Language of document : ECLI:EU:C:2021:404

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

20 maggio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Motivi d’inammissibilità – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile a motivo del rigetto di una domanda precedente presentata dall’interessato in uno Stato terzo che ha concluso con l’Unione europea un accordo relativo ai criteri e ai meccanismi che consentono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati parti di tale accordo – Decisione definitiva adottata dal Regno di Norvegia»

Nella causa C‑8/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo dello Schleswig‑Holstein, Germania), con decisione del 30 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 9 gennaio 2020, nel procedimento

L.R.

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 dicembre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Bundesrepublik Deutschland, da A. Schumacher, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, inizialmente da G. Wils, A. Azéma e M. Condou-Durande, successivamente da G. Wils, A. Azéma e L. Grønfeldt, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 marzo 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della stessa.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra L.R. e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) riguardo alla legittimità di una decisione del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Außenstelle Boostedt (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Sezione di Boostedt, Germania) (in prosieguo: l’«Ufficio») che ha respinto la domanda di asilo dell’interessato in quanto inammissibile.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2011/95/UE

3        Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva n. 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), stabilisce norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

4        L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)      “protezione internazionale”: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);

b)      “beneficiario di protezione internazionale”: la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);

c)      “convenzione di Ginevra”: la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], [come] modificata dal protocollo [relativo allo status dei rifugiati, concluso a] New York [il] 31 gennaio 1967;

d)      “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12;

e)      “status di rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

f)      “persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria”: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

g)      “status di protezione sussidiaria”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;

h)      “domanda di protezione internazionale”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata;

(...)».

 Direttiva 2013/32

5        L’articolo 2, lettere b), e) e q), della direttiva 2013/32 è così formulato:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

b)      “domanda di protezione internazionale” o “domanda”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della direttiva [2011/95] e che possa essere richiesto con domanda separata;

(...)

e)      “decisione definitiva”: una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della direttiva [2011/95] e che non è più impugnabile nell’ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che l’impugnazione produca l’effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito;

(...)

q)      “domanda reiterata”: un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l’autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1».

6        Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, di detta direttiva:

«Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

a)      un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;

b)      un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 35;

c)      un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38;

d)      la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]; o

e)      una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata».

 Regolamento Dublino III

7        In forza del suo articolo 48, primo comma, il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»), ha abrogato il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1), che aveva sostituito, conformemente al suo articolo 24, la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (GU 1997, C 254, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Dublino»).

8        Contenuto nel capo II del regolamento Dublino III, intitolato «Principi generali e garanzie», l’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale», al paragrafo 1, enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III».

9        All’interno del capo V di tale regolamento, l’articolo 18 di quest’ultimo, intitolato «Obblighi dello Stato membro competente», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«1.      Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

(...)

c)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

d)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno».

10      L’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, intitolato «Cessazione delle competenze», così dispone:

«Gli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di riprendere in carico un richiedente o un’altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), che l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda.

La domanda presentata dopo che ha avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente».

 Accordo tra lUnione, lIslanda e la Norvegia

11      L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia –  Dichiarazioni (GU 2001, L 93, pag. 40; in prosieguo: l’«accordo tra l’Unione, l’Islanda e la Norvegia») è stato approvato a nome della Comunità dalla decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001 (GU 2001, L 93, pag. 38).

12      Ai sensi dell’articolo 1 di tale accordo:

«1.      L[a Repubblica d]’Islanda e [il Regno di] Norvegia attuano le disposizioni della convenzione di Dublino, elencate nella parte 1 dell’allegato al presente accordo, e le decisioni del comitato istituito dall’articolo 18 della convenzione di Dublino, elencate nella parte 2 dell’allegato al presente accordo, e le applicano nell’ambito dei reciproci rapporti e dei rapporti con gli Stati membri, fatto salvo il paragrafo 4.

2.      Gli Stati membri applicano le norme di cui al paragrafo 1, fatto salvo il paragrafo 4, in relazione all[a Repubblica d]’Islanda e [al Regno di] Norvegia.

(...)

4.      Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende che i riferimenti agli “Stati membri” nelle disposizioni di cui all’allegato comprendono anche l[a Repubblica d]’Islanda e [il Regno di] Norvegia.

(...)».

 Diritto tedesco

 L’AsylG

13      L’articolo 26 bis dell’Asylgesetz (legge sul diritto di asilo), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«AsylG»), intitolato «Paesi terzi sicuri», così dispone:

«1)      Uno straniero che abbia fatto ingresso nel territorio provenendo da un paese terzo, ai sensi dell’articolo 16 bis, paragrafo 2, prima frase, del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Legge fondamentale per la Repubblica federale di Germania), (paese terzo sicuro), non può invocare l’articolo 16 bis, paragrafo 1, della Legge fondamentale per la Repubblica federale di Germania. (…)

2)      Sono Stati terzi sicuri, oltre agli Stati membri dell’Unione europea, gli Stati elencati nell’allegato I. (…)».

14      L’articolo 29 dell’AsylG, intitolato «Domande inammissibili», è così formulato:

«(1)      Una domanda di asilo è inammissibile quando:

(…)

5.      In presenza di una domanda reiterata, ai sensi dell’articolo 71, o di una seconda domanda, ai sensi dell’articolo 71 bis, non può essere instaurata un’ulteriore procedura di asilo. (…)

15      L’articolo 71 bis dell’AsylG, intitolato «Seconda domanda», prevede quanto segue:

«1)      Se, dopo l’esito negativo di una procedura di asilo in un paese terzo sicuro (articolo 26 bis) al quale si applicano le disposizioni del diritto [dell’Unione] sulla competenza per l’espletamento delle procedure di asilo o con il quale la Repubblica federale di Germania ha concluso un trattato internazionale in materia, il cittadino straniero presenta nel territorio federale una domanda di asilo (seconda domanda), si procede a un’ulteriore procedura di asilo solo se la Repubblica federale di Germania è competente per l’espletamento della procedura di asilo e se sono soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 51, paragrafi da 1 a 3, del Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) (legge sul procedimento amministrativo); [l’Ufficio] è competente per l’esame della domanda. (…)».

16      L’allegato I all’articolo 26 dell’AsylG contiene le seguenti menzioni:

«Norvegia

Svizzera».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

17      Il 22 dicembre 2014 L.R., cittadino iraniano, ha presentato all’Ufficio una domanda di asilo.

18      L’esame di tale domanda ha rivelato che L.R. aveva già presentato una domanda di asilo in Norvegia.

19      Investito di una domanda di presa in carico di L.R., il Regno di Norvegia, con lettera del 26 febbraio 2015, ha comunicato all’Ufficio che, il 1º ottobre 2008, l’interessato aveva presentato una domanda di asilo presso le autorità norvegesi, la quale era stata respinta il 15 giugno 2009, e che, il 19 giugno 2013, lo stesso era stato consegnato alle autorità iraniane. Il Regno di Norvegia ha rifiutato di prendere in carico L.R. in quanto la sua competenza era venuta meno, conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento Dublino III.

20      L’Ufficio ha proceduto, pertanto, all’esame della domanda di asilo di L.R. e, con decisione del 13 marzo 2017, l’ha respinta in quanto inammissibile, in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, punto 5, dell’AsylG. L’Ufficio ha ritenuto che si trattasse di una «seconda domanda», ai sensi dell’articolo 71 bis dell’AsylG, e che non ricorressero le condizioni enunciate all’articolo 51, paragrafo 1, della legge sul procedimento amministrativo per giustificare l’avvio di una nuova procedura di asilo, considerato che la descrizione dei fatti presentata da L.R. a sostegno della sua domanda non appariva, nel suo insieme, credibile.

21      L.R. ha adito il giudice del rinvio con un ricorso avverso tale decisione dell’Ufficio, diretto al riconoscimento, in via principale, dello status di rifugiato, in subordine, della «protezione sussidiaria» e, in ulteriore subordine, all’accertamento della sussistenza di un divieto di allontanamento, ai sensi del diritto tedesco. Con ordinanza del 19 giugno 2017 il giudice del rinvio, accogliendo la domanda di provvedimenti provvisori presentata da L.R., ha riconosciuto l’effetto sospensivo di tale ricorso.

22      Il giudice del rinvio rileva che, al fine di statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente, esso necessita di chiarimenti in merito alla questione se una domanda di protezione internazionale possa essere qualificata come «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, qualora la prima procedura che ha condotto al rigetto di una siffatta domanda abbia avuto luogo non in un altro Stato membro dell’Unione, bensì in uno Stato terzo, ossia in Norvegia.

23      A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa che, sebbene la risposta a tale questione sia stata lasciata aperta in una sentenza del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), del 14 dicembre 2016, esso ritiene che possa trattarsi di una «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, qualora la prima procedura conclusasi con il rigetto della prima domanda di protezione internazionale dell’interessato si sia svolta in un altro Stato membro.

24      Il giudice del rinvio riconosce che sia dalla formulazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettere b), e) e q), di quest’ultima, sia dall’impianto sistematico di tale direttiva emerge che una domanda di protezione internazionale può essere qualificata come «domanda reiterata» solo se la «decisione definitiva» che ha respinto una «domanda precedente» dello stesso richiedente sia stata adottata da uno Stato membro. Infatti, dall’articolo 2, lettere b) ed e), della direttiva 2013/32 emergerebbe che una siffatta «domanda precedente», nonché la decisione definitiva adottata nei suoi confronti, deve riguardare la protezione conferita dalla direttiva 2011/95, direttiva che è rivolta ai soli Stati membri.

25      Tuttavia, il giudice del rinvio è propenso a ritenere che la direttiva 2013/32 debba essere interpretata in maniera estensiva nel contesto dell’associazione del Regno di Norvegia al sistema europeo comune di asilo, quale risulterebbe dall’accordo tra l’Unione, l’Islanda e la Norvegia. Chiaramente, il Regno di Norvegia non sarebbe vincolato dalle direttive 2013/32 e 2011/95, ma il sistema di asilo norvegese sarebbe, sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista procedurale, equivalente a quello previsto nel diritto dell’Unione. Sarebbe pertanto contrario all’obiettivo e alla finalità del sistema europeo comune di asilo, nonché all’associazione del Regno di Norvegia a quest’ultimo, obbligare gli Stati membri a espletare una prima procedura di asilo completa in una situazione come quella di cui trattasi nella controversia oggetto del procedimento principale.

26      In tali circostanze, lo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo dello Schleswig‑Holstein, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e con l’articolo 2, lettera q), della direttiva [2013/32] una normativa nazionale in base alla quale una domanda di protezione internazionale può essere respinta in quanto domanda reiterata inammissibile qualora la prima infruttuosa procedura di asilo non sia stata condotta in uno Stato membro dell’Unione, bensì in Norvegia».

 Sulla questione pregiudiziale

27      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, rivolta a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui precedente domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, rivolta a uno Stato terzo che attua il regolamento Dublino III conformemente all’accordo tra l’Unione, l’Islanda e la Norvegia, sia stata respinta da tale Stato terzo.

28      In via preliminare, occorre rilevare che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio muove dalla premessa secondo la quale l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, si applica a un’ulteriore domanda di protezione internazionale rivolta a uno Stato membro dopo il rigetto, in una «decisione definitiva», ai sensi dell’articolo 2, lettera e), di tale direttiva, di una domanda precedente, rivolta dallo stesso richiedente a un altro Stato membro. Nelle osservazioni presentate alla Corte, il governo tedesco condivide un siffatto approccio.

29      Nelle sue osservazioni presentate alla Corte, la Commissione europea sostiene, invece, che l’ulteriore domanda di protezione internazionale può essere qualificata come «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), e dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, solo se è rivolta allo Stato membro le cui autorità competenti hanno respinto, con una decisione definitiva, una domanda precedente presentata dallo stesso richiedente.

30      Tuttavia, poiché la questione sollevata verte su una domanda di protezione internazionale rivolta a uno Stato membro dopo il rigetto di una domanda precedente rivolta dallo stesso richiedente a uno Stato terzo parte dell’accordo tra l’Unione, l’Islanda e la Norvegia, è unicamente necessario, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, stabilire se una siffatta domanda costituisca una «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), e dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32.

31      Fermo questo rilievo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 elenca esaustivamente le situazioni in cui gli Stati membri possono considerare inammissibile una domanda di protezione internazionale [sentenza del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 29 nonché giurisprudenza ivi citata].

32      Secondo il giudice del rinvio, solo l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 potrebbe giustificare il rigetto, in quanto inammissibile, di una domanda come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

33      Tale disposizione prevede che gli Stati membri possano respingere una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile allorché essa costituisce una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95.

34      La nozione di «domanda reiterata» è definita all’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32 come riguardante un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente.

35      Tale definizione riprende pertanto le nozioni di «domanda di protezione internazionale» e di «decisione definitiva», parimenti definite all’articolo 2 di detta direttiva, rispettivamente alla lettera b) e alla lettera e) di quest’ultimo.

36      Per quanto attiene, in primo luogo, alla nozione di «domanda di protezione internazionale» o di «domanda», essa è definita all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2013/32 come riguardante una richiesta di protezione «rivolta a uno Stato membro» da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, di cui si può ritenere che intenda ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, ai sensi della direttiva 2011/95.

37      Discende quindi dalla chiara formulazione di tale disposizione che una domanda rivolta a uno Stato terzo non può essere intesa come una «domanda di protezione internazionale» o una «domanda» ai sensi di detta disposizione.

38      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la nozione di «decisione definitiva», essa è definita all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 come una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della direttiva 2011/95 e che non può più essere oggetto di impugnazione nell’ambito del capo V della direttiva 2013/32.

39      Orbene, una decisione adottata da uno Stato terzo non può rientrare in tale definizione. Infatti, la direttiva 2011/95, che è rivolta agli Stati membri e non riguarda gli Stati terzi, non si limita a prevedere lo status di rifugiato, quale stabilito nel diritto internazionale, vale a dire nella Convenzione di Ginevra, ma sancisce anche lo status conferito dalla protezione sussidiaria, il quale, come risulta dal considerando 6 di detta direttiva, completa lo status di rifugiato.

40      Alla luce di tali elementi, e fatta salva la distinta questione se la nozione di «domanda reiterata» si applichi a un’ulteriore domanda di protezione internazionale rivolta a uno Stato membro dopo il rigetto, con una decisione definitiva, di una domanda precedente da parte di un altro Stato membro, dal combinato disposto delle lettere b), e) e q) dell’articolo 2 della direttiva 2013/32 emerge che una domanda di protezione internazionale rivolta a uno Stato membro non può essere qualificata come «domanda reiterata» se è presentata dopo che al richiedente sia stato rifiutato il riconoscimento dello status di rifugiato da parte di uno Stato terzo.

41      Di conseguenza, l’esistenza di una precedente decisione di uno Stato terzo, che ha respinto una domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, quale previsto dalla Convenzione di Ginevra, non consente di qualificare come «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), e dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, una domanda di protezione internazionale, ai sensi della direttiva 2011/95, rivolta dall’interessato a uno Stato membro dopo l’adozione di tale precedente decisione.

42      Nessun’altra conclusione può essere tratta dall’accordo tra l’Unione, l’Islanda e la Norvegia.

43      È vero che, in forza dell’articolo 1 di tale accordo, il regolamento Dublino III è attuato non solo dagli Stati membri, ma anche dalla Repubblica d’Islanda e dal Regno di Norvegia. Pertanto, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui l’interessato ha rivolto una domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato a uno di questi due Stati terzi, uno Stato membro al quale tale interessato abbia presentato un’ulteriore domanda di protezione internazionale può, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c) o alla lettera d) dell’articolo 18, paragrafo 1, del citato regolamento, chiedere alla Repubblica d’Islanda o al Regno di Norvegia di riprendere in carico detto interessato.

44      Tuttavia, non se ne può dedurre che, qualora una siffatta ripresa in carico non sia possibile o non avvenga, lo Stato membro di cui trattasi sia legittimato a ritenere che l’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dallo stesso interessato alle proprie autorità costituisca una «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32.

45      Infatti, sebbene l’accordo tra l’Unione, l’Islanda e la Norvegia preveda, in sostanza, l’attuazione, da parte della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia, di talune disposizioni del regolamento Dublino III e enunci, al suo articolo 1, paragrafo 4, che, a tal fine, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nelle disposizioni riportate in allegato a tale accordo comprendono anche tali due Stati terzi, è anche vero che nessuna disposizione della direttiva 2011/95 o della direttiva 2013/32 è riportata in tale allegato.

46      Anche supponendo che, come osservato dal giudice del rinvio, il sistema di asilo norvegese preveda un livello di protezione dei richiedenti asilo equivalente a quello previsto nella direttiva 2011/95, tale circostanza non può condurre a una diversa conclusione.

47      Oltre al fatto che dalla formulazione univoca delle disposizioni pertinenti della direttiva 2013/32 emerge che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, uno Stato terzo non può essere equiparato a uno Stato membro ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), di quest’ultima, una siffatta equiparazione non può dipendere, con il rischio di pregiudicare la certezza del diritto, da una valutazione del livello concreto della protezione dei richiedenti asilo nello Stato terzo di cui trattasi.

48      Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, rivolta a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui precedente domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, rivolta a uno Stato terzo che attua il regolamento Dublino III conformemente all’accordo tra l’Unione, l’Islanda e la Norvegia, sia stata respinta da tale Stato terzo.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, rivolta a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui precedente domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, rivolta a uno Stato terzo che attua il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia – Dichiarazioni, sia stata respinta da tale Stato terzo.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.