Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della SEQ CHAPTER \h \r 1 Fachvereinigung Mineralfaserindustrie e.V. Deutsche Gruppe der EURIMA - European Insulation Manufacturers Association contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 novembre 2002,

(Causa T-375/03)

Lingua processuale: il tedesco

Il 14 novembre 2003, la Fachvereinigung Mineralfaserindustrie e.V. Deutsche Gruppe der EURIMA - European Insulation Manufacturers Association, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia,

-     annullare la decisione della Commissione 9 luglio 2003, C(2003)1473 def., sull'aiuto di Stato N 694/2002 - Germania, misura volta a promuovere l'utilizzazione di materiali isolanti fabbricati da materie prime rinnovabili;

-     condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione impugnata la Commissione ha deciso che la misura presa dalla Germania, volta a promuovere l'utilizzazione di materiali isolanti fabbricati da materie prime rinnovabili, è da considerare compatibile con il Trattato CE. La Commissione motiva tale decisione adducendo che la misura è certamente un aiuto di Stato, ma compatibile con il Trattato CE in base all'art. 87, n. 3, lett. c), CE, in quanto i materiali isolanti che beneficiano delle agevolazioni, fabbricati da materie prime rinnovabili, presentano chiari vantaggi ambientali rispetto ai materiali isolanti "tradizionali".

La ricorrente fa valere che la decisione viola le forme sostanziali. La Commissione avrebbe dovuto avviare la procedura preliminare di verifica in base agli artt. 88, n. 2, CE, e 4, n. 4, del regolamento di procedura, avendo incontrato difficoltà obiettivamente serie nella valutazione della misura.

Inoltre, la decisione violerebbe l'art. 87 CE. La decisione della Commissione, secondo cui la misura sarebbe compatibile con il mercato comune in base all'art. 87, n. 3, lett. c), CE, a causa di chiari vantaggi ambientali, sarebbe fondata su constatazioni di fatto insufficienti.

Infine, la ricorrente fa valere che la decisione nuocerebbe, senza alcun giustificato motivo, ai materiali isolanti definiti dalla Commissione come "tradizionali", in particolare ai materiali isolanti minerali, ma anche ai materiali isolanti fabbricati da materie prime rinnovabili privi del marchio di qualità "natureplus". La decisione violerebbe quindi il principio di proporzionalità e il divieto di discriminazioni, e quindi principi fondamentali del diritto comunitario.

...

____________