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Ricorso proposto il 7 febbraio 2013 - Al-Tabbaa / Consiglio

(Causa T-74/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mazen Al-Tabbaa (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, barrister e G. Martin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 330, pag. 9), nella parte in cui riguarda il ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto di fatto e di valutazione nel decidere di applicare tali misure restrittive al ricorrente e nel considerare che i criteri per la sua iscrizione fossero soddisfatti.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha omesso di fornire al ricorrente una motivazione sufficiente o adeguata per la sua iscrizione tra i destinatari delle misure controverse.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato i fondamentali diritti della difesa del ricorrente ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali del ricorrente, in particolare il suo diritto di proprietà, d'iniziativa economica, alla tutela della sua reputazione e della sua vita privata e familiare.

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