Language of document : ECLI:EU:T:2016:27





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 gennaio 2016 –
Makhlouf / Consiglio

(causa T‑443/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Diritto al rispetto della vita privata – Proporzionalità»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Indirizzo dell’interessato noto al momento dell’adozione dell’atto – Termine decorrente dalla data della comunicazione individuale (Artt. 263, comma 6, TFUE e 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, art. 30, § 2) (v. punti 20‑23, 52)

2.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Notifica al rappresentante di un ricorrente – Presupposto (Art. 263, comma 6, TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, art. 30, § 2) (v. punti 26‑30)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 37, 38, 40, 42‑48, 51‑54)

4.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Diritto di accesso ai documenti – Diritto subordinato a una domanda presentata in tal senso al Consiglio (Decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 49, 50)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 63‑70)

6.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi in considerazione della situazione in Siria – Limiti a tale obbligo – Esigenze imperative attinenti alla sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri – Pregiudizio agli interessi legittimi della persona interessata (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 75, 76)

7.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Portata del sindacato giurisdizionale (Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 85, 86, 97)

8.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Applicazione a persone fisiche per il solo fatto del loro legame familiare con i dirigenti del paese – Ammissibilità (Artt. 75 TFUE e 215 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 87‑89)

9.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto al rispetto della vita privata – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC) (v. punti 106‑109, 111‑117)

Oggetto

Domanda volta all’annullamento parziale della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nella parte in cui tale atto concerne il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Mohammad Makhlouf è condannato alle proprie spese, nonché a quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.