Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 10 novembre 2011 – Esprit International / UAMI – Marc O’Polo International (Rappresentazione di una lettera su una tasca)
(causa T‑22/10)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo consistente nella rappresentazione di una lettera su una tasca – Marchio nazionale figurativo anteriore rappresentante una lettera – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 106‑108)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 19 novembre 2009 (procedimento R 1666/2008‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Marc O’Polo International GmbH e la Esprit International LP. |
Dispositivo
2) | | La Esprit International LP è condannata alle spese. |