Language of document : ECLI:EU:C:2006:291

Causa C‑431/04

Procedimento promosso da

Massachusetts Institute of Technology

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Diritto dei brevetti — Medicinali — Regolamento (CEE) n. 1768/92 — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Nozione di “composizione di principi attivi”»

Massime della sentenza

1.        Ravvicinamento delle legislazioni — Legislazioni uniformi — Proprietà industriale e commerciale — Diritto di brevetto — Certificato protettivo complementare per i medicinali

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1768/92, art. 1, lett. b)]

2.        Ravvicinamento delle legislazioni — Legislazioni uniformi — Proprietà industriale e commerciale — Diritto di brevetto — Certificato protettivo complementare per i medicinali

[Regolamento del Consiglio n. 1768/92, art. 1, lett. b)]

1.        Non essendovi alcuna definizione della nozione di «principio attivo» di un medicinale nel regolamento n. 1768/92, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, la determinazione del significato e della portata dei suddetti termini va operata considerando il contesto generale nel quale essi sono utilizzati e conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente.

(v. punto 17)

2.        L’art 1, lett. b), del regolamento n. 1768/92, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «composizione di principi attivi di un medicinale» non comprende una composizione costituita da due sostanze delle quali soltanto una è dotata di effetti terapeutici propri per una determinata indicazione e l’altra consente di ottenere una forma farmaceutica del medicinale necessaria all’efficacia terapeutica della prima sostanza per la medesima indicazione.

(v. punto 31 e dispositivo)