Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020 – CEDC International/EUIPO (Forma di un filo d’erba in una bottiglia)
(Causa T-796/16)1
[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di un filo d’erba in una bottiglia – Marchio nazionale tridimensionale anteriore – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 18, paragrafo 1, e articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] – Natura dell’uso – Alterazione del carattere distintivo – Uso congiunto ad altri marchi – Oggetto della tutela – Requisito di chiarezza e di precisione – Requisito di concordanza tra la descrizione e la rappresentazione – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Rinvio alla motivazione di una decisione anteriore annullata – Obbligo di motivazione»]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Polonia) (rappresentante: M. Siciarek, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Walicka e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Underberg AG (Dietlikon, Svizzera) (rappresentante: A. Renck, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 agosto 2016 (procedimento R 1248/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la CEDC International e l’Underberg.
Dispositivo
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 agosto 2016 (procedimento R 1248/2015-4) è annullata nella parte in cui riguarda i motivi di opposizione enunciati all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea.
Il ricorso è respinto in merito al resto.
La CEDC International sp. z o.o., l’EUIPO e l’Underberg AG sopporteranno ciascuno le proprie spese.
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1 GU C 6 del 9.1.2017.