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Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 – Zoom/EUIPO – Facetec (ZOOM)

(Causa T-204/20) 1

[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo ZOOM – Marchi dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori ZOOM – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Zoom KK (Tokyo, Giappone) (rappresentante: M. de Arpe Tejero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Zajfert, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Facetec, Inc. (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti) (rappresentante: P. Wilhelm, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2020 (procedimento R 507/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Zoom KK e la Facetec.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Zoom KK è condannata alle spese.

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1     GU C 201 del 15.6.2020.