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Cause riunite T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02

Bolloré SA e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Intese — Mercato della carta autocopiante — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende — Durata dell’infrazione — Gravità dell’infrazione — Maggiorazione a fini dissuasivi — Circostanze aggravanti — Circostanze attenuanti — Comunicazione sulla cooperazione»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Accesso al fascicolo

(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17)

2.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un'infrazione — Esclusione degli elementi di prova non comunicati all’impresa destinataria

(Art. 81, n. 1, CE)

3.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un'infrazione — Decisione non identica alla comunicazione degli addebiti — Violazione dei diritti della difesa — Presupposto

(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17)

4.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Inapplicabilità dell'art.  6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — Applicabilità dei principi generali del diritto comunitario

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 2)

5.      Atti delle istituzioni — Atti adottati nell'esercizio di un potere discrezionale — Rispetto delle garanzie previste a favore del destinatario

6.      Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazione commessa da una controllata — Imputazione alla società controllante — Presupposti

(Art. 81, n. 1, CE)

7.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un'infrazione — Utilizzazione quali mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese partecipanti all’infrazione

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 11)

8.      Concorrenza — Intese — Partecipazione di un’impresa ad iniziative anticoncorrenziali

(Art. 81, n. 1, CE)

9.      Concorrenza — Intese — Imputazione ad un’impresa

(Art. 81, n. 1, CE)

10.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un'infrazione — Elementi di prova necessari

(Art. 81, n. 1, CE)

11.    Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione

(Art. 81, n. 1, CE)

12.    Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Ammende — Determinazione — Criteri — Inasprimento generale delle ammende

(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

13.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario

(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17)

14.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario

(Artt. 81, n. 1, CE e 229 CE; regolamento del Consiglio n. 17, artt. 17 e 19, n. 1)

15.    Concorrenza — Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi e pratiche concordate idonei ad essere considerati costitutivi di un'infrazione unica

(Art. 81, n. 1, CE)

16.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell'infrazione

(Art. 81, n. 1, CE; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

17.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Impatto concreto sul mercato

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

18.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

19.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell'infrazione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

20.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

21.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

22.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione

(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazioni della Commissione 96/C 207/04 e 98/C 9/03)

23.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione

(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

24.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell'infrazione — Circostanze aggravanti

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 2)

25.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3)

26.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

27.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, terzo trattino)

28.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell'ammenda in contropartita della cooperazione dell'impresa incriminata

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04)

29.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell'importo dell'ammenda in contropartita della cooperazione dell'impresa incriminata

(Regolamento del Consiglio n. 17, artt. 11, nn. 4 e 5, e 15, n. 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D, punto 2)

30.    Procedura — Provvedimenti istruttori — Domanda di produzione di documenti

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 65 e 66, n. 1)

1.      In un procedimento per l’applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, la Commissione, al fine di consentire alle imprese di cui trattasi di difendersi utilmente contro le censure formulate nei loro confronti nella comunicazione degli addebiti, è tenuta a permettere loro la consultazione dell’intero fascicolo istruttorio, ad esclusione dei documenti contenenti segreti commerciali di altre imprese o altre informazioni riservate nonché dei documenti interni della Commissione.

Inoltre, il diritto delle imprese e delle associazioni di imprese alla tutela dei loro segreti d’impresa deve essere contemperato con la garanzia del diritto di accedere al fascicolo completo.

Pertanto, qualora la Commissione consideri che taluni documenti del suo fascicolo istruttorio contengano segreti d’impresa o altre informazioni riservate, essa deve preparare o far preparare alle imprese o alle associazioni di imprese da cui provengono i documenti in questione versioni non riservate dei medesimi. Qualora la preparazione di versioni non riservate di tutti i documenti si riveli difficile, essa deve trasmettere alle parti interessate un elenco sufficientemente dettagliato dei documenti che pongono problemi per consentire a queste ultime di valutare l’opportunità di chiedere l’accesso a specifici documenti.

(v. punti 45-46)

2.      Dato che i documenti non comunicati alle parti interessate nel corso del procedimento amministrativo in materia di concorrenza non costituiscono mezzi di prova opponibili, qualora si accertasse che la Commissione nella decisione finale si è basata su documenti che non erano presenti nel fascicolo dell’istruttoria e che non sono stati comunicati alle ricorrenti, occorre stralciare detti documenti quali mezzi di prova.

Ne consegue che, qualora la Commissione intenda basarsi su un brano di una risposta ad una comunicazione degli addebiti o su un documento allegato a tale risposta per dimostrare l’esistenza di un’infrazione in un procedimento di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, le altre parti coinvolte in tale procedimento devono essere messe in grado di pronunciarsi riguardo a tale elemento di prova.

(v. punti 56-57)

3.      La comunicazione degli addebiti deve contenere un’esposizione delle censure formulata in termini sufficientemente chiari, seppur sommari, per consentire agli interessati di prendere effettivamente conoscenza dei comportamenti loro rimproverati dalla Commissione. Solo a tali condizioni, infatti, la comunicazione degli addebiti può soddisfare la funzione attribuitale dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese e alle associazioni di imprese tutti gli elementi necessari affinché possano far valere utilmente la loro difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva.

Tale condizione non è soddisfatta allorché una decisione imputa la responsabilità dell’infrazione ad una società controllante, da una parte, per la partecipazione della sua controllata ad un’intesa e, dall’altra, per il coinvolgimento diretto della controllante nelle attività dell’intesa, ma la comunicazione degli addebiti non permette alla controllante di venire a conoscenza della censura relativa al suo coinvolgimento diretto nell’infrazione, e nemmeno dei fatti infine accertati nella decisione a sostegno di tale censura.

Tuttavia, anche se la decisione della Commissione contiene nuove allegazioni di fatto o di diritto sulle quali le imprese interessate non sono state sentite, il vizio constatato comporterà l’annullamento della decisione sul punto soltanto se le allegazioni in causa non possono essere sufficientemente dimostrate in diritto sulla base di altri elementi presi in considerazione dalla decisione, sui quali le imprese in causa hanno avuto occasione di illustrare il proprio punto di vista.

Peraltro, laddove taluni elementi della motivazione della decisione siano di per sé sufficienti a costituirne valida giustificazione, i vizi eventualmente gravanti su altri elementi della motivazione dell’atto restano, in ogni caso, irrilevanti riguardo al suo dispositivo.

(v. punti 67, 71, 77, 79-81)

4.      Sebbene la Commissione non sia un tribunale ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e le ammende da essa inflitte non abbiano carattere penale, ciò non toglie che la Commissione è tenuta a rispettare i principi generali del diritto comunitario nel corso del procedimento amministrativo.

Tuttavia, da una parte, la Commissione, sebbene possa sentire persone fisiche o giuridiche qualora lo ritenga necessario, non dispone del diritto di convocare testimoni a carico senza aver ottenuto il loro consenso e, dall’altra, il fatto che le disposizioni di diritto comunitario sulla concorrenza non prevedano l’obbligo per la Commissione di convocare i testimoni a discarico la cui deposizione sia richiesta non è contrario ai detti principi.

(v. punti 86-87)

5.      Nei casi in cui le istituzioni comunitarie dispongono di un potere discrezionale nell’esercizio delle loro funzioni, il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento comunitario nei procedimenti amministrativi ha un’importanza ancora più fondamentale; tra queste garanzie, vi è in particolare l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi del caso.

(v. punto 92)

6.      La circostanza che una controllata abbia una personalità giuridica distinta non basta a escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato alla società controllante, in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante.

A tale riguardo, l’elemento relativo alla detenzione della totalità del capitale della controllata, sebbene costituisca un forte indizio dell’esistenza, in capo alla società controllante, di un potere di influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato, non è sufficiente, di per sé, per permettere di imputare la responsabilità del comportamento della controllata alla società controllante. Un elemento supplementare riguardo al tasso di partecipazione resta necessario, ma può essere costituito da indizi. Tale elemento supplementare non deve per forza risiedere nella prova di istruzioni effettivamente impartite dalla società controllante alla controllata affinché questa partecipi all’intesa.

(v. punti 131-132)

7.      La dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese, anch’esse accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova.

Peraltro, le dichiarazioni contrarie agli interessi dei dichiaranti devono essere considerate, in linea di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili.

(v. punti 166-167)

8.      Basta che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, affinché sia sufficientemente provata la partecipazione della detta impresa all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro.

Tale principio di diritto si spiega con il fatto che, avendo partecipato alla detta riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il suo risultato e che vi si sarebbe conformata.

Inoltre, la circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione di questo tipo non è atta a escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione a un’intesa, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal suo contenuto.

Quando tale sistema di riunioni è inserito in una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare l’andamento normale dei prezzi nel mercato interessato, sarebbe artificioso frazionare tale comportamento, caratterizzato da un’unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte.

(v. punti 188-189, 196, 312, 360, 424)

9.      Un’impresa che abbia preso parte ad un’infrazione multiforme alle regole comunitarie di concorrenza attraverso comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e diretti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa, quando sia accertato che l’impresa considerata è al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti, o che può ragionevolmente prevederli ed è pronta ad accettarne i rischi.

La sola identità d’oggetto tra un accordo cui ha partecipato un’impresa e un’intesa generale non è sufficiente ad imputare a tale impresa la partecipazione all’intesa generale. Infatti è solo se l’impresa, nel momento in cui partecipa a tale accordo, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, ciò facendo, essa si inseriva nell’intesa generale che la sua partecipazione all’accordo di cui trattasi può costituire l’espressione della sua adesione a tale intesa generale.

(v. punti 207, 209, 236)

10.    Per quanto riguarda la produzione della prova di un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, la Commissione deve fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione.

È necessario che la Commissione produca elementi probatori precisi e concordanti che corroborino la ferma convinzione che l’infrazione sia stata commessa. Tuttavia, non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito.

(v. punti 256-258)

11.    L’esigenza di autonomia della politica di qualsiasi operatore economico, che è inerente alle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza, vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l’effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi. A tal riguardo, bisogna presumere, fatta salva la prova contraria il cui onere incombe agli operatori interessati, che le imprese partecipanti alla concertazione e che rimangono presenti sul mercato tengano conto degli scambi di informazioni con i loro concorrenti per decidere il proprio comportamento sul mercato stesso.

(v. punto 291)

12.    Il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni, non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza.

L’efficace applicazione delle regole comunitarie di concorrenza implica, infatti, che la Commissione possa in qualsiasi momento adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica.

Le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che possa dare luogo ad un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento nel fatto che la Commissione non supererà il livello delle ammende praticato anteriormente.

(v. punti 376-377)

13.    La Commissione non è obbligata, allorché ha indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui baserà il suo calcolo dell’importo delle ammende, a precisare nella comunicazione degli addebiti il modo in cui si servirà di ciascuno di tali elementi per la determinazione del livello dell’ammenda. Infatti, dare indicazioni circa il livello delle ammende previste, prima che le imprese siano state poste in grado di esporre le loro difese circa gli addebiti mossi nei loro confronti, equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno la decisione della Commissione.

Pertanto, la Commissione non è neppure tenuta, nel corso del procedimento amministrativo, a comunicare alle imprese interessate la propria intenzione di applicare una nuova metodologia per il calcolo delle ammende.

(v. punti 392, 403)

14.    La Commissione, quando dichiara espressamente, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà il caso di infliggere ammende alle imprese interessate e indica le principali considerazioni di fatto e di diritto che potrebbero implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione e il fatto di averla commessa «intenzionalmente o per negligenza», adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese al contraddittorio. Così operando fornisce tutte le indicazioni necessarie per difendersi non solo circa gli addebiti contestati, ma anche contro l’inflizione di ammende.

Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare delle ammende inflitte per infrazioni alle regole di concorrenza, i diritti della difesa delle imprese interessate vengono garantiti dinanzi alla Commissione mediante la possibilità di presentare osservazioni in merito alla durata, alla gravità e al carattere anticoncorrenziale dei fatti contestati. D’altronde, le imprese fruiscono di una garanzia supplementare, per quanto concerne la determinazione dell’ammontare delle ammende, in quanto il Tribunale ha cognizione anche di merito e può in particolare annullare o ridurre l’ammenda, in forza dell’art. 17 del regolamento n. 17.

(v. punti 397-398)

15.    Anche se il fatto che un’impresa non ha partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa non è rilevante per dimostrare l’esistenza dell’infrazione, un tale elemento deve essere preso in considerazione nella valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, nella determinazione dell’ammenda.

(v. punto 429)

16.    Nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende per infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, la valutazione della gravità di un’infrazione dev’essere effettuata tenendo conto, in particolare, della natura delle restrizioni provocate alla concorrenza.

Le infrazioni consistenti nel fissare i prezzi e ripartire i mercati devono essere considerate particolarmente gravi dal momento che comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato.

Tuttavia la qualificazione di infrazione molto grave non è subordinata all’esistenza di una compartimentazione dei mercati. Al contrario, si presume che le intese orizzontali relative a cartelli di prezzi o a quote di ripartizione dei mercati pregiudichino il buon funzionamento del mercato interno e che una tale qualificazione possa, inoltre, essere applicata ad altre pratiche tali da produrre un effetto analogo.

Non emerge, infatti, né dalla giurisprudenza né dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA che la qualifica di infrazione molto grave presuppone il cumulo di diverse di queste pratiche. Un’intesa orizzontale sui prezzi può, di per sé, costituire un’infrazione di tale tipo se compromette il buon funzionamento del mercato.

Inoltre, non risulta né dalla giurisprudenza né dai citati orientamenti che, per essere qualificata come infrazione molto grave, l’intesa debba disporre di strutture istituzionali particolari.

(v. punti 434-437, 441)

17.    Ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA, per valutare la gravità dell’infrazione occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante. Gli orientamenti suddetti non collegano quindi direttamente la gravità dell’infrazione al suo impatto. L’impatto concreto costituisce un elemento fra tanti, dal quale si può anche prescindere ove non sia misurabile.

(v. punto 447)

18.    Il semplice fatto che un mercato sia in declino e che talune imprese subiscano perdite non può ostacolare l’attuazione di un’intesa né l’applicazione dell’art. 81 CE. Inoltre, la situazione sfavorevole del mercato non può implicare l’assenza di impatto di un cartello. Infatti, aumenti di prezzo concordati hanno potuto consentire di controllare o di limitare la diminuzione dei prezzi, falsando in tal modo il gioco della concorrenza.

Inoltre, nel sanzionare una violazione delle regole comunitarie di concorrenza la Commissione non è tenuta a considerare quale circostanza attenuante la situazione finanziaria negativa del settore di cui trattasi e il fatto che in precedenti cause la Commissione abbia tenuto conto della situazione economica del settore quale circostanza attenuante non comporta che essa è necessariamente tenuta a continuare ad osservare tale prassi. Infatti, i cartelli sorgono, in generale, nel momento in cui un settore entra in difficoltà.

(v. punti 462, 663)

19.    Tra gli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione possono rientrare, a seconda dei casi, il volume e il valore delle merci oggetto dell’infrazione nonché le dimensioni e la potenza economica dell’impresa e, quindi, l’influenza che questa ha potuto esercitare sul mercato. Ne consegue, da un lato, che per commisurare l’ammenda è possibile tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, anche se approssimativa e imperfetta, delle dimensioni di questa e della sua potenza economica, quanto della parte di tale fatturato corrispondente alla vendita delle merci coinvolte nell’infrazione e che può quindi fornire un’indicazione dell’entità della medesima. Ne consegue, dall’altro, che non si deve attribuire ad alcuno di questi due dati un peso eccessivo rispetto ad altri criteri di valutazione e, quindi, che la determinazione dell’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo.

(v. punto 468)

20.    La Commissione non è tenuta – in sede di determinazione dell’ammontare delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione in questione – ad effettuare il calcolo dell’ammenda a partire dagli importi basati sul fatturato delle imprese interessate né ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende a cui è giunto il suo calcolo per le imprese interessate rendano conto di ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato sul mercato del prodotto di cui trattasi.

(v. punto 484)

21.    Qualora la Commissione suddivida le imprese interessate in categorie ai fini della fissazione dell’importo delle ammende, la determinazione dei valori limite per ogni singola categoria così individuata deve essere coerente ed obiettivamente giustificata. In quanto tali valori sono idonei a dare un’indicazione circa l’importanza dell’impresa, il fatturato relativo alla vendita del prodotto nell’ambito dello Spazio economico europeo e le quote di mercato possono essere presi in considerazione dalla Commissione in questo contesto.

L’utilizzo tra gli altri elementi delle quote di mercato per effettuare una differenziazione tra le imprese sarebbe contrario al principio della parità di trattamento qualora non venisse applicato a tutte le imprese interessate.

(v. punti 504, 507, 511)

22.    La presa in considerazione dell’effetto dissuasivo delle ammende inflitte per infrazione alle regole comunitarie di concorrenza nel fissare l’importo di partenza costituisce parte integrante della ponderazione delle ammende in funzione della gravità dell’infrazione.

La Commissione può infliggere ammende più gravi a un’impresa i cui atti sul mercato, considerata l’importanza del posto che vi occupa, hanno avuto un impatto maggiore di quelli di altre imprese che hanno commesso la medesima infrazione. Siffatto modo di calcolare l’importo dell’ammenda risponde segnatamente alla necessità che quest’ultima sia sufficientemente dissuasiva.

La maggiorazione a fini dissuasivi delle ammende inflitte per infrazione alle regole di concorrenza non è incompatibile con l’applicazione della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende, giacché queste due tappe sono manifestamente diverse e la loro applicazione simultanea non può essere considerata contraddittoria. Infatti, la maggiorazione dell’ammenda a fini dissuasivi rientra nella fase del calcolo dell’ammenda che sanziona l’infrazione commessa. Una volta determinato tale importo, l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione ha lo scopo poi di ricompensare le imprese che hanno deciso di collaborare con la Commissione. Il fatto che un’impresa si decida a collaborare ad un’indagine per ottenere una riduzione dell’ammenda che le è stata inflitta in tale contesto non garantisce affatto che essa si asterrà dal commettere in futuro un’infrazione simile.

(v. punti 526, 540-541)

23.    Nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende inflitte per infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, la Commissione può procedere ad una prima maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a causa dell’importanza dell’impresa sul mercato del prodotto in questione, poi ad una seconda maggiorazione a titolo di dissuasione, prendendo in considerazione il complesso delle attività dell’impresa o del gruppo cui essa appartiene, al fine di tener conto delle sue risorse globali. Queste due maggiorazioni, infatti, non prendono in considerazione i medesimi elementi.

(v. punti 535-536)

24.    Qualora un’infrazione alle regole comunitarie di concorrenza sia stata commessa da più imprese, nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende si deve esaminare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse, il che implica, in particolare, accertare i rispettivi ruoli nel corso della durata della loro partecipazione alla medesima. Da ciò risulta, in particolare, che il ruolo di «capofila» svolto da una o più imprese nell’ambito di un’intesa deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, poiché sulle imprese che hanno svolto un tale ruolo deve gravare, per questo motivo, una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese. Conformemente a tali principi, il punto 2 degli orientamenti adottati dalla Commissione per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA, al titolo «Circostanze aggravanti», contiene un elenco non tassativo di circostanze che possono condurre ad un aumento dell’importo di base dell’ammenda comprendente, in particolare, l’«organizzazione dell’infrazione o l’istigazione a commetterla».

(v. punti 561, 622)

25.    Sebbene le circostanze elencate nell’elenco figurante al punto 3 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA siano senz’altro tra quelle che possono essere prese in considerazione dalla Commissione in un determinato caso, quest’ultima non è obbligata ad accordare un’ulteriore riduzione a tale titolo in maniera automatica ogni qual volta un’impresa avanza elementi indicanti il verificarsi di tali circostanze. Invero, l’adeguatezza di un’eventuale riduzione dell’ammenda a titolo di circostanze attenuanti dev’essere valutata tenendo complessivamente conto di tutte le circostanze rilevanti. In mancanza di un’indicazione imperativa negli orientamenti riguardo alle circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione, la Commissione ha conservato un certo potere discrezionale per valutare in maniera globale l’importanza di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende a titolo di circostanze attenuanti.

(v. punti 602, 624)

26.    L’esistenza di minacce e di pressioni esercitate su un’impresa nulla cambia alla realtà e alla gravità di un’infrazione alle regole comunitarie di concorrenza e non può costituire una circostanza attenuante. Infatti, un’impresa che partecipa con altre ad attività anticoncorrenziali può denunciare le pressioni di cui è oggetto alle competenti autorità ed introdurre presso la Commissione una denuncia ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 17, piuttosto che partecipare ad un’intesa. Questa considerazione vale nei confronti di tutte le imprese partecipanti ad un’intesa, senza che occorra effettuare una distinzione tra le medesime in funzione del grado asserito di intensità delle pressioni dedotte.

(v. punti 638-639)

27.    La cessazione delle infrazioni a partire dai primi interventi della Commissione figura fra le circostanze attenuanti elencate espressamente al punto 3 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA.

Tuttavia, la Commissione non può essere tenuta, di regola, né a considerare la prosecuzione dell’infrazione come una circostanza aggravante, né a considerare la cessazione dell’infrazione come circostanza attenuante.

Peraltro, quando la data della cessazione di un’infrazione è precedente ai primi interventi o accertamenti della Commissione, l’applicazione di una riduzione si cumulerebbe con la presa in considerazione, prevista dagli orientamenti predetti, della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende. Tale presa in considerazione mira proprio a sanzionare con maggior severità le imprese che infrangono a lungo le regole sulla concorrenza rispetto alle imprese autrici di infrazioni di breve durata. Così, la riduzione dell’importo di un’ammenda perché un’impresa ha cessato i suoi comportamenti illeciti prima che la Commissione intraprendesse i suoi primi accertamenti finirebbe con il favorire una seconda volta i responsabili delle infrazioni di breve durata.

(v. punti 643-646)

28.    Emerge dal testo stesso del punto B, lett. b), della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese che la «prima» impresa non deve aver fornito tutti gli elementi atti a provare ogni dettaglio del funzionamento dell’intesa, ma che le basta fornire elementi determinanti. In particolare, tale testo non richiede che gli elementi forniti siano, di per sé, «sufficienti» per la redazione di una comunicazione degli addebiti o addirittura per l’adozione di una decisione definitiva che accerta l’esistenza di un’infrazione.

Peraltro, emerge chiaramente dalla comunicazione sulla cooperazione che il fatto di essere la prima impresa a fornire elementi determinanti rileva per l’applicazione dei punti B e C, ma non per il punto D, che non fa alcun riferimento e non accorda alcun premio all’anteriorità della cooperazione di un’impresa rispetto ad un’altra.

(v. punti 692, 697)

29.    Una riduzione dell’ammenda per la collaborazione durante il procedimento amministrativo è giustificata solo se il comportamento dell’impresa interessata ha consentito alla Commissione di accertare l’infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di porvi fine.

La Commissione dispone di un potere discrezionale al riguardo, come risulta dalla stessa formulazione del punto D 2 della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese.

Inoltre, e soprattutto, una riduzione sulla base della comunicazione sulla cooperazione è giustificabile solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata possano essere considerati, al riguardo, una prova di un’effettiva cooperazione da parte della stessa.

Confessioni accompagnate da riserve o da dichiarazioni equivoche non riflettono una vera cooperazione e non sono idonee a facilitare il compito della Commissione, poiché necessitano di accertamenti. Ciò vale a maggior ragione quando tali riserve si riferiscono a punti come la durata dell’infrazione, le quote di vendita, le quote di mercato o lo scambio di informazioni.

(v. punti 716-717)

30.    Nel corso del procedimento dinanzi al giudice comunitario, i documenti interni della Commissione riguardanti un procedimento di applicazione delle regole comunitarie di concorrenza non sono comunicati ai ricorrenti, a meno che non lo richiedano circostanze eccezionali del caso di specie, sulla base di gravi indizi che essi sono tenuti a fornire.

(v. punto 736)