Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 ottobre 2014 – Skysoft Computersysteme / UAMI – British Sky Broadcasting Group e Sky IP International (SKYSOFT)
(causa T‑262/13)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo SKYSOFT – Marchio comunitario denominativo anteriore SKY – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 18‑20)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi SKYSOFT e SKY [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 23‑26, 29‑34, 36‑40)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 20 marzo 2013 (procedimento R 2503/2011‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la British Sky Broadcasting Group plc e la Sky IP International Ltd, da un lato, e la Skysoft Computersysteme GmbH, dall’altro. |
Dispositivo
2) | | La Skysoft Computersysteme GmbH è condannata alle spese. |