Language of document : ECLI:EU:C:2022:643

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

8 settembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo – Direttiva 93/83/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Nozione di “ritrasmissione via cavo” – Operatore del servizio di ritrasmissione non avente la qualità di cablodistributore – Distribuzione simultanea, invariata e integrale di programmi radiofonici o televisivi diffusi via satellite e destinati ad essere captati dal pubblico, effettuata dal gestore di un albergo, mediante un’antenna parabolica, via cavo e mediante apparecchi di ricezione radiotelevisiva – Insussistenza»

Nella causa C‑716/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo), con decisione del 10 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 31 dicembre 2020, nel procedimento

RTL Television GmbH

contro

Grupo Pestana S.G.P.S. SA,

SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro SA,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, M. Ilešič (relatore), D. Gratsias e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° dicembre 2021,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la RTL Television GmbH, da J.P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, advogado;

–        per la Grupo Pestana S.G.P.S. SA, e la SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro, SA, da H. Trocado, advogado;

–        per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier, B. Rechena e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU 1993, L 248, pag. 15).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposta la RTL Television GmbH (in prosieguo: «RTL») alla Grupo Pestana, S.G.P.S. SA, (in prosieguo: la «Grupo Pestana») e alla SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro, SA (in prosieguo: la «Salvor»), in relazione alla messa a disposizione, nelle camere degli alberghi gestiti da queste ultime, senza la previa autorizzazione della prima, di trasmissioni di un canale RTL.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

 Accordo ADPIC

3        L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«Accordo ADPIC»), sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994 e costituente l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è stato approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1).

4        L’articolo 9 dell’Accordo ADPIC, rubricato «Rapporto con la Convenzione di Berna», al suo paragrafo 1 così dispone:

«I Membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna [per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la “Convenzione di Berna”)] e al suo annesso (...)».

5        L’articolo 14 di tale accordo, rubricato «Protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi (registrazioni sonore) e degli organismi di radiodiffusione», al paragrafo 3 prevede quanto segue:

«Gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto di vietare, salvo proprio consenso, le seguenti azioni: la fissazione, la riproduzione di fissazioni e la ritrasmissione delle loro emissioni, nonché la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive. Se i Membri non accordano tali diritti agli organismi di radiodiffusione, danno ai titolari del diritto d’autore sull’oggetto delle emissioni la possibilità di impedire le azioni suddette, fatte salve le disposizioni della Convenzione di Berna (1971)».

 Convenzione di Berna

6        L’articolo 11 bis, paragrafo 1, della Convenzione di Berna stabilisce quanto segue:

«Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare:

(...)

2°      ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario;

(...)».

 Convenzione di Roma

7        Ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 (in prosieguo: la «Convenzione di Roma»), si intende per «ritrasmissione», ai fini di quest’ultima, «la trasmissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di un’emissione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione».

8        L’articolo 13 di tale convenzione, intitolato «Protezione minima degli organismi di radiodiffusione», è così formulato:

«Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire:

a)      la ritrasmissione delle loro emissioni;

b)      la fissazione sopra un supporto materiale delle loro emissioni;

c)      la riproduzione;

(i)      delle fissazioni, fatte senza il loro consenso, delle loro emissioni;

(ii)      delle fissazioni delle loro emissioni fatte a norma delle disposizioni dell’articolo 15 e riprodotte a fini diversi da quelli previsti nelle predette disposizioni;

d)      la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive quando sia fatta in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso; spetta alla legislazione nazionale del Paese dove la protezione di tale diritto è richiesta la determinazione delle condizioni di esercizio del diritto stesso».

 Diritto dellUnione

 Direttiva 93/83

9        I considerando da 8 a 10, 27 e 28 della direttiva 93/83 sono formulati come segue:

«(8)      [c]onsiderando (...) che la certezza del diritto, presupposto essenziale per la libera circolazione delle emissioni di radiodiffusione all’interno della Comunità, viene meno quando i programmi diffusi oltre frontiera sono immessi nelle reti cablate e ritrasmessi successivamente via cavo;

(9)      considerando che lo sviluppo dell’acquisizione dei diritti in via contrattuale mediante autorizzazione contribuisce già efficacemente alla realizzazione di uno spazio audiovisivo europeo; che è opportuno garantire quindi la prosecuzione di tali accordi contrattuali e promuoverne per quanto possibile l’applicazione non conflittuale;

(10)      considerando che attualmente i cablodistributori non possono avere la certezza di avere effettivamente acquisito, per la diffusione dei programmi, tutti i diritti che sono oggetto di tali accordi contrattuali;

(...)

(27)      considerando che la ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri rappresenta un’utilizzazione di opere e di esecuzioni protette dal diritto d’autore o dei diritti connessi, a seconda dei casi; che il cablodistributore è pertanto tenuto ad ottenere l’autorizzazione di tutti i titolari dei diritti afferenti alla parte del programma ritrasmesso; che, secondo la presente direttiva, tale autorizzazione deve essere concessa di regola per contratto, fatta salva l’eccezione temporanea prevista per preesistenti licenze legali;

(28)      considerando che, per assicurare la corretta esecuzione dei contratti escludendo quindi la possibilità di intervento di persone esterne titolari di diritti afferenti ad alcune parti dei programmi, occorre disporre, in relazione all’obbligo di far ricorso alle società di gestione collettiva, una gestione esclusivamente collettiva del diritto di autorizzazione nella misura richiesta dalle caratteristiche specifiche della ritrasmissione via cavo; che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto di autorizzazione e ne delimitano esclusivamente le modalità d’esercizio e che di conseguenza rimane comunque possibile cedere il diritto di autorizzazione di una ritrasmissione via cavo; che la presente direttiva non disciplina l’esercizio del diritto morale dell’autore».

10      L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», al suo paragrafo 3 così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, “ritrasmissione via cavo” è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico».

11      Ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Diritto di radiodiffusione»:

«(...) gli Stati membri riconoscono all’autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d’autore».

12      L’articolo 8 della stessa direttiva, intitolato «Diritto di ritrasmissione via cavo», prevede al paragrafo 1 che:

«Gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori».

13      L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 93/83, intitolato «Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo», così recita:

«1.      Gli Stati membri garantiscono che il diritto dei titolari [dei diritti] d’autore e dei detentori dei diritti connessi di concedere o negare ad un cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva.

2.      Se il titolare dei diritti non ne ha affidato l’esercizio ad una società di gestione collettiva, si considera incaricata di amministrare quella che si occupa della stessa categoria di diritti. Se questi ultimi sono amministrati da più di una società di gestione collettiva, il titolare dei diritti è libero di scegliere quella che deve considerarsi incaricata di amministrare i propri. Il titolare di cui al presente paragrafo gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi previsti, per gli altri titolari di medesimi diritti, dal contratto tra il cablodistributore e la società che si considera incaricata di amministrare i suoi diritti e può reclamarli entro un termine, fissato dallo Stato membro interessato, non inferiore a tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la sua opera o altro elemento protetto.

3.      Uno Stato membro può prevedere che quando un titolare di diritti autorizza la emissione primaria all’interno del suo territorio di un’opera o di un altro elemento protetto, si presume che egli accetti di esercitare i diritti di ritrasmissione via cavo non su base individuale ma conformemente alle disposizioni della presente direttiva».

14      L’articolo 10 di tale direttiva, rubricato «Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo da parte degli organismi di radiodiffusione», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono che l’articolo 9 non si applichi ai diritti esercitati da un organismo di radiodiffusione nei confronti delle proprie emissioni, indipendentemente dal fatto che i diritti in questione gli competano direttamente o siano trasferiti a tale organismo da altri titolari di diritti d’autore e/o titolari di diritti connessi».

 Direttiva 2001/29/CE

15      Ai sensi del considerando 23 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10):

«La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti».

16      L’articolo 1 di detta direttiva, intitolato «Campo di applicazione», al paragrafo 2, stabilisce quanto segue:

«(...)[L]a presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:

(...)

c)      diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;

(...)».

17      Il successivo articolo 2, intitolato «Diritto di riproduzione», così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

(...)

e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

18      Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva medesima, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti»:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2.      Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

(...)

d)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

(...)».

 Direttiva 2006/115/CE

19      Secondo il considerando 16 della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28):

«Gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere ai titolari di diritti connessi col diritto d’autore una tutela più estesa di quella che le disposizioni della presente direttiva contemplano in ordine alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico».

20      L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Diritto di fissazione», ai paragrafi 2 e 3, prevede quanto segue:

«2.      Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

3.      Al distributore via cavo non è concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione».

21      L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Radiodiffusione e comunicazione al pubblico», al suo paragrafo 3, così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione».

22      L’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico (...):

(...)

d)      agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo l’articolo 7, paragrafo 2».

23      L’articolo 12 della direttiva 2006/115, intitolato «Rapporti tra il diritto d’autore e i diritti connessi», prevede quanto segue:

«La protezione dei diritti connessi con il diritto d’autore a norma della presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d’autore».

 Diritto portoghese

24      L’articolo 176 del Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (codice del diritto d’autore e dei diritti connessi; in prosieguo: il «CDADC»), ai paragrafi 9 e 10, così prevede:

«9.      Un organismo di radiodiffusione è un ente che effettua emissioni di radiodiffusione sonora o visiva, intendendosi per emissione di radiodiffusione la diffusione di suoni o immagini, o la loro rappresentazione, separatamente o cumulativamente, su filo o via etere, in particolare su onde hertziane, tramite fibre ottiche, via cavo o satellite, destinata alla ricezione da parte del pubblico.

10.      La ritrasmissione è la trasmissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di un’emissione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione».

25      L’articolo 187 del CDADC, intitolato «Diritti degli organismi di radiodiffusione», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire:

a)      la ritrasmissione delle loro trasmissioni via radio;

(...)

e)      la comunicazione al pubblico delle loro trasmissioni, quando tale comunicazione avviene in un luogo pubblico e dietro pagamento di un diritto d’ingresso».

26      L’articolo 3 del Decreto-Lei n. 333/97 (decreto legge n. 333/97), del 27 novembre 1997 (Diário da República I, serie I-A, n. 275, del 27 novembre 1997), è così formulato:

«Ai fini del presente decreto, si intende per:

(...)

c)      “ritrasmissione via cavo”: la distribuzione al pubblico, effettuata simultaneamente e integralmente via cavo, di un’emissione primaria di programmi televisivi o radiofonici destinati ad essere ricevuti dal pubblico».

27      L’articolo 8 del decreto legge n. 333/97, rubricato «Estensione ai titolari dei diritti connessi», prevede quanto segue:

«Le disposizioni degli articoli 178, 184 e 187 del CDADC e degli articoli 6 e 7 del presente decreto legge si applicano agli artisti o esecutori, ai produttori di registrazioni sonore e video e agli organismi di diffusione per quanto riguarda la comunicazione al pubblico via satellite delle loro esecuzioni, registrazioni sonore, registrazioni video e trasmissioni, nonché per quanto riguarda la ritrasmissione via cavo».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

28      RTL, con sede in Germania, fa parte di un gruppo di imprese di diffusione di contenuti televisivi, nota con la denominazione commerciale «Mediengruppe RTL Deutschland». Il canale RTL è uno dei canali televisivi in lingua tedesca più noti e più guardati dal pubblico germanofono dell’Unione europea, e i suoi programmi propongono un’ampia gamma di formati televisivi (film, serie, spettacoli, documentari, eventi sportivi, notizie e rubriche di attualità).

29      Tecnicamente, tale canale può essere ricevuto in Germania, Austria e Svizzera attraverso tutte le opzioni di ricezione televisiva esistenti, vale a dire, via satellite, via cavo, tramite protocollo IP, OTT/Internet nonché mediante la rete televisiva terrestre. Esso è, inoltre, gratuito, poiché non viene pagato alcun canone per la sua ricezione nei domicili privati e, nella maggior parte delle opzioni di ricezione, il segnale non è criptato. Peraltro, tutte le fonti di finanziamento della pubblicità provengono da tali tre paesi.

30      Grazie alla diffusione del segnale satellitare (satellite ASTRA 19, 2° Est), tale canale può essere tecnicamente ricevuto in molti altri Paesi europei, tra cui il Portogallo, mediante un’antenna parabolica.

31      Per quanto riguarda la ricezione e l’utilizzo di tale segnale, RTL ha già concluso diversi contratti di licenza sia con operatori di televisione via cavo sia con alcuni alberghi situati nell’Unione, in particolare in Portogallo.

32      La Grupo Pestana, con sede in Portogallo, è una società che opera nella gestione di partecipazioni di altre imprese. Essa detiene partecipazioni maggioritarie in società che, a loro volta, possiedono o gestiscono gli esercizi alberghieri.

33      La Grupo Pestana detiene una partecipazione diretta di almeno il 98,98% nel capitale della Salvor, società il cui oggetto sociale è l’esercizio e la promozione dell’industria alberghiera, costruendo o finanziando la costruzione di alberghi e occupandosi direttamente o indirettamente della gestione degli alberghi e delle strutture simili.

34      Con lettera del 7 agosto 2012, il direttore del dipartimento internazionale della distribuzione e dei diritti d’autore e dei diritti connessi della Mediengruppe RTL Deutschland ha imposto alla Grupo Pestana il pagamento del canone per la messa a disposizione del pubblico di diversi canali appartenenti a tale gruppo, in particolare il canale RTL, nelle camere degli alberghi gestiti da società appartenenti alla Grupo Pestana.

35      Il 12 novembre 2012 la Grupo Pestana ha risposto a tale lettera indicando, in particolare, che, conformemente al diritto portoghese, gli alberghi non erano tenuti a pagare i diritti d’autore e gli altri diritti nel caso della semplice ricezione del segnale televisivo.

36      Ritenendo di avere il diritto di autorizzare o negare la ricezione e la messa a disposizione delle emissioni del canale eponimo, RTL ha proposto un ricorso contro la Salvor e la Grupo Pestana dinanzi al Tribunal da Propriedade Intelectual (Tribunale della proprietà intellettuale, Portogallo), chiedendo a tale giudice, in particolare, di dichiarare che tale messa a disposizione richiedeva la sua previa autorizzazione.

37      Inoltre, a titolo di compensazione per la ritrasmissione e/o la comunicazione al pubblico delle trasmissioni del canale RTL, essa ha chiesto, da un lato, la condanna in solido della Salvor e della Grupo Pestana al pagamento di un importo pari a EUR 0,20 per camera e al mese per il periodo in cui la Salvor aveva messo detto canale a disposizione nelle camere degli alberghi, oltre agli interessi al tasso legale, nonché, dall’altro, la condanna della Grupo Pestana al pagamento di un’analoga compensazione per il periodo in cui la Salvor aveva messo a disposizione detto canale nelle loro camere.

38      Infine, la RTL ha chiesto la condanna della Grupo Pestana, in quanto società madre, ad adottare le misure infragruppo appropriate affinché le società da essa detenute non mettano a disposizione il canale RTL negli alberghi che esse gestiscono, senza aver ottenuto la previa autorizzazione della RTL.

39      Il Tribunale da Propriedade Intelectual (Tribunale della proprietà intellettuale) ha constatato che la ricezione e la messa a disposizione delle emissioni del canale RTL nelle camere di alberghi di cui trattasi costituivano un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 187, paragrafo 1, lettera e), del CDADC, nonostante il mancato pagamento di un corrispettivo specifico destinato a remunerare la visualizzazione di tale canale, quale un diritto di ingresso. Tuttavia, detto giudice ha dichiarato che la distribuzione di detto canale non poteva essere considerata una «ritrasmissione di programmi», poiché né le convenute nel procedimento principale né gli alberghi identificati nel ricorso erano organismi di radiodiffusione. Di conseguenza, essa ha respinto le richieste di RTL, in particolare quelle di natura risarcitoria o fondate sull’arricchimento senza causa.

40      La ricorrente nel procedimento principale ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona, Portogallo), che ha confermato la sentenza di primo grado. Il giudice d’appello ha ritenuto, in sostanza, che la distribuzione via cavo coassiale delle emissioni del canale RTL su molteplici apparecchi televisivi installati nelle camere delle strutture alberghiere gestite dalle convenute nel procedimento principale non costituisse una ritrasmissione di emissioni, alla luce della definizione contenuta all’articolo 176, paragrafo 10, del CDADC.

41      La ricorrente nel procedimento principale ha quindi adito il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo), giudice del rinvio, con un ricorso di riesame straordinario, che è stato ammesso da quest’ultimo.

42      Secondo tale giudice, la questione essenziale da risolvere nell’ambito di tale ricorso è se la distribuzione via cavo coassiale delle emissioni del canale RTL nelle camere degli alberghi interessati costituisca una ritrasmissione di tali emissioni, subordinata, in forza dell’articolo 187, paragrafo 1, lettera a), del CDADC, all’autorizzazione dell’organismo di diffusione radiotelevisiva, nella fattispecie RTL.

43      Da un lato, i due giudici di grado inferiore hanno ritenuto che non vi fosse ritrasmissione, ai sensi dell’articolo 176, paragrafi 9 e 10, del CDADC e dell’articolo 3, lettera g), della Convenzione di Roma, in quanto le convenute non avevano la qualità di organismo di radiodiffusione.

44      Dall’altro lato, RTL ha obiettato che il diritto riconosciuto agli organismi di radiodiffusione di autorizzare e di vietare la ritrasmissione dei loro programmi — sancito all’articolo 187, paragrafo 1, lettera a), del CDADC, in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 del decreto legge n. 333/97 — riguarda non soltanto la trasmissione simultanea di programmi, via etere, da parte di un organismo di radiodiffusione diverso da quello da cui provengono, ma anche la distribuzione al pubblico, effettuata simultaneamente e integralmente via cavo, di un’emissione primaria di programmi televisivi o radiofonici destinati ad essere ricevuti dal pubblico, a prescindere dal fatto che il soggetto che effettua tale distribuzione sia o meno un organismo di radiodiffusione.

45      A tale proposito, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità dell’interpretazione effettuata dai due giudici di grado inferiore delle norme applicabili del CDADC e del decreto legge n. 333/97 con la direttiva 93/83, in particolare sulla questione se, nonostante il tenore letterale dell’articolo 187, paragrafo 1, lettera a), del CDADC, l’elenco dei diritti conferiti agli organismi di radiodiffusione debba essere considerato ampliato, tenuto conto in particolare delle disposizioni del decreto legge n. 333/97 e della sua fonte originale, la direttiva 93/83.

46      È in tale contesto che il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nozione di “ritrasmissione via cavo”, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva [93/83] debba essere interpretata nel senso di comprendere non solo la trasmissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di un’emissione di un altro organismo di radiodiffusione, ma anche la distribuzione al pubblico, in forma simultanea e integrale via cavo, di un’emissione primaria di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico (indipendentemente dal fatto che il soggetto che effettua tale distribuzione sia o meno un organismo di radiodiffusione).

2)      Se la distribuzione in simultanea dei programmi di un’emittente televisiva diffusi via satellite, attraverso diversi apparecchi televisivi installati nelle camere di alberghi, mediante cavo coassiale, costituisca una ritrasmissione di tali programmi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva [93/83]».

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

47      A seguito della presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, RTL, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 7 giugno 2022, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

48      A sostegno della sua domanda, essa ha fatto valere, in sostanza, che le conclusioni presentate dall’avvocato generale si basano su un esame carente di diversi aspetti del contesto di fatto, tecnologico e giuridico della controversia di cui al procedimento principale.

49      Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni attraverso le quali l’avvocato generale giunge a formularle (sentenza del 12 maggio 2022, Schneider Electric e a., C‑556/20, EU:C:2022:378, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

50      Ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

51      Per contro, lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la facoltà per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenze del 2 aprile 2020, Stim e SAMI, C‑753/18, EU:C:2020:268, punto 22 e giurisprudenza ivi citata e del 3 settembre 2020, Supreme Site Services e a., C‑186/19, EU:C:2020:638, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

52      Nella specie, la domanda di riapertura della fase orale del procedimento presentata da RTL è diretta, in sostanza, a consentire alla stessa di rispondere ai rilievi effettuati dall’avvocato generale nelle proprie conclusioni.

53      A tale proposito, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio e che tutti gli argomenti pertinenti per decidere la presente causa siano stati discussi dalle parti, tanto nella fase scritta quanto nella fase orale dinanzi alla Corte.

54      Pertanto, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulle questioni pregiudiziali

55      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte [sentenza del 26 aprile 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne), C‑368/20 e C‑369/20, EU:C:2022:298, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la sua questione (sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», C‑262/20, EU:C:2022:117, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

56      Dalla decisione di rinvio risulta che il giudice del rinvio chiede se gli Stati membri siano tenuti, in forza del diritto dell’Unione – alla luce della definizione della nozione di «ritrasmissione via cavo» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83 – a riconoscere un diritto esclusivo, in capo agli organismi di radiodiffusione, di autorizzare o vietare la ritrasmissione dei loro programmi, qualora tale ritrasmissione sia effettuata via cavo da un ente che non sia un organismo di diffusione radiotelevisiva, quale un albergo. Infatti, il giudice del rinvio ritiene che, in caso di risposta affermativa a tale questione, esso dovrà interpretare il diritto nazionale in modo da garantire l’esercizio effettivo di un siffatto diritto.

57      A tale proposito, occorre rilevare che, in forza del diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti a prevedere, nel loro diritto nazionale, un certo numero di diritti connessi che un organismo di radiodiffusione come RTL deve poter esercitare.

58      Allo stato attuale del diritto dell’Unione e conformemente agli obblighi dell’Unione derivanti dal diritto internazionale applicabile in materia di proprietà intellettuale, in particolare dall’articolo 13 della Convenzione di Roma e dall’articolo 14, paragrafo 3, dell’Accordo ADPIC, costituiscono siffatti diritti, in particolare:

–        il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle fissazioni delle emissioni degli organismi di radiodiffusione, siano esse effettuate su filo o via etere, anche via cavo, sancito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29;

–        il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, anche via cavo, in modo tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, sancito dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29;

–        il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, sancito dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/115;

–        il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la comunicazione al pubblico di tali emissioni quando tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso, sancito all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115, nonché

–        il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico, per quanto riguarda le fissazioni delle loro emissioni, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, sancito all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultima.

59      Sebbene le circostanze di fatto di cui al punto 56 della presente sentenza non soddisfino manifestamente le condizioni di applicazione di tali disposizioni, si pone comunque la questione se un diritto esclusivo, come quello descritto nel medesimo punto, possa derivare, se del caso, dall’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, della stessa.

60      In tali circostanze, si deve considerare che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso, da un lato, che obbliga gli Stati membri a prevedere un diritto esclusivo, in capo agli organismi di radiodiffusione, di autorizzare o vietare la ritrasmissione via cavo, ai sensi di tale disposizione, e, dall’altro, che costituisce una siffatta ritrasmissione la distribuzione simultanea, invariata e integrale via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, qualora sia effettuata da una struttura quale un albergo.

61      Ai fini dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83, la nozione di «ritrasmissione via cavo» è definita come la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico.

62      Pertanto, le ritrasmissioni differite, modificate o incomplete, nonché le ritrasmissioni che hanno luogo nello stesso Stato membro, ossia nello Stato membro di origine della trasmissione iniziale, non rientrano in tale nozione (v., per tale ultimo aspetto, in tal senso, sentenza del 1° marzo 2017, ITV Broadcasting e a., C‑275/15, EU:C:2017:144, punto 21).

63      Per quanto riguarda, più specificamente, la nozione di «ritrasmissione», dalla stessa disposizione si evince che essa si riferisce solo alla ritrasmissione tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, e quest’ultima in taluni Stati membri interviene in sostituzione – come risulta dal punto 11 della seconda parte della relazione alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi relativi alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo presentata dalla Commissione l’11 settembre 1991 [COM(1991) 276 final], all’origine della direttiva 93/83 – della ritrasmissione via cavo quando quest’ultima non è economicamente redditizia. Peraltro, la trasmissione iniziale può essere effettuata senza filo o su filo, in particolare via satellite.

64      Inoltre, come correttamente evidenziato dal giudice del rinvio, la «ritrasmissione via cavo», ai sensi di tale disposizione, non implica che l’organismo che effettua tale ritrasmissione sia un organismo di radiodiffusione.

65      Vero è che, dal punto di vista del diritto internazionale, la qualità di «organismo di radiodiffusione» è richiesta perché sussista una «ritrasmissione», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della Convenzione di Roma, poiché quest’ultima nozione corrisponde, in sostanza, a quella di «ritrasmissione via etere» di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115.

66      Tuttavia, è giocoforza constatare che l’articolo 3, lettera g), e l’articolo 13, lettera a), di tale convenzione non sono pertinenti ai fini dell’interpretazione della nozione di «ritrasmissione via cavo», poiché detta convenzione, al pari dell’accordo ADPIC, riguarda esclusivamente la radiodiffusione classica via etere (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014 Commissione/Consiglio, C‑114/12, EU:C:2014:2151, punti 3 e 91).

67      È vero che, alla data della sua adozione, la direttiva 93/83 intendeva, in sostanza, ampliare la nozione di «ente diverso da quello originario», di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 1, punto 2, della Convenzione di Berna, per includervi anche i cablodistributori, ancorché limitatamente all’ambito di applicazione di tale direttiva.

68      Infatti, la definizione della nozione di «ritrasmissione via cavo» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83 è esplicitamente prevista «ai fini» di tale direttiva.

69      Ciò posto, dall’articolo 8 e dal considerando 27 della direttiva 93/83 risulta che essa non impone agli Stati membri di stabilire un diritto specifico di ritrasmissione via cavo o di definire la portata di tale diritto. Essa si limita a prevedere l’obbligo degli Stati membri di garantire che la ritrasmissione via cavo nel loro territorio di emissioni provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d’autore e dei diritti connessi (sentenza del 3 febbraio 2000, Egeda, C‑293/98, EU:C:2000:66, punto 24).

70      Infatti, tale direttiva è stata adottata principalmente al fine di agevolare, da un lato, la radiodiffusione via satellite e, dall’altro, la ritrasmissione via cavo, promuovendo, nel suo articolo 9, la concessione delle autorizzazioni, da parte degli autori e dei titolari di diritti connessi, per la ritrasmissione via cavo di un programma da parte di società di gestione collettiva, fermo restando che, conformemente all’articolo 10 di detta direttiva, tale articolo 9 non si applica ai diritti esercitati da un organismo di diffusione radiotelevisiva per quanto riguarda le proprie emissioni.

71      In particolare, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/83, gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori dei diritti connessi e i distributori via cavo.

72      A tale proposito, dal combinato disposto dei considerando 8, 9 e 27 della direttiva 93/83 risulta che un distributore via cavo deve ottenere, per ciascuna parte di un programma ritrasmesso, l’autorizzazione di tutti i titolari di diritti d’autore e dei diritti connessi e che tale autorizzazione deve essere concessa per contratto, fatta salva l’eccezione temporanea prevista per preesistenti licenze legali, che è il mezzo più appropriato per la creazione dello spazio audiovisivo europeo auspicato in un contesto che garantisca la certezza del diritto.

73      In tale contesto, il considerando 28 della direttiva 93/83 enuncia che quest’ultima ha lo scopo di regolamentare in una certa misura l’esercizio del diritto esclusivo di concedere un’autorizzazione, lasciando intatto il diritto di autorizzazione in quanto tale. Infatti, l’articolo 9 di tale direttiva prevede, in sostanza, che gli Stati membri garantiscono che il diritto dei titolari di diritti d’autore e dei detentori dei diritti connessi di concedere o negare a un cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva. Tuttavia, l’articolo 10 della direttiva suddetta precisa che gli Stati membri garantiscono che tale articolo 9 non si applichi ai diritti esercitati da un organismo di diffusione nei confronti delle proprie emissioni e che il cablodistributore deve, pertanto, negoziare individualmente con l’organismo di diffusione radiotelevisiva interessato al fine di ottenere un’autorizzazione, indipendentemente dal fatto che i diritti in questione gli appartengano o che gli siano stati trasferiti da altri titolari di diritti d’autore o di diritti connessi.

74      Sebbene gli accordi previsti all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 93/83 siano quindi conclusi, secondo le modalità previste agli articoli 9 e 10 della stessa, con i distributori via cavo, da detti elementi risulta che l’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva non incide sull’esatta portata dei diritti d’autore o dei diritti connessi, stabilita in forza di altri strumenti del diritto dell’Unione, quali le direttive 2001/29 e 2006/115, nonché dei diritti nazionali.

75      Infatti, come risulta dal considerando 16 della direttiva 2006/115, gli Stati membri restano liberi di prevedere disposizioni che istituiscono una tutela più estesa, con riferimento alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico di trasmissioni effettuate da organismi di radiodiffusione, di quelle che devono essere attuate in conformità all’articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva. Siffatta facoltà implica che gli Stati membri possono concedere agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare atti di comunicazione al pubblico di loro trasmissioni, effettuati in un contesto diverso da quello previsto all’articolo 8, paragrafo 3, tenendo ben presente che siffatto diritto non deve, come previsto dall’articolo 12 della direttiva 2006/115, in nessun caso pregiudicare la tutela del diritto d’autore (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2015, C More Entertainment, C‑279/13, EU:C:2015:199, punto 35).

76      Orbene, anche nell’ipotesi in cui il diritto nazionale preveda un diritto esclusivo, in capo agli organismi di radiodiffusione, di autorizzare o vietare trasmissioni via cavo, la direttiva 93/83 disciplina soltanto l’esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo nel rapporto tra, da un lato, i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi, e, dall’altro. i «distributeurs par câble» (distributori via cavo) o i «câblodistributeurs» (cablodistributori).

77      Inoltre, alla luce delle circostanze particolari che caratterizzano la genesi della direttiva 93/83, occorre constatare che le nozioni di «distributeur par câble» (distributore via cavo) o di «câblodistributeur» (cablodistributore), che figurano in quest’ultima, designano, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, gli operatori delle reti cablate tradizionali.

78      Infatti, un’interpretazione che includa nella nozione di «distributeur par câble» (distributore via cavo), ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 93/83, qualsiasi soggetto che effettui una ritrasmissione via cavo rispondente alle caratteristiche tecniche descritte all’articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva, anche qualora l’attività professionale di tale soggetto non consista nella gestione di una rete cablata di distribuzione televisiva classica, avrebbe in realtà l’effetto di ampliare la portata del diritto connesso previsto all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115, assimilandolo al diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, quale previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 a favore degli autori.

79      A tale proposito, occorre ricordare che dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115 risulta che il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle emissioni degli organismi di radiodiffusione è opponibile ai terzi solo se tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che la condizione relativa al pagamento di un diritto d’ingresso non è soddisfatta qualora tale comunicazione costituisca un servizio supplementare indistintamente compreso nel prezzo di un servizio principale distinto, come un servizio di alloggio alberghiero (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, Verwertungsgesellschaft Rundfunk, C‑641/15, EU:C:2017:131, punti da 23 a 26).

80      Orbene, come esposto al punto 74 della presente sentenza, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 93/83 non ha lo scopo di incidere sulla portata dei diritti d’autore e dei diritti connessi quali definiti dal diritto dell’Unione e dai diritti degli Stati membri.

81      Infine, l’interpretazione secondo cui la nozione di «ritrasmissione via cavo», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83, si applica solo ai rapporti tra i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi con i «distributeurs par câble» (distributori via cavo) o i «cablodistributeurs» (cablodistributori), nel senso tradizionale di tali termini, è conforme agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 93/83.

82      Orbene, come risulta dall’analisi di cui ai punti da 70 a 73 della presente sentenza, è pacifico che essa è stata adottata principalmente al fine di facilitare, in particolare, la ritrasmissione via cavo, promuovendo la concessione delle autorizzazioni.

83      Tale constatazione è corroborata dai considerando 8 e 10 della direttiva 93/83, dai quali risulta, da un lato, che, all’epoca della sua adozione, la certezza del diritto, presupposto essenziale per la libera circolazione delle emissioni di radiodiffusione all’interno dell’Unione, veniva meno quando i programmi diffusi oltre frontiera erano immessi nelle reti cablate e ritrasmessi successivamente via cavo e, dall’altro, che i distributori via cavo non potevano essere certi di aver effettivamente acquisito, per la diffusione dei programmi, tutti i diritti che sono oggetto di accordi contrattuali.

84      Occorre, pertanto, considerare che le strutture quali gli alberghi non rientrano nelle nozioni di «distributeur par câble» (distributore via cavo) o di «câblodistributeur» (cablodistributore) ai sensi della direttiva 93/83.

85      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate, come riformulate, dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che:

–        esso non prevede alcun diritto esclusivo, in capo agli organismi di radiodiffusione, di autorizzare o vietare la ritrasmissione via cavo, ai sensi di tale disposizione, e

–        non costituisce una siffatta ritrasmissione via cavo la distribuzione simultanea, invariata e integrale via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, qualora tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso da un distributore via cavo ai sensi di tale direttiva, quale un albergo.

 Sulle spese

86      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, della stessa,

deve essere interpretato nel senso che:

–        esso non prevede alcun diritto esclusivo, in capo agli organismi di radiodiffusione, di autorizzare o vietare la ritrasmissione via cavo, ai sensi di tale disposizione, e

–        non costituisce una siffatta ritrasmissione via cavo la distribuzione simultanea, invariata e integrale via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, qualora tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso da un distributore via cavo ai sensi di tale direttiva, quale un albergo.

Firme


*      Lingua processuale: il portoghese.