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Ricorso presentato il 17 agosto 2006 - Imperial Chemical Industries plc (ICI) / Commissione

(Causa T-214/06)

Lingua processuale: inglese

Parti

Ricorrente: Imperial Chemical Industries plc (ICI) (Londra, Regno Unito) (Rappresentanti: sigg. D. Anderson QC, H. Rosenblatt, B. Lebrun, lawyers, W. Turner e S. Berwick, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare l'art. 2, lett. c), della decisione impugnata; o in subordine

modificare l'art. 2, lett. c), della decisione impugnata al fine di ridurre l'ammenda comminata alla ICI; e

condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def. (procedimento COMP/F/38.645 - Metacrilati) mediante la quale la Commissione ha riscontrato che essa era incorsa in una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo partecipando ad un'intesa in ambito di metacrilati consistente nel discutere prezzi, nel concordare, attuare e verificare accordi sui prezzi nella forma o di aumenti dei prezzi o, almeno, di una stabilizzazione dell'esistente livello di questi ultimi, nel discutere il riaddebito ai clienti dei costi relativi a prestazioni supplementari, nello scambiare informazioni commercialmente rilevanti nonché informazioni riservate sul mercato e/o sulle imprese del settore e nel partecipare a regolari riunioni e ad altri contatti al fine di facilitare la violazione.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha soddisfatto il suo onere della prova ai sensi dell'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 1 per una violazione connessa ai materiali compositi per stampaggi in polimetile metacrilato, dal momento che ha fondato le sue scoperte in merito all'intesa posta in essere dalla ricorrente su alcune parti di domande di immunità e di trattamento favorevole che, nei limiti in cui riguardavano i materiali compositi per stampaggi in polimetile metacrilato e il periodo durante il quale la ricorrente era stata proprietaria del settore dei prodotti acrilici, non risultavano supportate da alcuna prova concludente, e che, inoltre, si contraddicevano in merito a importanti aspetti. La ricorrente adduce che siffatti elementi non soddisfano l'obbligo della Commissione di fondare qualsiasi accertamento di un'infrazione su prove concludenti e affidabili.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che nel calcolare l'entità dell'ammenda la Commissione non ha preso in considerazione la gravità della violazione, in contrasto con l'art. 253 CE.

In terzo luogo, la ricorrente rileva che la Commissione ha commesso un errore di diritto trattando erroneamente la ricorrente stessa e la società Lucite quali concorrenti anziché quali partecipanti successivi all'addotta violazione, cosicché l'impatto sulla concorrenza è stato contato due volte. Ciò ha comportato un'ammenda globale più elevata per la ricorrente e la Lucite semplicemente perché l'attività era passata in altre mani.

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha applicato un erroneo criterio al fine di imporre una maggiorazione a scopo dissuasivo basandosi esclusivamente sul fatturato della ricorrente e non prendendo in considerazione l'elemento della potenzialità economica di quest'ultima. Oltre a ciò, essa ritiene che la maggiorazione a scopo dissuasivo sia sproporzionata rispetto a quella imposta a un altro soggetto parte dell'intesa.

In quinto luogo, la ricorrente assume che la Commissione ha impropriamente negato alla ricorrente il beneficio del trattamento favorevole per la cooperazione fornita al di fuori dei limiti della comunicazione sul trattamento favorevole 2. Secondo la ricorrente, il materiale da essa volontariamente presentato alla Commissione costituisce il requisito da intendersi come valore aggiunto ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2002 C 45, pag. 3)

2 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).