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Ricorso proposto il 3 luglio 2018 – de Volksbank / CRU

(Causa T-406/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: de Volksbank NV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. van Loopik, A. Kleinhout, A. ter Haar e T. Waterbolk, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 12 aprile 2018 sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2018 (SRB/ES/SRF/2018/3);

in subordine, annullare la predetta decisione impugnata e dichiarare l’inapplicabilità, totale o parziale, del regolamento delegato 2015/63 della Commissione («il regolamento delegato»)1 ai sensi dell’articolo 277 TFUE;

in ogni caso, condannare il CRU alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sull’asserita violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE,2 dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento 806/20143 e l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato, mediante l’utilizzo di dati non comparabili al fine di determinare le passività nette della ricorrente.

Dal testo e dagli obiettivi dell’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento 806/2014 emerge che il CRU dovrebbe utilizzare dati dal medesimo momento o periodo di tempo per calcolare le passività nette ai sensi di tali disposizioni.

Dal testo e dagli obiettivi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato, alla luce della direttiva 2014/59/UE e del regolamento 806/2014, emerge che il CRU deve utilizzare dati comparabili per garantire un calcolo equo del contributo in base a un profilo di rischio della banca.

In subordine, secondo motivo, vertente sull’asserita violazione dell’articolo 103, paragrafi 2 e 7, della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 290 TFUE poiché il regolamento delegato, come applicato dal CRU nella decisione impugnata, eccede la delega conferita alla Commissione europea, con la conseguenza di rendere inapplicabile il regolamento delegato, ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

Contrariamente all’articolo 290 TFUE, il regolamento delegato integra elementi essenziali della direttiva 2014/59/UE.

Se gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 16, paragrafo 2, del regolamento delegato può essere interpretato solo nel senso che il CRU deve utilizzare dati comparabili, il regolamento delegato non è pienamente conforme al testo e agli obiettivi della direttiva 2014/59/UE.

Nei limiti in cui il regolamento delegato stabilisce norme di calcolo del contributo di base annuale, tale regolamento eccede il contenuto della delega di cui all’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

Terzo motivo, vertente sull’asserita violazione del principio di proporzionalità derivante dal non aver adeguatamente considerato i depositi protetti della ricorrente.

Il metodo di calcolo del CRU è inidoneo a realizzare gli obiettivi della direttiva 2014/59/UE, del regolamento 806/2014 e del regolamento delegato.

Il metodo di calcolo del CRU va, inoltre, al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti da tale normativa.

Quarto motivo, vertente sull’asserita violazione del principio di certezza del diritto derivante dal non aver adeguatamente considerato i depositi protetti della ricorrente.

La ricorrente non avrebbe potuto prevedere l’interpretazione del regolamento delegato da parte del CRU.

Quinto motivo, vertente sull’asserita violazione del principio di parità di trattamento derivante dal non aver adeguatamente considerato i depositi protetti della ricorrente.

La ricorrente è tenuta a corrispondere un contributo al Fondo di risoluzione unico considerevolmente maggiore rispetto ad altre banche aventi dimensioni e profilo di rischio uguali o simili.

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1 Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014 , che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015 L 11, pag. 44).

2 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014 L 173, pag. 190).

3 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014 , che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014 L 225, pag. 1).