Ordinanza del Presidente del Tribunale 29 luglio 2011 – Holcim (Deutschland) e Holcim / Commissione
(causa T‑293/11 R)
«Procedimento sommario – Concorrenza – Richiesta d’informazioni – Art. 18, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12‑13)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Realizzazione del danno subordinata al verificarsi di eventi futuri e incerti – Insussistenza dell’urgenza (Art. 278 TFUE) (v. punti 19‑20)
3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Richiesta di informazioni da parte della Commissione fondata sull’art. 18, n. 4, del regolamento n. 1/2003 – Possibilità per la Commissione di infliggere ammende o penalità di mora in caso di mancato rispetto del termine stabilito per trasmettere informazioni – Realizzazione del danno di carattere ipotetico [Art. 278 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 18, n. 4, e 23, n. 1, lett. b)] (v. punti 21‑23)
4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno risultante da un eventuale utilizzo illecito dei dati ottenuti nell’ambito di una richiesta di informazioni da parte della Commissione fondata sull’art. 18, n. 4, del regolamento n. 1/2003 – Insussistenza (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 278 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, n. 4) (v. punti 25‑26)
Oggetto
| Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 31 marzo 2011, C(2011) 2363 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 18, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (caso 39520 – Cemento e prodotti affini). |
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) | | Le spese sono riservate. |