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Ricorso presentato il 4 dicembre 2006 - Nynäs Petroleum e Nynas Belgium / Commissione delle Comunità europee

(Causa T-347/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: AB Nynäs Petroleum (Stoccolma, Svezia) e Nynas Belgium AB (Zaventem, Belgio) (Rappresentanti: A. Howard, Barrister, e M. Dean, Solicitor)

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare l'art. 1 della decisione, nella misura in cui dichiara la AB Nynas responsabile in solido,

annullare l'art. 2 della decisione, nella parte in cui impone un'ammenda di EUR 13,5 milioni alla Nynas, o, in subordine, ridurre la detta ammenda nella misura appropriata,

condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def., nel caso COMP/F/38.456 - Bitume - NL, nella quale la Commissione ha dichiarato che le ricorrenti, assieme ad altre imprese, hanno violato l'art. 81 CE, fissando regolarmente e collettivamente per la vendita e l'acquisto di bitume per pavimentazione stradale in Olanda il prezzo lordo, uno sconto uniforme sul prezzo all'ingrosso per le imprese di costruzione stradale che vi partecipavano, e uno sconto massimo minore sul prezzo all'ingrosso per altre imprese di costruzione stradale.

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti affermano, prima di tutto, che la Commissione è incorsa in errore di diritto e di valutazione ritenendo la Nynäs Petroleum solidamente responsabile per l'infrazione commessa dalla Nynas Belgium in quanto la Nynas Belgium ha agito come una autonoma entità giuridica che ha stabilito la propria politica commerciale indipendentemente dalla Nynäs Petroleum. Secondo le ricorrenti la Commissione non ha dimostrato che la Nynäs Petroleum aveva il potere di dirigere le operazioni della Nynas Belgium al punto da privare quest'ultima di ogni effettiva autonomia nel decidere la sua condotta sul mercato.

In secondo luogo le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha rispettato le disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dell'ammenda 1 in contrasto con i principi della legittima aspettativa e della parità di trattamento laddove ha disatteso il valore dell'informazione volontariamente fornita dalle ricorrenti ai sensi della parte B della Comunicazione e ha rifiutato di concedere alle ricorrenti la riduzione per la cooperazione. Le ricorrenti sostengono che la Commissione è tra altro incorsa nei seguenti errori di diritto e di valutazione per aver:

erroneamente concluso che l'informazione fornita dalle ricorrenti non ha per sua natura corroborato l'idoneità della Commissione a dimostrare l'infrazione dal momento che gli altri partecipanti all'infrazione avevano già riconosciuto l'infrazione e altre risposte alla richiesta di informazione avevano già confermato l'esistenza di un sistema di incontri;

erroneamente concluso che l'informazione fornita dalle ricorrenti non ha costituito un valore aggiunto significativo.

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1 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).