Language of document : ECLI:EU:T:2011:34

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

8 febbraio 2011 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM – Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori LAN – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Insussistenza di somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Nella causa T‑194/09,

Lan Airlines, SA, con sede in Renca (Cile), rappresentata dagli avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez‑Gómez,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. Ó. Mondéjar Ortuño, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA, con sede in Manises (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 19 febbraio 2009 (procedimento R 107/2008‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Lan Airlines, SA e Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 maggio 2009,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2009,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2009,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire sul ricorso senza trattazione orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 14 giugno 2005, la Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno denominativo LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM.

3        I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla descrizione seguente: «Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi».

4        La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 47/2005 del 21 novembre 2005.

5        Il 20 febbraio 2006, la ricorrente, Lan Airlines, SA ha presentato opposizione ex art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009) alla registrazione del marchio richiesto per i servizi di cui al precedente punto 3.

6        L’opposizione era fondata sui seguenti diritti anteriori:

–        il marchio denominativo anteriore LAN, oggetto della registrazione comunitaria n. 3350899, del 17 dicembre 2004;

–        il marchio figurativo anteriore, a colori e oggetto della registrazione comunitaria n. 3694957, del 4 agosto 2005, qui di seguito riprodotto:

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7        I marchi anteriori sono stati registrati per prodotti e servizi delle classi 35, 39 e 43 per il marchio denominativo, e della classe 39 per il marchio figurativo, e corrispondono, per ognuna di dette classi, alla descrizione seguente:

–        classe 35: «Pubblicità; amministrazione commerciale»;

–        classe 39: «Servizi di trasporto, tramite qualsiasi mezzo, di passeggeri, merci, documenti e valori; deposito, custodia, magazzinaggio, stivaggio, impacchettatura e distribuzione, tramite qualsiasi mezzo, d’ogni genere di merci, documenti e valori; servizi informativi relativi a viaggi o al trasporto merci tramite intermediari; servizi d’accompagnamento turisti»;

–        classe 43: «Servizi di pasti e bevande; alloggi temporanei».

8        L’opposizione era fondata su tutti i prodotti e i servizi tutelati dai marchi anteriori.

9        L’impedimento dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

10      Il 30 ottobre 2007 la divisione d’opposizione ha respinto l’opposizione, concludendo, in sostanza, per la mancanza di rischio di confusione fra i segni in questione.

11      Il 2 gennaio 2008 la ricorrente proponeva un ricorso presso l’UAMI ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione della divisione di opposizione.

12      Con decisione 19 febbraio 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. In tale decisione essa ha concluso, sostanzialmente, che non sussistesse di rischio di confusione fra i segni in causa per il consumatore medio europeo, il quale costituisce il pubblico di riferimento, dal momento che, sebbene i servizi in discussione fossero identici, ciò nondimeno tali segni complessivamente valutati non risultavano simili.

 Conclusioni delle parti

13      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–         annullare la decisione impugnata;

–         condannare l’UAMI alle spese.

14      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–         respingere il ricorso;

–         condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

15      La ricorrente deduce un motivo unico, attinente alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, facendo valere, in sostanza, che per il pubblico di riferimento, ossia il consumatore medio spagnolo, esiste un rischio di confusione fra i segni in questione.

16      Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

17      Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato complessivamente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi in questione, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 30‑33, e giurisprudenza ivi citata].

 Sul pubblico di riferimento

18      Relativamente, in primo luogo, alla determinazione del territorio rispetto al quale deve essere presa in considerazione la percezione del pubblico di riferimento, la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso, al punto 14 della decisione impugnata, secondo cui «la percezione rilevante nel caso di specie corrisponde a quella che avrà il pubblico della Comunità europea». A suo parere, nella fattispecie la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione unicamente la percezione del consumatore spagnolo. Essa afferma che, conformemente alla giurisprudenza, è sufficiente che un rischio di confusione esista sul solo territorio spagnolo affinché la registrazione del marchio richiesto sia rifiutata.

19      A tale riguardo, benché sia vero che è sufficiente l’esistenza di un rischio di confusione per il consumatore di un solo Stato membro affinché la domanda di registrazione di marchio comunitario sia rifiutata, si deve tuttavia rilevare che siffatta considerazione non incide sulla questione della determinazione del pubblico di riferimento. Difatti, in base all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il rischio di confusione deve essere valutato rispetto al pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Orbene, dal momento che i marchi anteriori sono marchi comunitari, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che occorresse valutare l’esistenza di un rischio di confusione in relazione alla percezione dei consumatori presenti nel complesso del territorio dell’Unione e non solamente nel territorio spagnolo.

20      Relativamente, in secondo luogo, al livello di attenzione del pubblico di riferimento, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o di servizi interessati, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale 13 febbraio 2007, causa T‑256/04, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), Racc. pag. II‑449, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

21      Nella fattispecie, se, da un lato, la ricorrente si allinea alla valutazione della commissione di ricorso, ai punti 13 e 14 della decisione impugnata, secondo cui il pubblico di riferimento sarebbe formato da consumatori medi che sono normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti, dall’altro l’UAMI si oppone invece a tale valutazione, sostenendo che il livello di attenzione del pubblico di riferimento è elevato o, quantomeno, superiore alla media.

22      In proposito occorre constatare, come fatto giustamente osservare dalla ricorrente, che taluni servizi coperti dai marchi in discussione, quali i servizi di trasporto inclusi nella classe 39, sono rivolti al grande pubblico nel caso dell’acquisto di titoli di trasporto aereo su Internet, che, per certe destinazioni, possono costare solamente pochi euro, e che, in ipotesi del genere, tale fattore, nonché quello delle date e degli orari dei voli, prevale, al momento della decisione di acquistare, su quello della compagnia aerea. Di conseguenza, l’argomento dell’UAMI secondo cui il pubblico di riferimento dimostrerebbe un grado di attenzione superiore a quello di un consumatore medio al momento dell’acquisto di siffatti servizi deve essere respinto in quanto infondato.

23      Occorre pertanto constatare, come fatto dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, che il pubblico di riferimento è il consumatore medio europeo, che si ritiene essere normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.

 Sul confronto dei servizi

24      Considerato che i servizi della classe 39 coperti dai marchi anteriori includono quelli che sono interessati dal marchio richiesto, la commissione di ricorso ha correttamente constatato, ai punti 15 e 32 della decisione impugnata, che i servizi designati dai marchi in discussione erano identici, il che le parti non contestano.

 Sul confronto dei segni

25      Secondo la giurisprudenza, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza della Corte 12 giugno 2007, causa C‑334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I‑4529, punto 35, e giurisprudenza ivi citata).

26      La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonare quest’ultima con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in discussione ciascuno nel suo insieme, il che non esclude che l’impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza UAMI/Shaker, punto 25 supra, punto 41, e giurisprudenza ivi citata). È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (sentenze della Corte UAMI/Shaker, punto 25 supra, punto 42, e 20 settembre 2007, causa C‑193/06 P, Nestlé/UAMI, punto 42). Ciò potrebbe verificarsi in particolare qualora siffatta componente sia tale da dominare, di per sé sola, l’immagine del marchio in questione, cosicché tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (sentenza Nestlé/UAMI, cit., punto 43).

27      Peraltro, nulla osta a che sia verificata l’esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio denominativo e un altro marchio figurativo, dato che questi due tipi di marchi hanno una configurazione grafica idonea a dar luogo ad un’impressione visiva [v. sentenza del Tribunale 4 maggio 2005, causa T‑359/02, Chum/UAMI – Star TV (STAR TV), Racc. pag. II‑1515, punto 43, e giurisprudenza ivi citata].

28      Nella fattispecie è pacifico che, mentre il marchio denominativo anteriore comprende unicamente l’elemento «lan» e il marchio figurativo anteriore è composto dall’elemento denominativo «lan» scritto in lettere maiuscole e seguito da una stella stilizzata, il marchio richiesto è costituito dagli elementi denominativi «líneas aéreas del mediterráneo» e «lam».

29      In primo luogo, relativamente all’esistenza di un eventuale elemento dominante o trascurabile presente nel marchio richiesto, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha omesso di notare che l’elemento «lam» era dominante nell’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto, posto che l’elemento «líneas aéreas del mediterráneo», di cui il consumatore spagnolo capirà il significato, è descrittivo dei servizi in questione. La ricorrente asserisce, di conseguenza, che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione unicamente l’elemento dominante «lam» del marchio richiesto in sede di confronto dei segni in discussione.

30      A tale proposito occorre rilevare che, sebbene, di norma, il pubblico non considererà un elemento descrittivo facente parte di un marchio come l’elemento distintivo e dominante nell’impressione complessiva prodotta da tale marchio, ciò nondimeno il debole carattere distintivo di un elemento di un marchio non comporta necessariamente, tenuto conto in particolare della sua dimensione o della sua posizione nel segno, che detto elemento sia trascurabile nell’impressione complessiva prodotta dallo stesso.

31      Nella fattispecie risulta pacifico che, come osservato dalla commissione di ricorso, in sostanza, ai punti 22 e 27 della decisione impugnata, l’elemento «líneas aéreas del mediterráneo», che la parte ispanofona del pubblico di riferimento intenderà come facente riferimento ai servizi di trasporto aerei del Mediterraneo, costituisce una descrizione di una parte dei servizi di trasporto interessati dal marchio richiesto, la quale è indicativa del luogo geografico ove tali servizi sono forniti. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, quest’unica constatazione non può condurre a ritenere che siffatto elemento sia trascurabile nell’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto e, pertanto, che l’elemento denominativo «lam» ne sia l’elemento dominante.

32      Occorre difatti rilevare, in primo luogo, che, come constatato sostanzialmente dalla commissione di ricorso al punto 23 della decisione impugnata, l’elemento «líneas aéreas del mediterráneo» è idoneo a richiamare l’attenzione dell’insieme dei consumatori di riferimento, che siano ispanofoni o meno, a causa del fatto, da un lato, che detto elemento riveste, nel marchio richiesto, una dimensione nettamente più importante rispetto a quella dell’elemento «lam» e, dall’altro, che tale elemento è immediatamente percepibile data la sua posizione iniziale nel segno di cui trattasi. In proposito, benché la ricorrente sostenga che dalla giurisprudenza risulterebbero sussistere eccezioni al principio secondo cui l’attenzione del consumatore medio sarebbe richiamata dalla parte iniziale di un marchio, siffatto argomento va respinto, in quanto la ricorrente non apporta alcun elemento concreto idoneo a consentire di ritenere che la valutazione della commissione di ricorso sia errata nel caso di specie.

33      In secondo luogo, riguardo, in particolare, ai consumatori ispanofoni facenti parte del pubblico di riferimento, si deve constatare che, come considerato dalla commissione di ricorso, sostanzialmente, ai punti 22 e 27 della decisione impugnata, dal momento che il consumatore spagnolo percepirà il termine «lam» come l’acronimo dell’elemento «líneas aéreas del mediterráneo», è verosimile che conserverà quest’ultimo nella memoria. Infatti, da un lato, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, detto consumatore può memorizzare l’elemento «líneas aéreas del mediterráneo», nella misura in cui tale elemento consente al consumatore in questione di comprendere che l’elemento «lam» è la sigla formata a partire dalle iniziali delle parole «líneas», «aéreas» e «mediterráneo». D’altro lato, come fa notare l’UAMI e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, poiché accade con frequenza che i marchi afferenti ai servizi di trasporto aereo comportino elementi denominativi descrittivi di tali servizi e dei territori a partire o a destinazione dei quali sono principalmente offerti, come i marchi comunitari American Airlines, AIR FRANCE o LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA, il consumatore di cui trattasi può comprendere che l’elemento «líneas aéreas del mediterráneo» identifica l’origine commerciale dei servizi di trasporto offerti da una compagnia aerea specifica.

34      Di conseguenza occorre constatare che l’elemento «líneas aéreas del mediterráneo» non può essere considerato trascurabile nell’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto nel pubblico di riferimento, che sia ispanofono o meno.

35      Gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente non possono invalidare tale giudizio.

36      Innanzitutto, l’argomento della ricorrente secondo cui dalla sentenza del Tribunale 18 ottobre 2007, causa T‑425/03, AMS/UAMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (Racc. pag. II‑4265, punto 84) risulterebbe probabile che un consumatore faccia riferimento unicamente all’acronimo che compare in un marchio non può modificare la constatazione, operata al precedente punto 34, in base alla quale l’elemento «líneas aéreas del mediterráneo» non è trascurabile nell’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto. Infatti, nella sentenza AMS Advanced Medical Services, cit. (punto 74), è solamente dopo la constatazione che la sigla AMS occupava una posizione centrale e aveva una dimensione più importante rispetto a quella degli altri elementi presenti nel marchio figurativo AMS Advanced Medical Services che il Tribunale ha concluso che detta sigla era dominante nell’impressione complessiva prodotta dal marchio menzionato. Siccome ciò, tuttavia, non si verifica nella fattispecie in esame, come risulta dal precedente punto 32, l’argomento della ricorrente a tale proposito deve essere respinto in quanto infondato.

37      Inoltre, nella misura in cui l’affermazione della ricorrente circa il fatto che la commissione di ricorso avrebbe omesso di constatare che la notorietà dei marchi anteriori, dato che l’elemento denominativo «lan» di detti marchi e l’elemento denominativo «lam» nel marchio richiesto sono simili, rafforza il carattere distintivo di quest’ultimo nel marchio, occorre respingere detto argomento in quanto infondato. Infatti, da un lato, la ricorrente non ha fornito al Tribunale alcun elemento probatorio idoneo a consentire di valutare la notorietà dei marchi anteriori. D’altro lato, anche supponendo che i marchi anteriori godano di una certa notorietà, e, quindi, che l’attenzione del consumatore di riferimento sia attirata in particolare dall’elemento «lam» nel marchio richiesto, tenuto conto del fatto che tale elemento e l’elemento denominativo «lan» nei marchi anteriori sono considerevolmente simili, una siffatta notorietà dei marchi anteriori non ha comunque l’effetto di rendere l’elemento «líneas aéreas del mediterráneo» trascurabile nell’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto considerate le circostanze menzionate ai precedenti punti 32 e 33.

38      Infine, occorre respingere in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe a torto rifiutato di esaminare le decisioni dell’Oficina Española de Patentes y Marcas (ufficio spagnolo marchi e brevetti) da essa fornitele, nelle quali concludeva per il rigetto delle domande di marchi includenti l’elemento «líneas aéreas de». Infatti, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso si valuta unicamente sulla base del regolamento n. 40/94 [sentenza del Tribunale 4 novembre 2003, causa T‑85/02, Díaz/UAMI – Granjas Castelló (CASTILLO), Racc. pag. II‑4835, punto 37]. Inoltre, se le registrazioni già eventualmente effettuate fino a questo momento in taluni Stati membri rappresentano solamente un elemento che, senza essere determinante, può semplicemente essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario [v. sentenza del Tribunale 19 settembre 2001, causa T‑337/99, Henkel/UAMI (pasticca rotonda rossa e bianca), Racc. pag. II‑2597, punto 58, e giurisprudenza ivi citata], ciò vale parimenti per le decisioni di rifiuto di registrazione di domande di marchi adottate dagli uffici nazionali. Di conseguenza, nella fattispecie, anche se le decisioni dell’Oficina Española de Patentes y Marcas di cui la ricorrente dà atto costituiscono elementi che, senza essere determinanti, tendono ad indicare che l’elemento «líneas aéreas del mediterráneo» è debolmente distintivo, resta comunque il fatto che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore considerando, per i motivi esposti ai precedenti punti 32 e 33, che detto elemento non era tuttavia trascurabile nell’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto.

39      Alla luce di quanto precede si deve quindi considerare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso ha correttamente escluso, al punto 33 della decisione impugnata, che l’elemento «lam» fosse dominante nel marchio richiesto e, pertanto, conformemente alla giurisprudenza esposta al precedente punto 26, ha parimenti preso in considerazione l’elemento «líneas aéreas del mediterráneo» presente in detto marchio ai fini del confronto dei segni in esame.

40      In secondo luogo, relativamente ad eventuali somiglianze o differenze fra i segni in discussione, occorre innanzitutto constatare, sul piano visivo e fonetico, che la ricorrente si allinea alla valutazione della commissione di ricorso al punto 26 della decisione impugnata, secondo cui il termine «lam», il quale si trova alla fine del marchio richiesto, e il termine «lan» nei marchi anteriori sono simili. Tuttavia, come la commissione di ricorso ha altresì correttamente notato al punto 26 della decisione impugnata, e contrariamente all’affermazione della ricorrente in base alla quale solamente l’elemento «lam» nel marchio richiesto deve essere preso in considerazione ai fini del confronto tra i marchi in discussione, le somiglianze esistenti fra l’elemento denominativo «lam» nel marchio richiesto e l’elemento denominativo «lan» nei marchi anteriori sono neutralizzate dal fatto che detti marchi, complessivamente valutati, risultano diversi sotto il profilo sia visivo che fonetico. Infatti, mentre i marchi anteriori si compongono di un solo elemento denominativo formato da tre lettere, ossia «lan», e il marchio anteriore figurativo comprende inoltre una stella stilizzata, il marchio richiesto è composto dagli elementi denominativi «líneas aéreas del mediterráneo» e «lam», comprendenti in totale trenta lettere, cosicché, come giustamente osservato dalla commissione di ricorso al punto 25 della decisione impugnata, i marchi in esame, complessivamente valutati, sono diversi non solo «per il numero di parole che li compongono, nella loro struttura e lunghezza» ma anche relativamente alla sonorità. Si deve pertanto respingere l’argomento della ricorrente secondo cui i segni in discussione sarebbero simili sul piano visivo e fonetico.

41      Sul piano concettuale la ricorrente, sostanzialmente, sostiene che, nella misura in cui, da un lato, l’elemento dominante nel marchio richiesto, ossia l’elemento denominativo «lam» e, dall’altro, il solo elemento denominativo nei marchi anteriori, ossia l’elemento «lan», non hanno alcun significato, i marchi in esame non presentano differenze concettuali.

42      In proposito occorre constatare, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 28 della decisione impugnata, che il consumatore ispanofono che fa parte del pubblico di riferimento intenderà l’elemento «líneas aéreas del mediterráneo» presente nel marchio richiesto come riferentesi ai servizi di trasporto aereo nel Mediterraneo e stabilirà un collegamento fra detto elemento e l’elemento denominativo «lam» che ne costituisce la sigla.

43      Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, si deve constatare che, come osservato dalla commissione di ricorso al punto 30 della decisione impugnata, mentre per la parte del pubblico di riferimento che non ha una conoscenza neppure minima dello spagnolo non sussiste alcuna differenza o somiglianza concettuale fra i marchi in discussione, la parte del pubblico di riferimento che ha una conoscenza anche solo minima dello spagnolo percepirà una differenza fra, da un lato, il marchio richiesto, che tale pubblico intenderà come riferentesi ai servizi di trasporto aereo del Mediterraneo, e, dall’altro, i marchi anteriori, relativamente ai quali non risulta, dalla documentazione nel fascicolo per il Tribunale, che il pubblico di cui trattasi attribuirà loro un significato specifico o, in ogni caso, che mostri somiglianze con quello del marchio richiesto.

44      Alla luce di tutte le precedenti constatazioni, si deve quindi riscontrare, come considerato, in sostanza, dalla commissione di ricorso ai punti 30 e 31 della decisione impugnata, che i segni in esame, complessivamente valutati, sono diversi, tenuto conto, in primo luogo, della loro differenza visiva e fonetica e, in secondo luogo, vuoi della differenza concettuale per la parte del pubblico di riferimento ispanofono, vuoi della mancanza di significato per la parte del pubblico di riferimento non ispanofono.

 Sul rischio di confusione

45      La commissione di ricorso ha reputato, sostanzialmente, al punto 32 della decisione impugnata, che, sebbene i servizi interessati dai marchi in discussione fossero identici, la mancanza di somiglianza fra tali marchi escludeva l’esistenza di un rischio di confusione.

46      La ricorrente sostiene per contro che sussiste un rischio di confusione fra il marchio richiesto e i marchi anteriori poiché, da un lato, questi ultimi sono simili sul piano visivo e fonetico e non hanno significato e, dall’altro, i servizi coperti da tali marchi sono identici.

47      Al riguardo si deve osservare che, tenuto conto del difetto di somiglianza tra i segni in esame (v. il precedente punto 44), la commissione di ricorso ha giustamente dichiarato, al punto 32 della decisione impugnata, in sostanza, che, malgrado l’identità dei servizi considerati, non esisteva un rischio di confusione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori per il pubblico di riferimento. Infatti, l’assenza di somiglianza dei segni di cui trattasi non può essere compensata, nell’ambito della valutazione complessiva del rischio di confusione, dal fatto che i servizi designati sono identici [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 febbraio 2009, causa T‑265/06, Lee/DE/UAMI – Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE), punto 56].

48      Siffatta conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso ha omesso di esaminare la notorietà dei marchi anteriori. Secondo la giurisprudenza, infatti, la notorietà di un marchio è un elemento di cui tenere conto per valutare se la somiglianza fra i segni o fra i prodotti e i servizi sia sufficiente per causare un rischio di confusione [sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T‑110/01, Vedial/UAMI – France Distribution (HUBERT), Racc. pag. II‑5275, punto 65, e 15 settembre 2009, causa T‑308/08, Parfums Christian Dior/UAMI – Consolidated Artists (MANGO adorably), punto 53, e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, la notorietà di una marchio anteriore deve essere considerata a livello della valutazione del rischio di confusione, una volta stabilita la somiglianza fra i marchi, e non per dimostrare tale somiglianza (v., in tal senso, sentenza MANGO adorably, cit., punto 54). Nella fattispecie, laddove è stato concluso, al precedente punto 44, nel senso dell’assenza di somiglianza fra i segni in discussione, la commissione di ricorso non ha commesso errori tralasciando di esaminare l’eventuale notorietà dei marchi anteriori. L’argomento dedotto a riguardo dalla ricorrente deve pertanto essere respinto.

49      Tutto ciò premesso, si deve quindi concludere, come fatto dalla commissione di ricorso, che non sussiste rischio di confusione fra i segni di cui trattasi.

50      Pertanto, il motivo unico dedotto dalla ricorrente deve essere dichiarato infondato e il ricorso va respinto.

 Sulle spese

51      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Lan Airlines, SA è condannata alle spese.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 febbraio 2011.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.