro lato, l’articolo 53 del regolamento n. 207/2009, che disciplina le cause di nullità relativa, non permette di contestare in modo utile la data di priorità che l’esaminatore ha iscritto nel registro. Certamente, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), di tale articolo, la dichiarazione di nullità di un marchio registrato può essere richiesta qualora sussista un rischio di confusione tra questo e un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento. Occorre parimenti rilevare che, secondo l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009, le domande di marchi possono costituire «marchi anteriori» ai fini del paragrafo 1 di tale articolo. Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009 precisa che ciò accade «fatta salva la loro registrazione». Ne consegue che le domande di annullamento di un marchio registrato che sono basate su domande di registrazione possono essere bloccate da un’opposizione basata su tale marchio registrato e riguardante tali domande di registrazione. Pertanto, nel caso di specie, una domanda di annullamento del marchio sul quale è basata l’opposizione non può essere considerata quale ricorso effettivo per contestare la rivendicazione di priorità per tale marchio.

51      Si deve, poi, constatare che non esiste un altro procedimento specifico che, da un lato, permetta ad un terzo di contestare la data di priorità iscritta nel registro per un marchio comunitario e, dall’altro lato, possa essere paragonato al procedimento di nullità, di cui una delle particolarità è di non poter essere avviato d’ufficio dall’UAMI.

52      In primo luogo, un ricorso ai sensi degli articoli da 58 a 61 del regolamento n. 207/2009 non costituisce un tale procedimento. Infatti, in forza dell’articolo 59 di tale regolamento, solo le parti del procedimento che ha portato ad una decisione delle divisioni dell’UAMI possono ricorrere contro tale decisione dinanzi alle commissioni di ricorso. Orbene, il richiedente un altro marchio comunitario non sarà normalmente parte del procedimento di registrazione del marchio comunitario sul quale l’opposizione riguardante la sua domanda è basata e non potrà quindi contestare la rivendicazione di priorità relativa a quest’ultimo marchio attraverso un ricorso. Così, nel caso di specie, l’interveniente non poteva introdurre un ricorso dinanzi all’UAMI al fine di contestare la decisione dell’esaminatore quanto alla priorità del marchio sul quale l’opposizione contro la sua domanda di marchio comunitario era basata.

53      In secondo luogo, per quanto riguarda i procedimenti, invocati dalla ricorrente, che permettono cancellazioni o revoche, previsti all’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 53 bis del regolamento n. 2868/95, o quelli che permettono rettifiche, previsti alle regole 27 e 53 del regolamento n. 2868/95, si deve constatare che, comunque, essi non possono essere paragonati a procedimenti di nullità, dal momento che l’UAMI può avviare d’ufficio i procedimenti di cancellazione, di revoca o di rettifica secondo le disposizioni già menzionate, mentre una tale possibilità non sussiste per le procedure di nullità. Del resto, per quanto riguarda i procedimenti di cancellazione o di revoca previsti all’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, supponendo che essi siano applicabili al caso di specie, occorre rilevare che, in forza del paragrafo 2 di tale disposizione, possono essere richiesti solo da una parte del procedimento che ha portato alla decisione di cui si tratta. Orbene, come è stato esposto supra al punto 52, il richiedente un marchio comunitario non sarà generalmente parte del procedimento di registrazione dell’altro marchio comunitario sul quale l’opposizione riguardante la domanda è basata. Per quanto riguarda i procedimenti di rettifica ai sensi della regola 27 del regolamento n. 2868/95, supponendo che questi siano applicabili nel caso di specie, si deve constatare che tale disposizione si limita a prevedere che una rettifica possa essere effettuata d’ufficio o su richiesta del titolare.

54      Ne consegue che la giurisprudenza citata supra al punto 48, secondo la quale la validità di un marchio comunitario non può essere contestata nell’ambito di un procedimento di opposizione, non è applicabile alla contestazione della fondatezza di una rivendicazione di priorità per un tale marchio.

55      Pertanto, contrariamente a ciò che ritiene la ricorrente, nel caso di specie la commissione di ricorso non ha commesso un errore valutando se fossero soddisfatte le condizioni per la rivendicazione di priorità previste agli articoli 29 e 30 del regolamento n. 207/2009, alla regola 6 del regolamento n. 2868/95 e agli articoli 1 e 2 della decisione EX‑05‑5.

56      Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto nei limiti in cui la ricorrente invoca che la commissione di ricorso ha violato gli articoli 41 e 42 del regolamento n. 207/2009 valutando se fossero soddisfatte le condizioni per la rivendicazione di priorità. Occorre parimenti respingere l’addebito fatto valere dalla ricorrente nell’ambito del primo motivo e relativo al fatto che, nell’ambito di un procedimento di opposizione, la commissione di ricorso non è legittimata a rimettere in discussione una data di priorità iscritta nel registro (v. supra, punto 43).

57      Nei limiti in cui, mediante alcuni argomenti dedotti nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente contesta nuovamente il fatto che la questione della fondatezza della rivendicazione di priorità fosse parte dell’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, occorre respingere tali argomenti per le ragioni esposte nell’ambito dell’esame del primo motivo.

58      Conseguentemente, il primo ed il quarto motivo devono essere respinti nel complesso.

 Sul terzo motivo

59      Con il presente motivo, la ricorrente rimette in discussione la conclusione della commissione di ricorso seconda la quale la Capella non ha depositato il documento richiesto al fine di dimostrare la fondatezza della rivendicazione di priorità per il marchio sul quale l’opposizione era basata. La ricorrente ritiene che, nel caso di specie, le condizioni previste dalla regola 6, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95, in combinato disposto con la decisione EX‑05‑5, fossero soddisfatte.

60      L’UAMI e l’interveniente contestano tali argomenti.

61      A tale riguardo, in via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 prevede che chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in uno o per uno degli Stati facenti parte della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, come riveduta e modificata, o dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o il suo avente causa, per sei mesi dalla data del deposito della prima domanda fruisce di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario per il medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è depositato o contenuti in essi. In forza del paragrafo 2 di tale articolo, è riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali. Risulta dal paragrafo 3 di tale articolo che per deposito nazionale regolare s’intende ogni deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall’esito della domanda. Il paragrafo 4 di tale articolo prevede che, al fine di determinare da quando decorra il diritto di priorità, si consideri come prima domanda una domanda successiva depositata per lo stesso marchio, per prodotti o servizi identici e nel medesimo o per il medesimo Stato in cui o per cui è stata depositata una prima domanda anteriore, sempre che, alla data di deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta, senza essere stata sottoposta all’ispezione pubblica e senza lasciar sussistere diritti, e non sia ancora servita per rivendicare il diritto di priorità. In tal caso, la domanda anteriore non può più costituire il presupposto per rivendicare il diritto di priorità.

62      In forza della prima frase dell’articolo 30 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Rivendicazione di priorità», il richiedente che vuole far valere la priorità di un deposito precedente deve produrre una dichiarazione di priorità e una copia della domanda precedente.

63      In forza della regola 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, se nella domanda viene rivendicata, a norma dell’articolo 30 del regolamento n.207/2009, la priorità di una o più domande depositate precedentemente, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento n. 207/2009, il richiedente dispone di un termine di tre mesi dalla data del deposito per indicare il numero di fascicolo della domanda precedente ed esibirne copia. Secondo la regola 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, la copia deve essere autenticata dall’amministrazione che l’ha ricevuta; ad essa va unito un attestato di tale amministrazione indicante la data del deposito della domanda precedente.

64      Secondo la regola 6, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95, il presidente dell’UAMI può stabilire che la documentazione che il richiedente deve presentare sia meno completa di quanto previsto al paragrafo 1, purché l’UAMI possa disporre delle informazioni necessarie tramite altre fonti.

65      Sulla base di tale disposizione, da un lato, il presidente dell’UAMI ha adottato la decisione EX‑05‑5, il cui articolo 1, intitolato «Sostituzione di certificati di rivendicazione della priorità con informazioni ottenute sui siti [Internet]», dispone:

«All’atto della rivendicazione di una priorità, la documentazione che il richiedente deve presentare può essere meno completa di quanto previsto ai sensi della regola 6, paragrafo 1 del regolamento n. 2868/95 (…) purché l’[UAMI] possa disporre delle informazioni necessarie tramite un sito [Internet] di un ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato aderente alla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale per il commercio».

66      L’articolo 2 di tale decisione, intitolato «Procedura», è formulato come di seguito:

«(1)      Qualora sia rivendicata la priorità e laddove il richiedente non abbia già presentato i documenti di cui alla regola 6, paragrafo 1 del regolamento n. 2868/95 (…), l’Ufficio verifica di propria iniziativa se le informazioni relative al numero di fascicolo, alla data del deposito, al nome del richiedente o del titolare, alla riproduzione del marchio e all’elenco dei prodotti e servizi riportate nella domanda anteriore del marchio di cui si rivendica la priorità siano disponibili sul sito [Internet] dell’ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato nel quale o per il quale si rivendica aver depositato tale domanda di marchio anteriore.

(2)      Se le informazioni necessarie sono disponibili su tale sito [Internet], l’[UAMI] lo annoterà nel fascicolo della domanda di marchio comunitario. Altrimenti, conformemente alla regola 9, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 2868/95 (…), l’[UAMI] invita il richiedente a presentare i documenti di cui alla regola 6, paragrafo 1 del regolamento n. 2868/95 (…)».

67      Sulla base della regola 6, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95, d’altro lato, il presidente dell’UAMI ha adottato la decisione EX-03-5, del 20 gennaio 2003, relativa ai documenti da fornire per rivendicare una priorità o una preesistenza, il cui articolo 1, che è intitolato «Documenti da fornire per rivendicare la priorità di marchi comunitari», prevede quanto segue:

«A sostegno di una rivendicazione di priorità, il richiedente un marchio comunitario può presentare i documenti rilasciati dall’autorità che ha ricevuto la domanda precedente, ai sensi della regola 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 (…) (“rivendicazione di priorità”), in originale o sotto forma di fedele fotocopia (…)».

68      Alla luce di tali disposizioni, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente volti a dimostrare che la Capella ha presentato il documento di priorità richiesto.

69      In primo luogo, la ricorrente sostiene che le informazioni richieste dagli articoli 1 e 2 della decisione EX‑05‑5 erano disponibili sul sito Internet dell’Österreichisches Patentamt.

70      L’UAMI e l’interveniente contestano tali argomenti.

71      A tale riguardo occorre ricordare che, in forza dell’articolo 2 della decisione EX‑05‑5, l’elenco dei prodotti e dei servizi della domanda di marchio sulla quale la rivendicazione di priorità è basata fa parte dei dati che devono essere disponibili sul sito Internet dell’ufficio interessato al momento in cui la fondatezza della rivendicazione di priorità è esaminata. Nel caso di specie, occorre valutare quindi se l’elenco dei servizi e dei prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione del marchio austriaco fosse disponibile sul sito Internet dell’Österreichisches Patentamt, al momento in cui l’esaminatore ha esaminato la rivendicazione di priorità per il marchio sul quale l’opposizione era basata.

72      La ricorrente sostiene che tali informazioni erano disponibili sul sito Internet dell’Österreichisches Patentamt. Orbene, l’interveniente, che contesta tale argomento, ha prodotto una notifica di tale ufficio del 29 aprile 2013, da cui risulta che, nel 2009, quindi al momento in cui l’esaminatore ha esaminato la rivendicazione di priorità per il marchio sul quale l’opposizione era basata, per quanto riguarda i marchi austriaci, esistevano due fonti di informazione, vale a dire, da un lato, un motore di ricerca gratuito accessibile dal sito Internet dell’Österreichisches Patentamt e, dall’altro lato, un motore di ricerca di un’impresa privata controllata da tale ufficio. Risulta parimenti da tale notifica che, fino a quando la domanda di registrazione di un marchio austriaco non ha avuto esito positivo, né il motore di ricerca gratuito accessibile dal sito Internet di tale ufficio né il motore di ricerca dell’impresa controllata da tale ufficio permettono di accedere all’elenco dettagliato dei beni e dei servizi, ma esclusivamente ai numeri delle classi per le quali era stata richiesta la registrazione.

73      Orbene, in risposta ad un quesito del Tribunale, la ricorrente ha indicato che la domanda di registrazione del marchio austriaco sulla quale la rivendicazione di priorità è basata non ha avuto esito positivo e che nessun marchio austriaco è quindi stato registrato.

74      Alla luce di tali circostanze e del fatto che la ricorrente non ha dedotto alcun argomento atto a rimettere in discussione la credibilità del documento presentato dall’interveniente, il Tribunale ritiene che sia stato sufficientemente provato in diritto che, al momento in cui l’esaminatore ha analizzato la fondatezza della rivendicazione di priorità per il marchio sul quale l’opposizione era basata, l’elenco esatto dei beni e dei servizi per i quali era stata richiesta la registrazione del marchio austriaco non era disponibile né sul sito Internet dell’Österreichisches Patentamt né sul sito dell’impresa privata controllata da tale ufficio.

75      Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso un errore concludendo che, nel caso di specie, le condizioni previste agli articoli 1 e 2 della decisone EX‑05‑5 non erano soddisfatte, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se il motore di ricerca già menzionato messo a disposizione da parte dell’impresa privata controllata dall’Österreichisches Patentamt potesse essere considerato come facente parte del sito Internet di tale ufficio ai sensi di tali disposizioni. Conseguentemente, in quanto si fonda su una violazione di tali disposizioni, il presente motivo deve essere respinto.

76      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, quando, il 21 dicembre 2009, l’esaminatore ha invitato la Capella, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione EX‑05‑5, a produrre copie esatte della domanda di marchio austriaco invocata a sostegno della rivendicazione di priorità, essa ha presentato il documento richiesto. In forza dell’articolo 1 della decisione EX-03-5, sarebbe sufficiente presentare una copia fedele della domanda di marchio.

77      A tale proposito, occorre ricordare che risulta dall’articolo 2, paragrafo 2, della decisione EX‑05‑5 che le informazioni richieste che non sono disponibili sul sito Internet dell’ufficio di cui si tratta devono, in via di principio, essere presentate sotto la forma del documento previsto dalla regola 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, vale a dire sotto forma di copia autenticata dall’amministrazione che ha ricevuto la domanda precedente, a cui va unito un attestato di tale amministrazione indicante la data di deposito della domanda precedente.

78      Certamente, la ricorrente sostiene correttamente che l’articolo 1 della decisione EX-03-5 attenua tali requisiti, poiché si limita a richiedere una copia fedele del documento di priorità ai sensi della regola 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non si può desumere da tale disposizione che una copia del formulario di domanda di registrazione compilato dalla Capella soddisfi tali requisiti. Infatti, anche se la copia del documento di priorità non deve essere autenticata dall’autorità dinanzi alla quale la domanda è stata depositata, si deve sempre trattare di un documento grazie al quale l’esaminatore deve poter verificare se e quando la domanda di marchio sia stata ricevuta dall’ufficio di cui si tratta. Orbene, la copia del formulario di domanda di registrazione presentata dalla Capella non attestava la ricezione di quest’ultima da parte dell’Österreichisches Patentamt.

79      Pertanto, la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale la Capella non ha presentato i documenti di priorità richiesti non è inficiata da errori.

80      In terzo luogo, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale sarebbe stato e resterebbe abituale, per gli esaminatori dell’UAMI, accettare copie di domande di registrazione quali quelle che la Capella aveva presentato. A tale riguardo, è sufficiente ricordare che le decisioni che le commissioni di ricorso dell’UAMI devono adottare, in forza del regolamento n. 207 /2009, relativamente alla registrazione di un segno come marchio comunitario rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale [sentenze del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, Racc., EU:C:2007:252, punto 65, e del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR E FELICIE), T‑346/04, Racc., EU:T:2005:420, punto 71]. Pertanto, la legittimità della decisione impugnata deve essere valutata unicamente sulla base delle disposizioni applicabili, come interpretate dal giudice dell’Unione, ma non su quella di un’eventuale prassi anteriore dell’UAMI.

81      Nei limiti in cui, invocando il principio del legittimo affidamento, la ricorrente intenda parimenti sostenere che, prima di venir meno alla prassi abituale dell’UAMI, la commissione di ricorso avrebbe dovuto informare la Capella circa i suoi dubbi riguardo ai documenti che quest’ultima aveva presentato, tale argomento sarà esaminato nell’ambito del secondo motivo.

82      In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo al fatto che sarebbe stato possibile, per l’esaminatore, richiedere la comunicazione dell’elenco esatto dei beni e dei servizi per i quali era stata richiesta all’Österreichisches Patentamt la registrazione di un marchio austriaco, si deve constatare che risulta chiaramente dagli articoli 1 e 2 della decisione EX‑05‑5 e dalla regola 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 che, ad eccezione della situazione nella quale le informazioni richieste sono disponibili sul sito Internet dell’ufficio presso il quale la domanda è stata depositata, incombe sul richiedente che rivendica un diritto di priorità per un marchio presentare i documenti di priorità richiesti. Infatti, nessuna norma pertinente prevede che, nell’ipotesi in cui le informazioni richieste non siano disponibili sul sito Internet dell’ufficio presso il quale la domanda è stata depositata, spetti all’esaminatore contattare direttamente tale ufficio. Al contrario, in tale ipotesi, eventualmente dopo esservi stato invitato dall’esaminatore in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione EX‑05‑5 e della regola 9, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 2868/95, come è avvenuto nel caso di specie, spetta al richiedente stesso presentare tali documenti.

83      Tale addebito deve quindi essere respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se, alla luce del fatto che esso è stato dedotto per la prima volta nell’ambito di una riposta della ricorrente ad un quesito del Tribunale, possa essere considerato come ricevibile.

84      Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto, con riserva dell’esame dell’addebito, supponendo che sia stato sollevato, relativo al fatto che, in ragione del suo legittimo affidamento fondato sulla prassi abituale dell’UAMI, la commissione di ricorso avrebbe dovuto informare la Capella circa i suoi dubbi relativi ai documenti che essa aveva presentato (v. supra, punto 81).

 Sul secondo motivo

85      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 concludendo che la Capella non aveva presentato i documenti di priorità richiesti, senza averla invitata preliminarmente a pronunciarsi a tale riguardo. È vero che, con la decisione del 25 novembre 2011, la cancelleria della commissione di ricorso l’avrebbe invitata a presentare le sue osservazioni riguardo alla lettera dell’interveniente del 12 ottobre 2011. Tuttavia, dal momento che la data di priorità rivendicata era stata accettata e iscritta nel registro dall’esaminatore e l’interveniente non aveva contestato la rivendicazione di priorità, la Capella non avrebbe avuto ragione di presumere che la commissione di ricorso potesse mettere in discussione tale elemento. Del resto, in mancanza di un’indicazione della commissione di ricorso, la Capella non avrebbe potuto immaginare che la commissione di ricorso non sarebbe stata soddisfatta dell’analisi dell’esaminatore, la quale era conforme a una prassi abituale dell’UAMI. Pertanto, la commissione di ricorso avrebbe dovuto informarla circa i suoi dubbi.

86      L’UAMI e l’interveniente contestano tali argomenti.

87      In via preliminare, occorre rilevare che, con il presente motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che la commissione di ricorso avrebbe dovuto informare la Capella circa i suoi dubbi riguardo al carattere esaustivo dei documenti che essa aveva presentato. In tale contesto, occorre esaminare non soltanto gli argomenti direttamente relativi ad una violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 e quelli relativi ad una violazione del principio del legittimo affidamento, ma parimenti se l’errore commesso dall’esaminatore fosse tale da obbligare la commissione di ricorso ad informare la Capella circa i suoi dubbi.

–       Sugli argomenti relativi all’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009

88      A tale riguardo, anzitutto, occorre ricordare che, secondo l’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell’UAMI devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

89      Per quanto riguarda, poi, l’addebito relativo al fatto che la Capella non avrebbe potuto aspettarsi che la commissione di ricorso si discostasse dalla data di priorità che l’esaminatore aveva iscritto nel registro, in primo luogo, è sufficiente ricordare che, nell’ambito di un procedimento di opposizione, la commissione di ricorso deve esaminare se il marchio sul quale l’opposizione era basata sia anteriore al marchio richiesto (v. supra, punti da 37 a 40) e, in tale contesto, eventualmente, è parimenti tenuta ad esaminare se le condizioni per la rivendicazione di priorità siano soddisfatte (v. supra, punti da 46 a 55). In secondo luogo, occorre ricordare che, nel caso di specie, nella sua memoria che espone i motivi di ricorso del 7 marzo 2011, l’interveniente ha contestato la rivendicazione di priorità per il marchio sul quale l’opposizione era basata e, quindi, la sua anteriorità rispetto al marchio richiesto (v. supra, punto 41). Pertanto, tale questione rientrava nell’ambito della controversia instaurata dinanzi alla commissione di ricorso e, anche in assenza di un’indicazione espressa da parte della commissione di ricorso, la Capella doveva aspettarsi che la conclusione dell’esaminatore riguardo alla rivendicazione di priorità per il marchio sul quale l’opposizione era basata fosse riesaminata dalla commissione di ricorso.

90      In tale contesto, occorre parimenti rilevare che la Capella à stata autorizzata a presentare osservazioni sulla memoria dell’interveniente che espone i motivi di ricorso del 7 marzo 2011 e che essa ha anche avuto un’altra opportunità di pronunciarsi a tale riguardo quando la commissione di ricorso l’ha invitata, il 25 novembre 2011, a presentare le sue osservazioni in risposta alle osservazioni dell’interveniente del 12 e 19 ottobre 2011, riguardo alla sentenza del Landgericht Mannheim del 23 settembre 2011 (v. supra, punto 14).

91      Inoltre, la commissione di ricorso non era obbligata a informare la Capella che non avrebbe confermato la conclusione dell’esaminatore riguardo alla fondatezza della rivendicazione di priorità. Infatti, il diritto al contraddittorio ai sensi dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 vale per gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, ma non per la posizione finale che l’amministrazione intende adottare [sentenza del 7 settembre 2006, L & D/UAMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, Racc., EU:T:2006:245, punto 116].

92      Pertanto, gli argomenti relativi alla violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 devono essere respinti.

–       Sugli argomenti relativi al principio del legittimo affidamento

93      A tale riguardo, da un lato, nei limiti in cui la ricorrente invoca il legittimo affidamento nelle iscrizioni nel registro, è sufficiente ricordare che, in ragione delle considerazioni esposte supra al punto 89, la ricorrente non poteva escludere che la commissione di ricorso esaminasse la fondatezza della rivendicazione di priorità.

94      Dall’altro lato, nella misura in cui la ricorrente intende parimenti invocare il fatto che, prima di venir meno alla prassi abituale dell’UAMI, secondo la quale i documenti come quelli che quest’ultima aveva presentato sarebbero stati accettati quali documenti di priorità, la commissione di ricorso avrebbe dovuto informare la Capella circa i suoi dubbi, occorre constatare che la ricorrente non produce alcun documento idoneo a dimostrare l’esistenza di una tale prassi. Infatti, i documenti che la ricorrente produce a sostegno del suo argomento sono alcune lettere, nelle quali l’esaminatore dell’UAMI ha invitato la Capella a presentare i documenti di priorità «conformemente all’articolo 30 del regolamento n. 207/2009 e alla regola 6 del regolamento n. 2868/95» ed in alcune delle quali ha indicato che, in applicazione della decisione EX-03-5, non erano necessarie copie autenticate. Orbene, non risulta né da tali indicazioni né dalle disposizioni alle quali l’esaminatore ha fatto riferimento che un formulario di domanda di registrazione compilato, da cui non si può desumere se e quando sia stato ricevuto dall’ufficio in questione, possa essere considerato come un documento di priorità sufficiente ai sensi della regola 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 e dell’articolo 1 della decisione EX-03-5 (v. supra, punto 78).

95      Pertanto, occorre respingere gli argomenti relativi ad una violazione del principio del legittimo affidamento, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità dei documenti prodotti a sostegno di tali argomenti, che la ricorrente ha presentato successivamente al ricorso e alla memoria di replica, nell’ambito di una risposta ad un quesito del tribunale.

–       Sulle conseguenze che derivano dall’errore commesso dall’esaminatore

96      Supponendo che, con i suoi argomenti, la ricorrente intenda anche invocare il fatto che, a causa dell’errore commesso dall’esaminatore, la commissione di ricorso avrebbe dovuto informare la Capella circa i suoi dubbi, tali argomenti dovrebbero parimenti essere respinti.

97      A tale proposito, occorre anzitutto constatare che, nel caso di specie, l’errore dell’esaminatore si limitava all’erronea conclusione che i documenti presentati dalla Capella soddisfacessero i requisiti previsti all’articolo 1 della decisione EX-03-5.

98      Orbene, nel caso di specie, tale errore dell’esaminatore non obbligava la commissione di ricorso a invitare la Capella a prendere posizione specificatamente riguardo a tale questione o a informarla circa i suoi dubbi a tale proposito, poiché, in ragione delle considerazioni che figurano supra ai punti da 89 a 91, la questione se la conclusione dell’esaminatore relativa alla rivendicazione di priorità fosse erronea era stata sollevata dall’interveniente.

99      In seguito, nell’ipotesi in cui, con i suoi argomenti, la ricorrente intendesse far valere che, in ragione dell’errore dell’esaminatore, la Capella non ha potuto presentare i documenti richiesti, si dovrebbe parimenti respingere tale addebito.

100    Infatti, si deve constatare che l’errore dell’esaminatore non ha in alcun modo limitato le possibilità della Capella di presentare i documenti di priorità richiesti, ma che, a tale riguardo, l’esaminatore ha pienamente rispettato la procedura prevista dalle disposizioni pertinenti.

101    Come risulta dagli articoli 1 e 2 della decisione EX‑05‑5, in via di principio, spettava alla Capella controllare se le informazioni richieste fossero disponibili sul sito Internet dell’Österreichisches Patentamt e, qualora così non fosse stato, depositare il documento di priorità richiesto. Tale interpretazione è confermata dal dodicesimo considerando 12 di tale decisione, secondo il quale, «all’atto di rivendicazione di una priorità o di una preesistenza, il richiedente stesso è in grado di verificare se le informazioni necessarie sono disponibili su un sito [Internet], consentendogli in tale modo di sapere in anticipo se deve fornire un determinato documento per la rivendicazione della priorità o della preesistenza». Orbene, come è stato esposto supra ai punti da 76 a 79, la Capella non ha presentato i documenti richiesti.

102    Conformemente alla regola 9, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 2868/95, con lettera del 21 dicembre 2009 l’esaminatore ha allora invitato la Capella a presentare il documento di priorità richiesto dalla regola 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 entro il 22 febbraio 2010 compreso, precisando che, in forza dell’articolo 1 della decisione EX-03-5, era sufficiente presentare una fedele fotocopia e che, nell’ipotesi in cui quest’ultima non avesse ottemperato a tale invito, il diritto di priorità sarebbe decaduto. Orbene, come è stato esposto supra ai punti da 76 a 78, il documento che la Capella ha presentato il 22 febbraio 2010, quindi l’ultimo giorno del termine che gli era stato impartito dall’esaminatore, non era il documento di priorità richiesto.

103    In tali circostanze, non incombeva all’esaminatore invitare nuovamente la Capella a presentare il documento richiesto. Al contrario, come risulta dalla regola 9, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95, qualora il documento di priorità richiesto non sia stato depositato nel termine impartito dall’esaminatore, il diritto di priorità decade.

104    Pertanto, occorre constatare che, nel caso di specie, l’errore commesso dall’esaminatore non obbligava la commissione di ricorso ad informare la Capella circa i suoi dubbi relativi alla fondatezza della rivendicazione di priorità per il marchio sul quale l’opposizione era basata.

105    Conseguentemente, occorre constatare che nessuna delle circostanze invocate dalla ricorrente obbligava la commissione di ricorso ad informare la Capella circa i suoi dubbi e ad invitarla a pronunciarsi a tale proposito.

106    Inoltre e comunque, anche supponendo che un tale obbligo fosse esistito, la sua violazione non potrebbe comportare l’annullamento della decisione impugnata.

107    In tale contesto, occorre ricordare che il ricorrente non ha alcun interesse legittimo all’annullamento per vizio di forma di una decisione, nel caso in cui l’annullamento della decisione possa solo dare luogo alla pronuncia di una nuova decisione, identica, nel merito, alla decisione annullata [sentenze del 3 dicembre 2003, Audi/UAMI (TDI), T‑16/02, Racc., EU:T:2003:327, punti da 97 a 99, e del 12 dicembre 2007, DeteMedien/UAMI (suchen.de), T‑117/06, EU:T:2007:385, punto 49].

108    Orbene, nel caso di specie, anche se la commissione di ricorso avesse informato la Capella circa i suoi dubbi relativi alla rivendicazione di priorità e quest’ultima avesse presentato il documento di priorità richiesto nel corso del procedimento di opposizione, ciò non avrebbe potuto modificare il dispositivo della decisione che la commissione di ricorso sarebbe stata obbligata ad adottare. Infatti, poiché la Capella non aveva depositato tale documento nel termine assegnato, mentre i suoi diritti procedurali erano stati pienamente garantiti, comunque la commissione di ricorso avrebbe dovuto constatare la decadenza dal diritto di priorità in applicazione della regola 9, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95.

109    Pertanto, occorre parimenti respingere il secondo motivo, così come gli addebiti relativi alla violazione del principio del legittimo affidamento fatti valere nell’ambito del terzo motivo.

 Sul quinto motivo

110    Ne consegue che occorre parimenti respingere il quinto motivo, vertente sul fatto che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha preso in considerazione la malafede della Capella, mentre una tale circostanza non può essere presa in considerazione nell’ambito di un procedimento di opposizione. Infatti, come risulta dalle osservazioni precedenti, la decisione impugnata trova il suo fondamento nella considerazione secondo la quale il marchio richiesto era anteriore al marchio sul quale l’opposizione era basata, cosicché la rivendicazione di priorità per quest’ultimo deve essere respinta.

111    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere respinto nel suo complesso.

 Sulle spese

112    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)     Il ricorso è respinto.

2)     La Copernicus‑Trademarks Ltd sopporterà le proprie spese nonché le spese dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e quelle della Maquet SAS.

Berardis

Czúcz

Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 giugno 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.