Language of document : ECLI:EU:T:2013:569

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

21 ottobre 2013

Causa T‑226/13 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto – Invio di una lettera relativa all’esecuzione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica al rappresentante del ricorrente nell’ambito dell’impugnazione proposta avverso detta sentenza – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 6 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑67/12).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio. Il sig. Marcuccio è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 2 000 ai sensi dell’articolo 90 del suo regolamento di procedura.

Massime

1.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova

(Art. 340, comma 2, TFUE)

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione – Motivo inoperante – Rigetto

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro la decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese – Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 2)

4.      Procedimento giurisdizionale – Spese di giudizio – Spese del Tribunale nell’ambito di un’impugnazione ingiustificata di un funzionario – Condanna del funzionario al rimborso di dette spese

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 90, a)]

1.      Il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione è subordinato alla presenza di un complesso di condizioni cumulative relative all’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione convenuta, alla realtà del danno asserito e all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento criticato e il pregiudizio fatto valere.

Il fatto che la decisione di un’istituzione sia viziata da illegittimità non è una condizione sufficiente per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, giacché la sussistenza di una tale responsabilità presuppone che il ricorrente sia pervenuto a dimostrare la realtà del danno asserito e il nesso di causalità tra il danno stesso e l’illegittimità fatta valere.

(v. punti 21 e 22)

Riferimento:

Tribunale: 28 settembre 2009, Marcuccio/Commissione, T‑46/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑77 e II‑B‑1‑479, punti 66 e 67, e la giurisprudenza citata; 16 dicembre 2010, Commissione/Petrilli, T‑143/09 P, punto 45, e la giurisprudenza citata

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 29)

Riferimento:

Corte: 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Racc. pag. I‑3801, punto 68, e la giurisprudenza citata

Tribunale: 8 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑616/11 P, punto 44

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 35)

Riferimento:

Tribunale: 20 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑491/11 P, punto 40; Marcuccio/Commissione, cit., punto 52, e la giurisprudenza citata

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 41‑44)

Riferimento:

Tribunale: Marcuccio/Commissione, cit., punti 40 e 52; 15 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑286/11 P, punti 52 e 69