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Ricorso della Commissione proposto il 18 settembre 2006 avverso la sentenza pronunciata il 12 luglio 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-18/05, D/Commissione

(causa T-262/06 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee

Altra parte nel procedimento: "D"

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 12 luglio 2006 nella causa F-18/05, D/Commissione;

rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica perché statuisca sugli altri motivi;

decidere sulle spese dell'impugnazione, in subordine riservarle al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Con sentenza 12 luglio 2006, di cui è chiesto l'annullamento con il presente ricorso, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 4 maggio 2004 che respingeva la domanda di riconoscimento dell'origine professionale della malattia che affligge il ricorrente e condannato la Commissione alla totalità delle spese.

A sostegno della domanda di annullamento della detta sentenza la Commissione solleva un motivo vertente sulla violazione del diritto comunitario, in particolare dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, per aver il Tribunale considerato ricevibile il motivo della violazione della res iudicata il quale, a suo avviso, sarebbe stato dedotto dal ricorrente per la prima volta nella memoria di replica presentata in primo grado. La Commissione pretende inoltre che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto e/o in un'inesatta interpretazione degli elementi di diritto avanzati dalle parti, in particolare da se stessa. Quanto alla valutazione del merito, la Commissione lamenta che il Tribunale abbia violato il diritto comunitario, segnatamente l'art. 73 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed un regolamento ad esso relativo, frainteso la portata della sentenza T-376/021 e disatteso l'obbligo di motivazione. Il Tribunale avrebbe altresì infranto, a suo parere, il principio della certezza del diritto.

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1 - Sentenza del Tribunale 23 novembre 2004, O/Commissione (RaccPI pagg. I-A-349 e II-1595)