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Ricorso proposto l’11 settembre 2016 – Gamaa Islamya Egypte / Consiglio

(Causa T-643/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gamaa Islamya Egypte (Egitto) (rappresentante: L. Glock, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2016/1136 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2015/2430 (GU L 188 del 13.7.2016, pag. 21), nei limiti in cui essa riguarda la Gamaa Islamya Egypte;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 (GU L 188 del 13.7.2016, pag. 1), nei limiti in cui esso riguarda la Gamaa Islamya Egypte;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 5, della posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (2001/931/PESC; GU 2001, L 344, pag. 93; in prosieguo: la «posizione comune 2001/931»).

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931.

Terzo motivo, vertente su errori che il Consiglio avrebbe commesso quanto alla sussistenza dei fatti contestati alla ricorrente.

Quarto motivo, vertente sull’errore di valutazione del Consiglio quanto al carattere di «gruppo terroristico» della ricorrente.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Ottavo motivo, vertente sulla mancanza di autentica delle motivazioni.

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