Ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2013 – Divandari / Consiglio
(Causa T-70/12) 1
(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Eccezione d’irricevibilità – Litispendenza – Eccezione d’illegittimità – Cancellazione dall’elenco delle persone interessate – Non luogo a statuire»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ali Divandari (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e F. Zaiwalla, solicitor, M. Brindle, QC, e R. Blakeley, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11) e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro, domanda di dichiarare inapplicabili al ricorrente l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).
Dispositivo
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile, nella parte in cui è diretto a far dichiarare inapplicabili al ricorrente l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.
L’eccezione di irricevibilità è respinta quanto al resto.
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso, nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese del ricorrente relative alla domanda di annullamento della decisione 2011/783, del regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e del regolamento n. 267/2012.
Il ricorrente sopporterà le proprie spese relative, da un lato, alla domanda di dichiarare l’inapplicabilità dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 e, dall’altro, all’eccezione d’irricevibilità.
____________1 GU C 109 del 14.4.2012.