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Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 26 gennaio 2010 avverso l'ordinanza del 10 novembre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-70/07, Marcuccio/Commissione

(Causa T-38/10 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

-    In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

-    Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era ricevibile in toto e senza eccezione alcuna.

-    In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum del ricorso in primo grado.

-    Condannare la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti tutti i gradi di giudizio finora esperiti.

-    In via subordinata: rinviare de causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 10 novembre 2009. Questa ordinanza ha respinto come manifestamente irricevibili la prima, seconda, terza e sesta delle conclusioni di un ricorso avente per oggetto la condanna della Commissione a risarcire i pretesi danni subiti in conseguenza del diniego di rimborsare al ricorrente le spese ripetibili asseritamene sostenute nella causa T-176/04 Marcuccio/Commissione.

A sostegno delle proprie pretensioni, il ricorrente fa valere l'erronea interpretazione ed applicazione della nozione di domanda, ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, l'immotivato e illogico discostamento dalla relativa giurisprudenza, un difetto assoluto di motivazione, l'inosservanza dell'obbligo di non tener conto del controricorso in quanto tardivamente presentato, la commissione di un errore in procedendo nell'ammettere un atto intitolato "domanda di dichiarazione di non luogo a statuire", nonché la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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