Causa C‑431/04
Procedimento promosso da
Massachusetts Institute of Technology
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)
«Diritto dei brevetti — Medicinali — Regolamento (CEE) n. 1768/92 — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Nozione di “composizione di principi attivi”»
Massime della sentenza
1. Ravvicinamento delle legislazioni — Legislazioni uniformi — Proprietà industriale e commerciale — Diritto di brevetto — Certificato protettivo complementare per i medicinali
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1768/92, art. 1, lett. b)]
2. Ravvicinamento delle legislazioni — Legislazioni uniformi — Proprietà industriale e commerciale — Diritto di brevetto — Certificato protettivo complementare per i medicinali
[Regolamento del Consiglio n. 1768/92, art. 1, lett. b)]
1. Non essendovi alcuna definizione della nozione di «principio attivo» di un medicinale nel regolamento n. 1768/92, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, la determinazione del significato e della portata dei suddetti termini va operata considerando il contesto generale nel quale essi sono utilizzati e conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente.
(v. punto 17)
2. L’art 1, lett. b), del regolamento n. 1768/92, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «composizione di principi attivi di un medicinale» non comprende una composizione costituita da due sostanze delle quali soltanto una è dotata di effetti terapeutici propri per una determinata indicazione e l’altra consente di ottenere una forma farmaceutica del medicinale necessaria all’efficacia terapeutica della prima sostanza per la medesima indicazione.
(v. punto 31 e dispositivo)